Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/11/2022, n. 34722

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/11/2022, n. 34722
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34722
Data del deposito : 25 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

In data 29.12.2000, il Comune di Benevento ha notificato all'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Benevento (IACP) due avvisi di accertamento ICI relativi ai periodi d'imposta 1993 e 1994;
successivamente, in data 27.12.2001, il Comune di Benevento ha notificato al medesimo Istituto quattro avvisi di accertamento ICI relativi ai periodi d'imposta 1995, 1996, 1997 e 1998.

In data 30 dicembre 2003 l'Istituto ha presentato domanda di adesione al condono per gli anni dal 1993 al 2002 e in pari data è intervenuta tra gli enti una "scrittura di rettifica di condono" con il quale si definivano i rapporti relativi all'imposta dal 1993 al 2002 stabilendo la cifra di Euro 3.341.476,00, della quale però l'Istituto ha versato soltanto un acconto pari a Euro 30.000,00 senza dare alcun seguito.

In data 4 gennaio 2011 AL ha notificato all'Istituto la cartella di pagamento oggetto del presente giudizio, che l'ente ha opposto deducendo la maturata decadenza.

Il ricorso è stato parzialmente accolto in primo grado, detraendo dalla pretesa complessiva la somma di Euro 30.000,00 già pagata. Lo IACP ha proposto appello che è stato respinto dalla Commissione regionale, rilevando che con l'atto del 30 dicembre 2003 è stata effettuata una ricognizione di debito e pertanto la natura della scrittura è assorbente e prevalente rispetto ai termini decadenziali di legge per la notifica dei ruoli al debitore;
osservando altresì che l'Istituto non ha assolto alle rate successive alla prima sicchè è decaduto dal beneficio della definizione agevolata e che in caso di mancato versamento delle rate successive alla prima si procede ad iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, dell'importo dovuto D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 14 con addebito di una sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate, oltre interessi legali.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Istituto affidandosi a due motivi. Il Comune di Benevento si è costituito al solo fine di partecipare alla discussione orale. L'Istituto ha depositato una prima memoria ex art. 378 c.p.c.. Con ordinanza del 8 maggio 2019, la Corte, rilevando che il Comune di Benevento ha aderito alla procedura di definizione agevolata D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6 con Delib. 1 Aprile 2019, n. 10 e su istanza dell'Istituto, che ha manifestato l'intenzione di volersi avvalere della predetta definizione agevolata, ha rinviato a nuovo ruolo il giudizio fin visto l'esito della procedura D.L. citato, ex art.

6. Con successiva memoria ex art. 378 c.p.c. il difensore dell'Istituto ha preliminarmente evidenziato di avere ricevuto in data 30 agosto 2022 una pec da parte della gestione liquidatoria dell'ente, nella quale si afferma di non essere in grado di fornire notizie in merito alla definizione agevolata della lite pendente, stante il pensionamento dei dipendenti che a suo tempo si occuparono della questione e la difficoltà di reperire la relativa documentazione;
nella medesima comunicazione il difensore espone - rimettendosi sul punto alla valutazione della Corte - che l'ente ha chiesto un ulteriore rinvio della controversia;
nella memoria si insite in ogni caso nell'accoglimento del ricorso. Il Procuratore Generale ha concluso per l'accoglimento del primo e secondo

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