Cass. civ., sez. II, ordinanza 15/11/2022, n. 33622

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 15/11/2022, n. 33622
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33622
Data del deposito : 15 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19432/2020 R.G. proposto da : R DC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G,

CUBONI N.

12C/O SUDIO MACCHI DI CELLERE GANGEMI, presso lo studio dell’avvocato M G (MZZGNL72B27L845G) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CASIONI MATTEO (CSMTT76P06L781D) e PIRON FRANCESCO (PRNFNC69H28D325Y) -ricorrente-

contro

ENAC ENTE NAZIONALE PER L'AIAZIONE CIVILE, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA DEI PORTOGHESI

12, presso lo studio dell’avvocato AVOCATURA GENERALE DELLO SATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZAdi TRIBUNALE BERGAMO n. 2332/2019 depositata il21/11/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/09/2022 dal Consigliere R G.

FATTI DI CAUSA

1.L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) emise ordinanza ingiunzione nei confronti del vettore aereo irlandese RYANAIR LTD per violazione degli artt. 6 e 7 del Regolamento CE 5 61/ 5 00 4 in relazione al ritardo del volo sulla tratta Bergamo-Dusseldorf.

1.5.Ryanair propose opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Bergamo per ragioni fondate sul merito.

1.3.Si costitu ì in giudizio ENAC ed eccepì, in via preliminare , l’inammissibilità dell’opposizione per tardività, essendo decorso il termine previsto dall’art.6, comma 6 del D.Lgs 150/5011. 1.4.Il Giudice di Pace di Bergamo dichiarò inammissibile l’opposizione.

1.5.Ryanar propose appello , deducendo i seguenti motivi: a) l’onere della prova relativa alla non tempestività dell’opposizione incombeva sull’ENAC, quale autorità amministrativa che aveva emanato l’ordinanza –ingiunzione;
b) la notifica era inesistente perché l’ENAC avrebbe dovuto notificare l’ordinanza ingiunzione via PEC;
c) mancava la relata di notifica e l’avviso di ricevimento in quanto in Irlanda non esiste la raccomandata con ricevuta di ritorno sicchè la notifica dell’ordinanza ingiunzione era inesistente o nulla.

1.6.Nel contraddittorio con l’ENAC, il Tribunale di Bergamo rigettò il gravame proposto da Ryanair.

1.7.Per quel che ancora rileva in sede di legittimità, il Tribunale ritenne che spettasse all’ENAC la prova della tempestività dell’opposizione attraverso la produzione dell’ordinanza – ingiunzione in quanto l’art.6 del D. Lgs 150/5011, a differenza dell’art.55 , comma 3 del D. Lgs 689/81, non prevede che al ricorso sia allegata l’ordinanza notificata ma che venga prodotta dall’autorità amministrativa. Ad avviso del Tribunale, non sarebbe quindi applicabile la giurisprudenza formatasi nel vigore della L.689/81, secondo cui era onere dell’opponente depositare l’ordinanza ingiunzione. Nel caso di specie, però, l’ordinanza ingiunzione era stata prodotta da entrambe le parti.

1.8.In relazione alla validità della notifica dell’ordinanza ingiunzione, il Tribunale giudicò inammissibile il motivo dedotto da Ryanair poiché non aveva costituito specifico motivo di opposizione in quanto Ryanair aveva contestato l’infondatezza nel merito della pretesa sanzionatoria e, solo dopo che l’ENAC aveva eccepito l’inammissibilità dell’opposizione per tardività, aveva dedotto l’inesistenza della notifica .

1.9.Il Tribunale ritenne quindi infondato il motivo inerente la nullità della notifica dell’ordinanza ingiunzione.

1.10.Quanto all’omessa notifica via PEC dell’ordinanza ingiunzione, osservò che l’obbligo della notifica per pec per le comunicazioni tra imprese ed amministrazioni pubbliche non è sanzionato con la nullità. In ogni caso l’art. 14, comma 4 L.689/81 dispone che la notifica dell’ordinanza ingiunzione possa avvenire nelle forme di cui all’art.14 L.689/81 e, conseguentemente, anche a mezzo posta, trattandosi di norme tuttora vigenti. Secondo il Tribunale, il motivo relativo all’obbligo di notifica va pec configurava una nuova eccezione, non formulata in primo grado, ai sensi dell’art.345 c.c.

1.11.Quanto alla validità della notifica eseguita in Irlanda per via diplomatica/postale, il Tribunale osservò che, in caso di notifica a mezzo del servizio postale, possano sussistere validi equipollenti alla raccomandata con avviso di ricevimento;
l’assenza della relata di notifica attestante la ricezione da parte del destinatario non comportava l’inesistenza della notifica ma la nullità, sanata dalla proposizione dell’opposizione da parte dell’ingiunto, idonea al raggiungimento dello scopo.

5.Ryanair ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi.

5.1.L’ENAC ha resistito con controricorso.

5.5.Il Procuratore Generale, in persona del Dott. C M, ha depositato conclusioni scritte ed ha chiesto il rigetto del ricorso.

