Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/03/2010, n. 7607

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A seguito della sentenza n. 477 del 2002 della Corte costituzionale - secondo cui la notifica di un atto processuale si intende perfezionata, per il notificante, al momento della consegna del medesimo all'ufficiale giudiziario - la tempestività della proposizione del ricorso per cassazione esige che la consegna della copia del ricorso per la spedizione a mezzo posta venga effettuata nel termine perentorio di legge e che l'eventuale tardività della notifica possa essere addebitata esclusivamente a errori o all'inerzia dell'ufficiale giudiziario o dei suoi ausiliari, e non a responsabilità del notificante; pertanto, la data di consegna all'ufficiale giudiziario non può assumere rilievo ove l'atto in questione sia "ab origine" viziato da errore nell'indicazione dell'esatto indirizzo del destinatario, poiché tale indicazione è formalità che non sfugge alla disponibilità del notificante.

Alla luce della disciplina contenuta nell'art. 8 della parte prima della tariffa di cui al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e nell'art. 2 della tabella allegata al medesimo decreto, non sussiste più l'obbligo di registrazione per tutte le sentenze civili e, anche per quelle per le quali esso è previsto, il cancelliere è tenuto a rilasciarne copia prima della registrazione, se ciò è necessario ai fini della prosecuzione del giudizio; pertanto, in tema di impugnazione delle sentenze emesse dal Tribunale superiore delle acque pubbliche in unico grado, una volta avvenuta la comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza, la successiva notifica della copia integrale del dispositivo fa comunque decorrere, indipendentemente dalla registrazione della sentenza, il termine breve di quarantacinque giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 202 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, rilevando il compimento della registrazione, ove dovuta, esclusivamente a fini fiscali.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/03/2010, n. 7607
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7607
Data del deposito : 30 marzo 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Primo Presidente -
Dott. E A - Presidente di sezione -
Dott. F F M - rel. Consigliere -
Dott. P P - Consigliere -
Dott. G U - Consigliere -
Dott. S G - Consigliere -
Dott. N A - Consigliere -
Dott. C F - Consigliere -
Dott. M U - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HABITAT S.P.A. (00187680210), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato M L, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato P P, per delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO (00390090215), in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BASSANO DEL GRAPPA 24, presso lo studio dell'avvocato C M, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati BEIKIRCHER STEPHAN, VON GUGGENBERG RENATE, LARCHER MARIA, FADANELLI LAURA, per delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 26/2009 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 10/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 16/03/2010 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI;

