Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/05/2018, n. 24390

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/05/2018, n. 24390
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24390
Data del deposito : 30 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DE P M nato il 13/12/1990 a ROMA MNI CRISTIAN nato il 10/08/1990 a ROMA ABOZZI FRANCESCA ROMANA nato il 31/01/1984 a ROMA D GUCA nato il 09/11/1978 a ROMA avverso la sentenza del 12/06/2017 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere

FRANCESCA PICARDI

In accoglimento della richiesta di differimento presentata dall'avvocato CONDOLE0 MNA del FORO di PAOLA difensore del ricorrente DE PAOLIS LUCIANO dispone la separazione della sua posizione e ordina procedersi oltre. Il Proc. Gen. M G chiede la sospensione dei termini di custodia cautelare e di prescrizione per DE PAOLIS LUCIANO. La Corte dispone la sospensione dei termini di custodia cautelare per DE PAOLIS LUCIANO. Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' dei ricorsi. E' presente l'avvocato B M del foro di ROMA in difesa di MNI CRISTIAN che illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. E' presente l'avvocato G I del foro di ROMA in difesa di DE P M che illustrando i motivi del ricorso ne chiede l'accoglimento. E' presente l'avvocato T G del foro di ROMA in difesa di ABOZZI FRANCESCA ROMANA e D GUCA che illustrando i motivi dei ricorsi ne chiede l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado resa dal g.u.p. presso il Tribunale di Roma, all'esito del giudizio abbreviato, ha assolto Jessica Serpietri dal reato ascrittole al capo H e G D dal reato ascrittogli al capo L per non aver commesso il fatto e ha rideterminato la pena nei confronti di G D e Francesca A in anni tre, mesi tre e giorni venti di reclusione ed euro 20.000,00 di multa. Ha, invece, confermato nel resto le condanne a 5 anni di reclusione ed euro 20.000,00 di multa, con interdizione perpetua dai pubblici uffici, nei confronti di L D P, Manolo Matteo De Paolis, C M (i primi due con l'aggravante di aver organizzato e diretto l'attività dei concorrenti) per i reati di cui ai capi A (15 aprile 2015, dalle 11 alle 17: per aver venduto cocaina a Nicolas Di Napoli, Raffaello Corsi, Federico Antinori ed ad altri 62 acquirenti non identificati), C (16 aprile 2015, dalle 11 alle 20,11: per aver detenuto a fini di spaccio in un nascondiglio in Via Cingoli un quantitativo imprecisato di cocaina, in parte venduto a 159 acquirenti non identificati ed a Francesco Zacco), D (17 aprile 2015: per aver detenuto a fini di spaccio in un nascondiglio in Via Cingoli un quantitativo imprecisato di cocaina, in parte venduto a 146 acquirenti non identificati ed a Giovanni Perugini), E (18 aprile 2015: per aver detenuto a fini di spaccio in due nascondigli in Via Cingoli un quantitativo imprecisato di cocaina, in parte venduto a 80 acquirenti non identificati ed a Marco Messina e Domenico Adiletta), H (20 aprile 2015: per aver detenuto a fini di spaccio in vari nascondigli in Via Cingoli un quantitativo imprecisato di cocaina, in parte venduto a 67 acquirenti non identificati ed a Mario Artistico), I (21 aprile 2015: per aver detenuto a fini di spaccio in vari nascondigli in Via Cingoli un quantitativo imprecisato di cocaina, in parte venduto a 98 acquirenti non identificati ed a Chiara Petrucci), L (22 aprile 2015: per aver detenuto a fini di spaccio in vari nascondigli in Via Cingoli un quantitativo imprecisato di cocaina, in parte venduto a 71 acquirenti non identificati ed a Ivan Cantoni);
parimenti ha confermato le condanne nei confronti di G D e Francesca A, come concorrenti in qualità di vedette, per i reati di cui ai capi C, D, E, H, I, rideterminando la pena come già evidenziato, ferma l'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.

