Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/12/2005, n. 28268
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È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 6, d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, nella parte in cui esclude l'indennizzabilità di prescrizioni limitative dell'utilizzabilità di acque in concessione adottate in sede di revisione delle utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico. Tali limitazioni, infatti, attengono pur sempre ad un bene di titolarità pubblica, sono finalizzate a garantire la soddisfazione di bisogni essenziali della collettività e non restano, comunque, integralmente senza ristoro, essendo fatta salva, dalla norma in questione, una corrispondente "riduzione del canone demaniale di concessione", dovendosi ulteriormente rilevare che la Corte costituzionale, con sentenza n. 259 del 1996, ha ritenuto non lesiva dei canoni di cui agli artt. 2,3 e 42 Cost. la modificazione del regime di proprietà delle acque, recata dalla legge n. 36 del 1994, sicché, a maggior ragione, non può ritenersi lesiva dei citati parametri costituzionali una modificazione del regime di utilizzo delle acque.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. N G - Primo Presidente f.f. -
Dott. C O F - Presidente di sezione -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. P R - Consigliere -
Dott. V U - Consigliere -
Dott. M M R - rel. Consigliere -
Dott. R F - Consigliere -
Dott. V G - Consigliere -
Dott. F G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ENEL GREEN POWER S.P.A. (già ERGA - ENERGIE RINNOVABILI GEOTERMICHE ED ALTERNATIVE S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 99, presso lo studio degli avvocati ERNESTO e MICHELE CONTE, che la rappresentano e difendono unitamente all'avvocato P M C, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ENTE AUTONOMO DEL FLUMENDOSA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONE AUTONOMA SARDEGNA, nella qualità del Commissario Governativo per l'Emergenza idrica in Sardegna, entrambi elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis;
- controricorrenti -
e contro
ESAF - ENTE SARDO ACQUEDOTTI FOGNATURE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 87/2002 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 19/06/2002;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 17/11/2005 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito l'Avvocato Michele CONTE, nonché l'avvocato Francesco LETTERA dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PALMIERI Raffaele che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO
1. La ERGA s.p.a. - premesso che con ordinanza 28 giugno 1995 del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Giunta della Regione autonoma della Sardegna era stato nominato Commissario governativo per la programmazione e l'attuazione degli interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza nei settori dell'approvvigionamento, adduzione, contabilizzazione e distribuzione delle acque, delle fognature e della depurazione delle acque reflue, nonché del riutilizzo e recapito delle acque depurate - impugnava le ordinanze 6 marzo e 13 marzo 2000 nn. 179 e 190, con le quali erano stati imposti vincoli all'utilizzazione delle acque invasate, rispettivamente, nel serbatoio dell'Alto Flumendosa (Bau Muggeris) ed in quello del Coghinas, entrambi ad essa appartenenti e che si discostavano da precedenti ordinanze emesse dalla medesima autorità nel 1995, nel 1998 e nel 1999 in quanto, pur essendo emanate per le finalità delineate nel suddetto provvedimento del presidente del Consiglio dei Ministri, sollecitavano la Regione Sardegna ad attivare i procedimenti volti all'applicazione del D.Lgs. del 11 maggio 1999, n. 152, (tutela quantitativa delle risorse e del risparmio idrico),
con urgenza e priorità per quanto previsto dal citato Decreto art. 22, comma 6, allo scopo di perseguire la tutela quantitativa delle risorse mediante prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative delle risorse stesse "senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione".
In passato, invece, secondo quanto dedotto