Cass. pen., sez. II, sentenza 04/05/2023, n. 18707

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 04/05/2023, n. 18707
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18707
Data del deposito : 4 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di PE OR, nato a [...] il [...], contro la sentenza della Corte di Appello di Trieste del 24.1.2022;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Assunta Cocomello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 26.2.2020, il Tribunale di Gorizia aveva riconosciuto OR PE responsabile del delitto di appropriazione indebita aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 11 cod. pen. e, con la applicazione della contestata recidiva e l'aumento per la continuazione tra i diversi episodi delittuosi, lo aveva condannato alla pena finale di anni 1 e mesi 3 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali;

2. la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine all'episodio del 4.7.2011 in quanto estinto per prescrizione ed ha di conseguenza rideterminato la pena in anni 1, mesi 2 e giorni 15 di reclusione, confermando nel resto;

3. ricorre per cassazione il difensore del PE deducendo:

3.1 violazione dell'art. 179 cod. proc. pen. e vizio di motivazione: rileva che, con i motivi nuovi, la difesa avesse eccepito la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio eseguita nel domicilio eletto a mani del portiere omettendo, tuttavia, l'invio dell'avviso di consegna a mezzo raccomandata;
segnala che la Corte di appello ha ritenuto l'eccezione tardiva qualificando la nullità come a regime intermedio richiama, a tal proposito, gli arresti delle SS.UU. "Amato" e "Conti" e le argomentazioni ivi sviluppate e che vanno, inoltre, confrontate con i principi vigenti in ambito sovranazionale e convenzionale che hanno condotto alla introduzione della disciplina del processo in absent-ia ed alle sentenze "Innaro" e "Ismail";
segnala che, nel caso in esame, il decreto di citazione era stato notificato al domicilio eletto, ma non a mani dell'imputato ed ai sensi dell'art. 7 della legge 890 del 1982, cui non aveva inoltre fatto séguito l'avviso imposto dall'art. 157, comma 3, cod. proc. pen.;
segnala che la notifica mediante raccomandata, l'assenza dell'imputato per l'intera durata del processo, il mancato rilascio di procura al difensore, nominato ben prima dell'udienza dibattimentale, sono indici della mancata conoscenza della vocatio in judicium;

2.2 violazione dell'art. 124 cod. proc. pen. e vizio di motivazione: richiama la motivazione con cui la Corte di appello ha disatteso l'eccezione di tardività della querela e rileva che legittimato a sporgerla per conto dell'associazione sportiva, priva di personalità giuridica, era ciascuno dei consiglieri e non necessariamente il presidente, peraltro nominato nel dicembre del 2011;
aggiunge che nei motivi nuovi erano state sviluppate le argomentazioni su cui l'eccezione era stata fondata e richiamate le deposizioni testimoniali di riferimento, come quella del teste Benigni, del teste Siardi, del teste Zuccolotto, e che avevano consentito di appurare la loro conoscenza dei fatti già nel novembre del 2011 quando riuscirono a bloccare l'ultimo assegno;

2.3 violazione degli artt. 234, 495 e 526 cod. proc. pen.;
nullità della sentenza e carenza di motivazione: rileva che, nei motivi nuovi, era stata eccepita la mancanza della condizione di procedibilità poiché la querela non era stata acquisita ai fini della valutazione di cui all'art. 511 cod. proc. pen. tanto che la Corte ne aveva disposto la acquisizione, intervenuta il giorno stesso dell'ultima udienza;
analogamente, la difesa aveva eccepito l'assenza, in atti, di documenti comprovanti i prelievi di denaro da parte dell'imputato e che, tuttavia, mai erano stati formalmente e ritualmente acquisiti, salvo essere inseriti nel fascicolo dell'appello in violazione del contraddittorio in quanto allegati all'atto di querela e trasmessi con questa, unico atto ad essere utilizzabile, ma ai soli fini della procedibilità;

2.4 nullità della sentenza,

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