2. All'udienza del 9 maggio 2018 è stato disposto, previa separazione della relativa posizione, il differimento della trattazione del ricorso di L D P in accoglimento dell'istanza del difensore per legittimo impedimento (Avv. M C, nominata in data 3 maggio 2018, con revoca del precedente difensore). Vanno, dunque, esaminati i ricorsi per cassazione tempestivamente proposti, a mezzo del difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma da M D P, C M, G D e F R A.

3.M D P ha dedotto l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità relativamente all'art. 189 cod.proc.pen. e la manifesta illogicità della motivazione con cui sono state rigettate le relative eccezioni, in quanto le videoregistrazioni eseguite ed usate hanno ad oggetto comportamenti comunicativi e, pertanto, devono considerarsi intercettazioni ed essere assoggettate alla medesima disciplina ed al principio del contraddittorio;
la violazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, la manifesta illogicità della motivazione ed il travisamento della prova nell'esclusione della fattispecie meno grave, trattandosi, nel caso di specie, di un piccolo spaccio svoltosi in strada, di cui è rimasto imprecisato il quantitativo in assenza di perquisizioni e sequestri a proprio carico;
la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti, fondata sulla preminenza del suo ruolo, individuata in modo generico, nonostante l'irreprensibile condotta successiva alla commissione del reato.

4.C M ha dedotto la violazione degli artt. 189 e 266, comma 2, cod.proc.pen., con riferimento all'art. 614 cod.pen. e con i limiti di cui all'art. 13 del d.l. n. 152 del 1991, convertito in I. n. 203 del 1991 ed all'art. 14 della Cost., e la contraddittoria e illogica motivazione circa l'utilizzazione di materiale intercettativo come prova atipica piuttosto che come intercettazione ambientale carente dell'autorizzazione del g.i.p., tenuto conto della circostanza che le telecamere, seppure collocate su pubblica via, sono state direzionate all'interno di un condominio;
la violazione degli artt. 416 e 110 cod.pen., avuto riguardo agli artt. 416, 423 e 429 cod.proc.pen. in relazione agli artt. 521 e 522 cod.proc.pen., e la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui fa riferimento ad un sodalizio criminoso molto prossimo al vincolo associativo, mai contestato;
la violazione degli artt. 416 cod.pen. e 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, essendosi ritenuti dimostrati una molteplicità di comportamenti in base a esigui episodi accertati, qualificati, peraltro, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 390 del 1990 nonostante si tratti di spaccio su strada ed al minuto;
la violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 con riferimento all'art. 14 disp.att.prel.cod.civ. nonché agli artt. 187, 189, 191, 192 cod.proc.pen. e l'illogicità e contraddittorietà della motivazione nella valutazione dei fatti;
la violazione degli artt. 62-bis, 132 e 133 cod.pen. e l'illogicità e carenza motivazionale in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche;
la violazione degli artt. 101 e 111 Cost, in considerazione della carente motivazione della sentenza di primo grado, integrata dal giudice di appello.

5.G D e F R A hanno dedotto l'inosservanza di norme procedurali a pena di inutilizzabilità relativa, atteso che le videoriprese riprendono comportamenti comunicativi in giardini condominiali e, quindi, avrebbero dovuto essere autorizzate dal g.i.p.;
la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativamente alla propria individuazione, non essendo mai stata svolta una formale identificazione;
la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione sul proprio ruolo di concorrenti;
la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità di A relativamente ai capi H ed I - in particolare per il capo H, essendo stata desunta la partecipazione dall'allontanamento di A e non dal presidio dalla piazza di spaccio;
per quanto riguarda il capo I, invece, pur proponendosi il giudice dell'impugnazione di superare le lacune motivazionali del giudice di primo grado, la partecipazione è stata desunta dalla neutra presenza nella piazza di spaccio;
la violazione di legge nonché la manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990.
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