Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/09/2021, n. 850

CASS
Sentenza
28 settembre 2021
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Sentenza
28 settembre 2021

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In tema di riparazione per ingiusta detenzione, le "frequentazioni ambigue" con soggetti condannati nel medesimo o in diverso procedimento sono ostative al risarcimento, quale comportamento gravemente colposo del richiedente ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., a condizione che emerga, quanto meno, una concausalità rispetto all'adozione, nei suoi confronti, del provvedimento applicativo della custodia cautelare. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva escluso la ravvisabilità della colpa grave in una telefonata intercorsa tra il richiedente e un soggetto imputato del medesimo reato in un diverso procedimento, in quanto relativa ad attività criminale diversa da quella per cui il primo era stato assolto).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/09/2021, n. 850
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 850
Data del deposito : 28 settembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

00850-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome de: Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1282/2024 FRANCESCO MARIA CIAMPI Presidente CC 28/09/2021 MAURA NARDIN R.G.N. 983/2021 ALDO ESPOSITO Relatore CANIELE CENCI DANIELA DAWAN ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMA nel procedimento a carico di: RO LI nato a [...] il [...] MINISTERO ECONOMIA E FINANZE avverso l'ordinanza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIE E CENCI lette le conclusioni del PG ア RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Roma con ordinanza del 17-29 dicembre 2020 ha accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da NL NA a causa della custodia cautelare patita, parte in carcere e parte agli arresti domiciliari, per più di tre anni e tre mesi (dal 18 dicembre 2014 al 6 aprile 2017), in esecuzione di ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Roma del 16 dicembre 2014, in relazione alle accuse di concorso nel tentativo di sequestro di persona a scopo di estorsione di IO LL (capo A) e di concorso nell'omicidio volontario dello stesso, fatti commessi entrambi il 3 luglio 2014, prima di essere assolto, con la formula, "per non avere commesso il fatto", con sentenza del 6 aprile 2017 della Corte di assise di Roma, confermata dalla Corte di Assise di appello il 7 settembre 2017, divenuta irrevocabile il 2 gennaio 2019. Al ricorrente è stata liquidata, tramite applicazione del parametro aritmetico, la somma complessiva di 156.235,60, oltre alle spese.

2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza il Procuratore generale della Corte di appello di Roma, che si affida ad un solo motivo con cui denunzia vizio di motivazione, che sarebbe manifestamente illogica, anche sotto il profilo del travisamento delle prove.

2.1. I P.G. prende le mosse dai tre aspetti solo astrattamente - valutabili in termini di condotta extraprocessuale individuati dalla Corte di merito (p. 11 dell'ordinanza impugnata:

1. le comunicazioni tra NL NA ed DI LI, che è stato accertato giudizialmente essere uno dei responsabili dell'omicidio di IO LL.; 2. la consegna a LI di un documento di identità di un suo cliente;

3. il risalente rapporto di amicizia di NA con AN AC di RE, del pari coimputato nello stesso processo e del pari assolto, ed il suo interessamento per la sua possibile, ma non realizzata, evasione dagli arresti domiciliari) ma poi analizzati dai giudici della riparazione, che giungono ad una valutazione finale di irrilevanza rispetto al tema della concausazione colposa della privazione della libertà (pp. 12-14 dell'ordinanza impugnata) ed appunta le sue censure solo sul primo di tali aspetti: le comunicazioni tra NL NA e LI. Osserva il ricorrente che nel provvedimento impugnato si legge che NA ha riferito di conoscere poco LI, avendolo incontrato una sola volta presso la palestra che gestiva, e di avere parlato con lo stesso della necessità di procurare una urgente visita medica specialistica al comune amico AN AC di RE: nell'occasione LI avrebbe comunicato il proprio numero di cellulare a NA, il quale l'11 giugno 2014 lo ha chiamato da una cabina 2 adoperando prudenza nel contattare telefonica, quindi deve ritenersi l'interlocutore. Essendo stata, però, la telefonata registrata fortuitamente, per essere l'apparecchio telefonico pubblico tenuto sotto controllo in altro totalmente differente procedimento, se ne conosce il contenuto, che il P.G. richiama ed - allega sub n. 1 al ricorso. Si sottolinea il carattere criptico della conversazione e si riferisce il contenuto delle osservazioni svolte al riguardo dalla Corte di assise di appello, alle pp. 12-13, ove, con riferimento alla giustificazione fornita da NA nell'interrogatorio del 19 dicembre 2014, si ritiene la stessa non credibile e si afferma invece che nel colloquio si alludesse proprio al sequestro di LL. Inoltre, ad avviso del P.G., sarebbe poco credibile l'interessamento di LI per la salute di AC di RE, visto che non risultano rapporti di particolare amicizia tra i due, ed essendo implausibile che si sia recato a Roma, pur risiedendo lontano nel nord Italia, per incontrare lo sconosciuto NA. Si sottolinea anche che nella conversazione telefonica in questione non si fa alcun cenno alla visita medica di AC di RE. In conseguenza, ad avviso del P.G., l'avere intrattenuto la telefonata "sospetta" dell'11 giugno 2014 costituirebbe un primo elemento di colpa grave, di tipo pre-processuale, ostativo al riconoscimento dell'ingiusta detenzione.

2.2. Ulteriore profilo di colpa, di tipo processuale, starebbe nella implausibilità, ad avviso del Requirente, delle giustificazioni addotte da NA nell'interrogatorio di garanzia, che appaiono "fantasiose" ed inidonee a sovvertire il quadro indiziario allora esistente. Ed al riguardo si rammenta che la Corte di assise di appello ha riconosciuto esistere un collegamento "certo" tra la telefonata in questione ed il tentativo di rapimento tragicamente conclusosi, con passaggio che il giudice della riparazione sminuisce alla p. 13 del provvedimento impugnato - ma in maniera che si stima non persuasiva. Si rammenta che diversa è la base probatoria per l'emissione di una misura cautelare e per una condanna all'esito del processo di cognizione ma che l'intervenuta assoluzione di cui si dà atto alla p. 13 dell'ordinanza impugnata è solo il presupposto comune ed imprescindibile di qualsiasi procedimento di riparazione. Si evidenzia l'errore che inficerebbe il ragionamento della Corte di merito, che ha accolto la richiesta ritenendo elementi "neutri" il comune interesse di LI e di denaro per la salute di AC di RE ed il progetto per fare evadere l'amico: infatti si sottolinea nel ricorso nella telefonata dell'11 - - giugno 2014 non si fa parola di questioni di salute, ma della "festa della nonna", né di evasione. Ed «Il fatto che tale evasione vi sia in effetti stata, nel luglio del 2014, non rappresenta alcun riscontro alle affermazioni del NA e si presenta 3 m piuttosto come un autonomo accadimento sapientemente utilizzato nel dicembre 2014, in sede di interrogatorio di garanzia, per dare una parvenza illusoria di ragionevolezza alla "compromettente" telefonata del precedente mese di maggio, la cui

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