Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/04/2021, n. 9547
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
In tema di procedimento disciplinare nei confronti degli avvocati, la disciplina dei rapporti tra giudizio disciplinare e giudizio penale, dettata dall'art.54 della l. n. 247 del 2012 per l'ipotesi in cui per gli stessi fatti il professionista sia sottoposto anche a procedimento penale, è ispirata al criterio della piena autonomia tra i due giudizi, tanto dal punto di vista procedimentale quanto rispetto alle valutazioni sottese all'incolpazione disciplinare ed alle imputazioni oggetto del processo penale; pertanto, ai fini della competenza territoriale del procedimento disciplinare, non trovano operatività le disposizioni del codice di procedura penale che fanno riferimento al criterio di collegamento costituito dal reato più grave, dovendosi fare applicazione della specifica regola contenuta nell'art.51 della citata l. n.247 del 2012, alla cui stregua è competente il consiglio distrettuale di disciplina del distretto in cui è iscritto l'avvocato o nel cui territorio è stato compiuto il fatto oggetto di indagine o di giudizio disciplinare. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la decisione del CNF che, nel disattendere l'eccezione di incompetenza territoriale dell'incolpato, aveva ritenuto territorialmente competente il consiglio distrettuale di disciplina del luogo in cui si era verificata la "stragrande maggioranza" dei fatti contestati, e non quello del luogo indicato dall'autorità giudiziaria penale ai fini del radicamento della competenza per il procedimento penale, individuato in base al reato più grave).
Sul provvedimento
Testo completo
N° 9 54 7-2 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DISCIPLINARE - Presidente Aggiunto - MARGHERITA CASSANO AVVOCATI - Presidente di Sezione - GUIDO RAIMONDI Ud. 09/02/2021 - - Presidente di Sezione - FELICE MANNA U.P.cam. R.G.N. 21874/2020 AMELIA TORRICE - Consigliere - hon 9547 Rep. ANTONIO VALITUTTI - Consigliere - ALBERTO GIUSTI - Consigliere - ANTONELLO COSENTINO - Consigliere - LINA RUBINO - Consigliere - ROBERTO GIOVANNI CONTI - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 21874-2020 proposto da: FEDERICI ROSA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PRATI FISCALI 321, presso lo studio dell'avvocato D M, che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
- contro 64 ش .1 2 ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PERUGIA, PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FOGGIA, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA UMBRIA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 117/2020 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 15/07/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2021 dal Consigliere ROBERTO GIOVANNI CONTI;
lette le conclusioni scritte dell'Avvocato Generale FRANCESCO SALZANO, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione vogliano rigettare il ricorso.
FATTI DI CAUSA
Il COA di Perugia, alla luce del contenuto del decreto di perquisizione e sequestro emesso in data 5 giugno 2013 nei confronti dell'Avv. Rosa F, sottoposta ad indagini penali per alcune ipotesi delittuose ipotizzate in due distinti procedimenti penali nn. 1832/2013 R.G.N.R. e 4906/12 R.G.N.R., relativi a due vicende nelle quali il detto legale aveva assistito, rispettivamente, i soci della società Ercolanoni Cinzia e c. S.a.s. ed il Signor A F-, disponeva la sospensione cautelare a tempo indeterminato nei confronti della legale, con provvedimento confermato dalla sentenza n. 141/14 del Consiglio Nazionale forense. Successivamente, il Consiglio di disciplina di Perugia iniziava un procedimento disciplinare a carico dell'Avv. F, contestandole al capo A) il nocumento all'immagine e al decoro della classe forense in relazione ai fatti di cui al procedimento penale n. 4906/12 R.G.N.R della Procura della Repubblica di Perugia e meglio indicati nei capi a) e b) dell'avviso ex art. 415 c.p.p., per aver violato: a) il dovere di dignità, probità e decoro (art. 5, commi 1 e 2 C.D.F. previgente e art. Ric. 2020 n. 21874 sez. SU - ud. 09-02-2021 Qui -2- 9 nuovo C.D.F.), in relazione alle condotte dolose penalmente rilevanti;
