Cass. pen., sez. V, sentenza 04/05/2023, n. 18808

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 04/05/2023, n. 18808
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18808
Data del deposito : 4 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI PRIMA VINCENZO nato a CASTELVETRANO il 03/06/1971 avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere A C Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art.

5 -duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162
, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione T E, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata il 09/06/2021, la Corte di appello di Palermo, per quanto è qui di interesse, rideterminata in melius la durata delle pene accessorie fallimentari, ha, nel resto, confermato la sentenza del 25/07/2018 con la quale, sempre per quanto è qui di interesse, il Tribunale di Marsala aveva dichiarato V D P, quale amministratore unico dal 06/12/2011 di Oleificio Peruzza s.r.I., dichiarata fallita il 29/10/2013, del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione in relazione a operazioni di rimborso finanziamento soci per circa 215 mila euro nel 2012 e 55 mila euro nel 2013. 2. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione V D P, attraverso il difensore Avv. G L, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - erronea applicazione dell'art. 216 I. fall. e dell'art. 2467 cod. civ. Erroneamente la Corte di appello non ha considerato l'orientamento della Corte di cassazione che distingue a seconda che il prelievo di somme a titolo di restituzione di versamenti operati dai soci in conto capitale ovvero a titolo di mutuo, ravvisando in questa seconda ipotesi non già la bancarotta fraudolenta per distrazione, ma la bancarotta preferenziale, laddove i giudici di merito hanno sempre fatto generico riferimento al rimborso in violazione dell'art. 2467 cod. civ.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Tonnaso Epidendio ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato. Il riferimento alla disciplina dettata dall'art. 2467 cod. civ., nel quale si esaurisce la ratio decidendi della sentenza impugnata, attiene alla fase del
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