Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/07/2021, n. 19308

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/07/2021, n. 19308
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19308
Data del deposito : 7 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

e SENTENZA sul ricorso 7630-2018 proposto da: C L, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE GIULIO CESARE

94, presso lo studio dell'avvocato R C, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato G M;

- ricorrente -

contro

TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G.

FARAVELLI

22, presso lo studio degli avvocati E M, A M, R R, F R B, che la rappresentano e difendono;
- controricorrente- avverso la sentenza n. 561/2017 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 31/08/2017 R.G.N. r.g.n. 1223/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/11/2020 dal Consigliere Dott. D B;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. udito l'Avvocato R C;
udito l'Avvocato C B per delega verbale Avvocato A M. • RG 7630/2018

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 766 del 19 agosto 2010 il Tribunale di Venezia accertava l'illegittimità e dichiarava l'inefficacia della cessione di ramo di azienda da Telecom Italia s.p.a. a MP Facility s.p.a. e del conseguente trasferimento della lavoratrice L C (e di altro litisconsorte) alle dipendenze della cessionaria;
condannava Telecom Italia al ripristino del rapporto di lavoro e all'assegnazione della lavoratrice alle precedenti mansioni. La sentenza veniva confermata in appello con sentenza n. 192 del 21.3.2013 e il ricorso della società veniva rigettato da questa Corte con ordinanza n.10673 del 2016. 2. Nelle more di tale giudizio, L C prestava servizio presso la cessionaria fino al 31 gennaio 2013, data in cui veniva posta in mobilità, conciliando successivamente la controversia relativa a tale licenziamento. Agiva quindi con ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti di Telecom Italia s.p.a., in forza del titolo costituito dalla inefficacia della cessione di azienda, per ottenere il pagamento delle retribuzioni relative al periodo dal 10 febbraio 2013 al 20 giugno 2015. Il Tribunale di Venezia rigettava l'opposizione di Telecom Italia. Tale sentenza formava oggetto di appello principale della società e di appello incidentale della Cattelan.

3. La Corte di appello di Venezia, con sentenza n. 561 del 2017, rigettato l'appello incidentale, riformava la sentenza di primo grado e rigettava la domanda.

4. Gli argomenti posti a sostegno del decisum, in sintesi, sono i seguenti: a) la questione relativa agli effetti estintivi della conciliazione intervenuta nelle more del giudizio di legittimità avente ad oggetto il giudizio vertente sulla invalidità della cessione di ramo di azienda ex art. 2112 cod. civ., non poteva essere dedotta in quella sede, trattandosi di un fatto logicamente posteriore rispetto all'unica questione sottoposta al vaglio della Corte di Cassazione nel giudizio conclusosi con l'ordinanza n. 10673 del 2016;
di conseguenza, è infondato l'appello incidentale, vertente sulla inammissibilità del primo motivo dell'appello principale;
i RG 7630/2018 - b) l'appello principale proposto da Telecom merita accoglimento appunto riguardo al primo motivo;
l'intervenuta conciliazione, comportante l'accettazione della risoluzione del rapporto lavorativo originato dalla cessione, ha determinato il venir meno dell'interesse ad agire dell'appellata;
il fatto di avere impugnato il licenziamento intimato dalla cessionaria e di avere poi rinunciato a detta impugnazione presuppone una continuità giuridica tra il rapporto lavorativo intercorso con la cedente Telecom Italia s.p.a. e la successione in esso da parte della cessionaria;
c) soccorre a livello interpretativo la sentenza della Corte di cassazione n. 6755 del 2015 secondo cui le mensilità della retribuzione, anche se solo a titolo risarcitorio, non spettano in quanto il rapporto si è risolto su iniziativa dei lavoratori che hanno aderito alle proposte conciliative della società cessionaria, percependo i benefici previsti in conseguenza dell'atto di conciliazione;
d) la giurisprudenza citata da parte appellata non contraddice tale soluzione, poiché va tenuta distinta la questione dell'atto dismissivo del rapporto di fatto dalla questione della rinuncia a far valere il ripristino del rapporto a seguito della ritenuta illegittimità del licenziamento da parte della cessionaria;
tale rinuncia involge la questione della titolarità del rapporto lavorativo in capo al soggetto che ha intimato il licenziamento;
e) la clausola n. 6 del verbale di conciliazione, secondo cui la transazione e le rinunzie non pregiudicavano alcuna domanda, diritto o azione proposta o proponenda dalla dipendente relativa al precedente rapporto di lavoro intercorso con Telecom Italia s.p.a., non costituisce una limitazione sul piano soggettivo efficace, in quanto la riserva di agire per la tutela dei propri diritti nei confronti di un soggetto che non è parte della conciliazione non può avere alcun effetto giuridico ai fini della portata e delle conseguenze dell'accettazione della risoluzione del rapporto;
f) in sostanza, la parte non poteva efficacemente abdicare alla pretesa della prosecuzione del rapporto con la cessionaria e nello stesso tempo riservarsi di proseguirlo con la cedente;
la sentenza di primo grado sull'inefficacia della RG 7630/2018 cessione di ramo di azienda del 19 agosto 2010 precede il verbale di conciliazione sottoscritto il 21 novembre 2012, ma il relativo accertamento non era ancora definitivo, per cui doveva ritenersi impregiudicata la questione della continuità giuridica del rapporto con la cessionaria, ossia il presupposto sulla base del quale interviene la conciliazione;
g) l'inadempienza dell'apparente cedente è una situazione rilevante su un piano diverso, quello delle conseguenze (meramente risarcitorie) dell'inosservanza del comando giudiziale, ma non su quello degli effetti che caratterizzano la conciliazione, del tutto autonoma, e senza che l'evidenziata strumentalizzazione possa determinare una diversa considerazione di detti effetti;
h) è poi del tutto irrilevante l'ulteriore ipotesi del licenziamento e della possibilità di percepire un incentivo all'esodo: coerenza logica vuole che, una volta optato per la tesi della invalida cessione del ramo di azienda, il lavoratore faccia valere le conseguenze nei confronti dell'apparente cedente, senza alcuna finalità locupletatoria in relazione alla vicenda del licenziamento dell'apparente cessionario.
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