Cass. pen., sez. I, sentenza 18/05/2023, n. 21364
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da : D'ONORIO PIETRO PAOLO nato a Marino il 4/12/1958 avverso l'ordinanza del 16 febbraio 2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri in funzione di giudice dell'esecuzione udita la relazione svolta dal Consigliere B CICE;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale, L B, che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l'ordinanza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'opposizione, proposta ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., nell'interesse di Pietro Paolo D'Onorio avverso due ordinanze rese da altro Giudice dell'esecuzione (una emessa in data 25 giugno 2021, depositata in data 28 giugno 2021, l'altra emessa il 14 luglio 2021, depositata il 16 luglio 2021), perché trasmessa a mezzo di servizio postale (raccomandata, spedita il 24 luglio 2021 e pervenuta in data 29 luglio 2021) e non depositata in Cancelleria, ritenuta la violazione dell'art. 121 cod. proc. pen.
2. Avverso detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso l'interessato, per il tramite del difensore avv. C G, denunciando due vizi, di seguito riassunti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 23 d. I. n. 137 del 2020, come convertito con la legge n. 176 del 2020, nonché dell'art. 7 d. I. n. 105 del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 16 settembre 2021. Si evidenzia che il Tribunale di Velletri non si è munito di indirizzo PEC inserito nei pubblici registri per il deposito degli atti e che il medesimo Ufficio ha previsto, per l'accesso alle Cancellerie, un sistema di prenotazione on line, non compatibile con i tempi ristretti per proporre opposizione, di quindici giorni dalla comunicazione o notificazione, nonostante la situazione emergenziale dovuta alla pandemia da virus Covid-19 e la specifica normativa introdotta dall'art. 23 d. I. n. 137 del 2020, come convertito dalla legge n. 176 del 2020, nonché dell'art. 7 d. I. n. 105 del 2021,
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale, L B, che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l'ordinanza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'opposizione, proposta ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., nell'interesse di Pietro Paolo D'Onorio avverso due ordinanze rese da altro Giudice dell'esecuzione (una emessa in data 25 giugno 2021, depositata in data 28 giugno 2021, l'altra emessa il 14 luglio 2021, depositata il 16 luglio 2021), perché trasmessa a mezzo di servizio postale (raccomandata, spedita il 24 luglio 2021 e pervenuta in data 29 luglio 2021) e non depositata in Cancelleria, ritenuta la violazione dell'art. 121 cod. proc. pen.
2. Avverso detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso l'interessato, per il tramite del difensore avv. C G, denunciando due vizi, di seguito riassunti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 23 d. I. n. 137 del 2020, come convertito con la legge n. 176 del 2020, nonché dell'art. 7 d. I. n. 105 del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 16 settembre 2021. Si evidenzia che il Tribunale di Velletri non si è munito di indirizzo PEC inserito nei pubblici registri per il deposito degli atti e che il medesimo Ufficio ha previsto, per l'accesso alle Cancellerie, un sistema di prenotazione on line, non compatibile con i tempi ristretti per proporre opposizione, di quindici giorni dalla comunicazione o notificazione, nonostante la situazione emergenziale dovuta alla pandemia da virus Covid-19 e la specifica normativa introdotta dall'art. 23 d. I. n. 137 del 2020, come convertito dalla legge n. 176 del 2020, nonché dell'art. 7 d. I. n. 105 del 2021,
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