5.3.In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memorie illustrative.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art.6 del D. Lgs 150/5011 e dell’art.350 c.p.c., ai sensi dell’art.360, comma 1, n.3 c.p.c.;
il Tribunale avrebbe erroneamente affermato che il ricorso per opposizione proposto da Ryanar era inammissibile perché il profilo dell’inesistenza della notifica del provvedimento non avrebbe costituito motivo di opposizione. La società ricorrente rileva che il motivo di opposizione con cui era stata dedotta l’inesistenza della notifica era conseguente all’eccezione di inammissibilità dell’opposizione proposta dall’ENAC e che, di conseguenza, non si tratterebbe di un motivo nuovo sulla validità dell’ordinanza ma sull’ammissibilità del ricorso per inesistenza dellanotifica, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Inoltre, la ricorrente deduce l’assenza di preclusioni per dedurre la questione in quanto, nel procedimento innanzi al giudice di Pace, sarebbe consentito alle parti allegare fatti nuovi e domande nuove in sede di trattazione. Nel caso di specie, l’eccezione relativa all’inesistenza del ricorso sarebbe stata sollevata all’udienza di trattazione sicchè, quand’anche la questione fosse stata ritenuta nuova, non si sarebbe verificata alcuna preclusione. Osserva, ancora, la società ricorrente che sulla questione della nullità della notifica dell’ordinanza, anche qualora fosse considerata nuova, vi era stata accettazione del contraddittorio da parte dell’ENAC.

5.Con il quinto motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, la violazione e falsa applicazione dell’art.111, comma 6 della Costituzione, dell’art.135, comma 5, n.4 c.p.c., ai sensi dell’art.360, comma 1, n.4 c.p.c., per contrasto irriducibile di affermazioni contenute nella motivazione, per avere il Tribunale ritenuto che fosse onere dell’amministrazione produrre in giudizio la copia dell’ordinanza – ingiunzione notificata affermando, nel contempo, l’irrilevanza dell’onere della prova.

5.1.I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono inammissibili sotto diversi profili.

5.5. In primo luogo, difetta l’interesse all’impugnazione in quanto il Tribunale, dopo aver esposto i principi di diritto in materia di prova circa la tempestività dell’opposizione, ha affermato che “la questione relativa all’onere della prova non ha alcun rilievo pratico dato che, nella fattispecie concreta, sia Ryanair che ENAC hanno ritualmente prodotto in giudizio l’ordinanza ingiunzione notificata”.

5.3. Spettava, in ogni caso, al giudice verificare d’ufficio la tempestività dell’opposizione e, nel caso concreto, il Tribunale ha fondato la sua decisione sull’accertamento concreto della data di perfezionamento della notifica e non sull’onere della prova della tempestività del ricorso.

5.4.Anche prima della modifica al procedimento di opposizione all’ordinanza ingiunzione prevista dall’art.6 del D. Lgs 150/5011, la giurisprudenza di questa Corte era consolidata nel ritenere che, benchè gravasse sull'op ponente l'onere della prova di aver tempestivamente proposto l'opposizione, la mancata allegazione della relata di notifica del provvedimento opposto non costituiva prova della non tempestività dell'opposizione, tale da giustificare una dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

5.5.E’ vero che l’opponente, al fine di consentire il controllo in ordine alla tempestività dell’opposizione, era tenuto, ai sensi dell'art. 55 della legge n. 689 del 1981, ad allegare copia dell'atto opposto a lui notificato, ma l’ordinanza pronunciata "in limine litis", ai sensi dell'art. 53, comma primo, della legge 54 novembre 1981 n. 689, postulava, pur sempre, l'esistenza di una prova certa e inconfutabile della intempestività della detta opposizione, e non una mera difficoltà di accertamento delle tempestività. Ne conseguiva che, soltanto ove in prosieguo di giudizio, a causa della mancata acquisizione della copia dell'ordinanza notificata, permaneva e diventava definitiva l'impossibilità di controllo, anche di ufficio, della tempestività dell'opposizione, il ricorso doveva essere dichiarato, con sentenza, inammissibile ( Cass. Civ. , Sez. II, 55.1.5007, n.1579;
Cass. Civ., Sez. VI, 15.7.5011, n.15350).

5.6.Va quindi data continuità all’ orientamento giurisprudenziale secondo cui l'inosservanza, da parte dell'autorità che ha emesso il provvedimento opposto, del termine per il deposito dei documenti relativi all'infrazione, indipendentemente dalla tempestività della sua costituzione, non implica, in difetto di espressa previsione di sua perentorietà, alcuna decadenza, né rende la relativa esibizione nulla, ma meramente irregolare.

5.7.In materia di opposizione alle sanzioni amministrative, non si pone un problema di perentorietà o di ordinarietà dei termini, per ciò che concerne il deposito degli atti posti a fondamento della rilevata trasgressione ma deva aversi riguardo alla natura del procedimento nonché al potere e alla funzione giurisdizionale, che si concreta in un giudizio sul rapporto e non sull'atto (Cassazione civile sez. lav., 05/11/5051, n.31108).

5.8. Ne consegue che l’affermazione del principio di diritto affermato dal Tribunale in relazione all’onere della prova in ordine alla tempestività del ricorso ed alla novità del motivo dell’opposizione non è corretto anche se, trattandosi di motivazione ad abundantiam, atteso che, con la produzione della copia dell’ordinanza notifica, nessuna rilevanza può avere in termini di accoglimento del motivo di ricorso.
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