Cass. pen., sez. V, sentenza 04/05/2023, n. 18808
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Testo completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI PRIMA VINCENZO nato a CASTELVETRANO il 03/06/1971 avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere A C Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art.
5 -duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione T E, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza deliberata il 09/06/2021, la Corte di appello di Palermo, per quanto è qui di interesse, rideterminata in melius la durata delle pene accessorie fallimentari, ha, nel resto, confermato la sentenza del 25/07/2018 con la quale, sempre per quanto è qui di interesse, il Tribunale di Marsala aveva dichiarato V D P, quale amministratore unico dal 06/12/2011 di Oleificio Peruzza s.r.I., dichiarata fallita il 29/10/2013, del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione in relazione a operazioni di rimborso finanziamento soci per circa 215 mila euro nel 2012 e 55 mila euro nel 2013. 2. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione V D P, attraverso il difensore Avv. G L, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - erronea applicazione dell'art. 216 I. fall. e dell'art. 2467 cod. civ. Erroneamente la Corte di appello non ha considerato l'orientamento della Corte di cassazione che distingue a seconda che il prelievo di somme a titolo di restituzione di versamenti operati dai soci in conto capitale ovvero a titolo di mutuo, ravvisando in questa seconda ipotesi non già la bancarotta fraudolenta per distrazione, ma la bancarotta preferenziale, laddove i giudici di merito hanno sempre fatto generico riferimento al rimborso in violazione dell'art. 2467 cod. civ.
3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Tonnaso Epidendio ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato. Il riferimento alla disciplina dettata dall'art. 2467 cod. civ., nel quale si esaurisce la ratio decidendi della sentenza impugnata, attiene alla fase del
udita la relazione svolta dal Consigliere A C Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art.
5 -duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione T E, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza deliberata il 09/06/2021, la Corte di appello di Palermo, per quanto è qui di interesse, rideterminata in melius la durata delle pene accessorie fallimentari, ha, nel resto, confermato la sentenza del 25/07/2018 con la quale, sempre per quanto è qui di interesse, il Tribunale di Marsala aveva dichiarato V D P, quale amministratore unico dal 06/12/2011 di Oleificio Peruzza s.r.I., dichiarata fallita il 29/10/2013, del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione in relazione a operazioni di rimborso finanziamento soci per circa 215 mila euro nel 2012 e 55 mila euro nel 2013. 2. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione V D P, attraverso il difensore Avv. G L, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - erronea applicazione dell'art. 216 I. fall. e dell'art. 2467 cod. civ. Erroneamente la Corte di appello non ha considerato l'orientamento della Corte di cassazione che distingue a seconda che il prelievo di somme a titolo di restituzione di versamenti operati dai soci in conto capitale ovvero a titolo di mutuo, ravvisando in questa seconda ipotesi non già la bancarotta fraudolenta per distrazione, ma la bancarotta preferenziale, laddove i giudici di merito hanno sempre fatto generico riferimento al rimborso in violazione dell'art. 2467 cod. civ.
3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Tonnaso Epidendio ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato. Il riferimento alla disciplina dettata dall'art. 2467 cod. civ., nel quale si esaurisce la ratio decidendi della sentenza impugnata, attiene alla fase del
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