udito gli avvocati Emanuele COGLITORE per delega dell'avvocato Luigi Manzi, Peter PLATTER, Michele COSTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con domanda del 28.6.2001 la Habitat s.p.a., con sede in Bolzano, essendosi verificate infiltrazioni di acqua di falda in corrispondenza del terzo piano interrato del complesso BIC (Business Innovation Center), costruito da detta società nella zona di rispetto C della falda di Bolzano, chiedeva alla Provincia Autonoma di Bolzano, cui aveva venduto tale complesso, e dopo avere installato in detto locale quattro pompe per il pompaggio dell'acqua, l'autorizzazione in sanatoria per procedere, in caso di eccezionale innalzamento, al pompaggio dell'acqua al fine di ottenere l'abbassamento della falda acquifera.
L'Ufficio provinciale gestione risorse idriche e l'Ufficio provinciale tutela acque, con provvedimento congiunto del 28.9.2001, prot. N. 5583, esprimevano parere negativo a tale tipo di intervento, perché ne sarebbe derivato un abbassamento della falda acquifera della città di Bolzano, che avrebbe comportato, in contrasto con le norme di tutela previste per la zona di rispetto, un depauperamento della falda sotto l'aspetto quantitativo ed un danno per la qualità dell'acqua. Tale parere veniva comunicato con nota del 31.10. 2001, con la quale veniva prescritta anche la rimozione delle quattro pompe già installate per il pompaggio dell'acqua. Avverso tale parere ed avverso il successivo provvedimento del 31.10.2001 la Habitat s.p.a. proponeva ricorso gerarchico alla Giunta provinciale di Bolzano, che con Delib. 4 marzo 2002, n. 714, rigettava il ricorso.
Tale deliberazione veniva impugnata da detta società dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, che con sentenza n. 132/2005 accoglieva il ricorso. A seguito di tale sentenza la Habitat s.p.a. diffidava la Provincia Autonoma di Bolzano a dare seguito al procedimento amministrativo avviato con la domanda di autorizzazione al pompaggio del 27.6.2001, intimandole di tener conto degli accertamenti e delle statuizioni contenuti in detta sentenza. Con determinazione in data 7 giugno 2006 l'ufficio gestione risorse idriche e l'Ufficio edilizia est esprimevano nuovamente parere negativo al progetto di abbassamento della falda in occasione di eventi eccezionali, invitando contestualmente la Habitat s.p.a. a presentare, entro 90 giorni dalla notifica di detto parere, un progetto più dettagliato di impermeabilizzazione del terzo piano interrato rispetto a quello presentato in data 6.2.2002, con l'avvertimento che in mancanza l'Amministrazione avrebbe provveduto d'ufficio alla progettazione ed alla esecuzione dei lavori necessari e che, in tal caso, le spese, oneri e quant'altro sarebbero stati detratti dall'importo di Euro 630.000,00, già riscossi dalla Provincia dalla fideiussione versata da detta società a garanzia delle obbligazioni derivanti dal contratto di compravendita stipulato con la Provincia di Bolzano.
Contro tale nuovo provvedimento negativo la Habitat proponeva ulteriore ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, che veniva respinto con sentenza n. 26 del 2009. Avverso detta sentenza la Habitat s.p.a. ha proposto ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, depositando anche memoria ex art. 378 c.p.c.. La Provincia Autonoma di Bolzano ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un motivo, articolato in più censure, la ricorrente denuncia violazione di legge (art. 132 c.p.c., n. 4, e art. 111 Cost.) per motivazione inesistente ovvero soltanto apparente, per intrinseca inidoneità della sentenza a consentire il controllo delle ragioni che stanno a base della decisione.
Secondo la ricorrente sarebbe inappropriato il richiamo, fatto nella sentenza impugnata, alla L.P. n. 7 del 2002 (recte L.P. n. 8 del 2002), non avendo questa aggiunto alcun elemento di novità rispetto alla precedente disciplina applicabile alla fattispecie in esame. Non verrebbero per nulla indicate in detta sentenza le ragioni per cui la richiesta di abbassamento della falda acquifera si porrebbe in contrasto con la L. P. n. 8 del 2002 e ciò in pieno contrasto con l'art. 111 Cost., secondo cui tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Erroneamente il giudice a quo avrebbe affermato che la sentenza n. 132/05 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche non avrebbe mai preso in considerazione la L.P. n. 5922 del 1983, cosa che invece aveva fatto, escludendo che potesse esservi un pregiudizio qualitativo o quantitativo dell'acqua in conseguenza del suo pompaggio, e, quindi, che tale operazione si ponesse in contrasto con la disciplina sulla tutela della falda acquifera dettata dalla Delib. Giunta Provinciale n. 5922 del 1983.
Ancora, dinanzi alla censura di sviamento di potere il Tribunale non si sarebbe dovuto limitare a dichiararne la infondatezza con un mero rinvio al contenuto dell'atto impugnato.
Infine sarebbe stata omessa la motivazione in ordine a vari motivi di impugnazione e precisamente ai motivi 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14,1.15 del ricorso.
Con il controricorso la resistente ha eccepito l'improcedibilità del ricorso per tardività nonché la sua inammissibilità poiché volto ad ottenere l'accertamento immediato, da parte del giudice, della fondatezza di una pretesa sostanziale.
Preliminarmente deve essere esaminata la eccezione di inammissibilità del ricorso perché tardivo.
L'eccezione è fondata.
La società ricorrente contesta la eccezione di tardività del ricorso, sostenendo nella memoria depositata ex art. 378 c.p.c., che qualora la notifica della copia integrale del dispositivo della sentenza, di cui al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 183 (T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici), non sia stata preceduta dalla registrazione della sentenza (come avvenuto nel caso di specie), detta notifica, non essendo effettuata a norma del citato art. 183, non sarebbe idonea a far decorrere il termine breve (di quarantacinque giorni) per l'impugnazione (ex art. 202 del citato T.U.).
In tal caso, secondo la ricorrente, sarebbe applicabile il termine annuale di decadenza, di cui al l'art. 327 c.p., per cui il ricorso di detta società andrebbe ritenuto tempestivo, perché notificato entro l'anno dal deposito della sentenza del Tribunale Superiore delle acque pubbliche.
Tale tesi non appare condivisibile.
Il citato R.D. n. 1775 del 1933, art. 183, dispone, al comma 3 e 4:
"il cancelliere annota in apposito registro il deposito (della sentenza) ed entro tre giorni da tale deposito trasmette la sentenza con gli atti all'ufficio del registro e ne da avviso alle parti perché provvedano alla registrazione.
Restituiti la sentenza e gli atti dall'ufficio del registro, il cancelliere entro cinque giorni ne esegue la notificazione alle parti, mediante consegna integrale del dispositivo, nella forma stabilita per la notificazione degli atti di citazione.". Gli artt. 200 e 201 stabiliscono rispettivamente che contro le decisioni del Tribunale Superiore delle acque pubbliche pronunciate in grado di appello (avverso le sentenze definitive dei Tribunali Regionali delle acque pubbliche) e contro le decisioni nelle materie contemplate nell'art. 143 (che appartengono alla cognizione diretta di detto Tribunale Superiore) è ammesso il ricorso alle sezioni unite della Corte di Cassazione.
L'art. 202, u.c., del citato T.U. disciplina il termine per proporre tale ricorso, disponendo: I termini indicati nell'art. 518 c.p.c. (il codice di procedura civile vigente all'epoca prevedeva il termine di 90 giorni) sono ridotti alla metà e decorrono dalla notificazione del dispositivo della sentenza, fatta a norma dell'art. 183.". La soluzione del problema che questa Suprema Corte è chiamata a risolvere: se la

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