il dovere di lealtà e correttezza (art. 6 C.D.F. previgente e 9, commi 1 e 2 nuovo C.D.F.), vantando ingiustamente proprie qualità professionali che avrebbero consentito un sicuro esito positivo della causa da instaurare da parte del Signor Altimani, con certa condanna della controparte al pagamento di un milione di euro;
b) il dovere di fedeltà (art. 7 e 7 n. 1 del C.D.F. previgente e art. 10 nuovo C.D.F.) per avere compiuto volontariamente atti contrari all'interesse del proprio assistito per avergli fatto firmare fogli in bianco rappresentandogli la necessità di un futuro mandato alle liti per un ricorso al Tribunale civile - sezione lavoro, richiedendogli spese di giustizia inesistenti, chiedendo rinvio per trattative inesistenti e rappresentandogli falsamente che l'udienza non si era regolarmente tenuta;
c) il dovere di diligenza (art. 8 C.D.F. prev. e art. 12 nuovo C.D.F.), avendo mancato di assicurare la qualità della prestazione professionale;
d) il dovere di adeguatezza del compenso richiesto dagli artt. 43 C.D.F. prev. e 29 nuovo C.D.F.;
e) il dovere di verità previsto dall'art. 14 n. 2 C.D.F. prev. e art. 50 nuovo C.D.F., per avere depositato in sede di reclamo nella causa contro il Signor A F un conferimento di incarico professionale redatto su foglio in bianco precedentemente fatto firmare al cliente, nel quale il predetto riconosceva all'Avv. F un compenso pari al 35 % della somma richiesta in causa alla controparte (di euro 1.128.771,05) pari a complessivi euro 395.069,87, con impegno a corrispondere la somma anche in caso di recesso del proprio assistito. j Al capo B) dell'incolpazione veniva poi contestata all'Avv. F, in relazione ai fatti di cui al proc. pen. n. 1832/13 R.G.N.R. della Procura della Repubblica di Perugia, descritti nel decreto di perquisizione del 28.5.2013, la violazione: a) del dovere di dignità, probità e decoro (art. 5, commi 1 e 2 C.D.F. previgente e art. 9 nuovo C.D.F.), in relazione alle condotte dolose penalmente rilevanti;
ش Ric. 2020 n. 21874 sez. SU - ud. 09-02-2021 -3- b) del dovere di lealtà e correttezza (art. 6 C.D.F. prev. e 9, commi 1 e 2 nuovo C.D.F.) per aver danneggiato l'immagine del precedente difensore della società Ercolanoni Cinzia e c S.a.s., Avv. D A, ingiustamente accusato di essersi appropriato di somme di denaro;
c) del dovere di fedeltà (art. 7 e 7 n. 1 del C.D.F. previgente e art. 10 nuovo C.D.F.) per avere indotto i clienti con false rappresentazioni della realtà a corrispondergli somme di denaro per complessive euro 105.000,00, facendo credere che tale importo sarebbe servito ad appianare un ammanco di denaro causato da precedenti attività illecite del precedente difensore e curatore nell'ambito del fallimento della società Erredierre s.r.l., consegnando falsa documentazione attestante il deposito di istanze al giudice delegato presso il Tribunale di Perugia;
d) del dovere di diligenza (art. 8 C.F.D. prev. e art. 12 nuovo C.D.F.) per aver mancato di assicurare la qualità della prestazione professionale. All'esito del procedimento il CDD di Perugia, con decisione resa in data 12.6/11.8.2017, irrogava nei confronti dell'Avv. F la sanzione della radiazione. L'Avv. F proponeva ricorso al Consiglio Nazionale Forense - d'ora innanzi, breviter, CNF- contro tale decisione. Con sentenza n. 117/2020 il CNF rigettava il ricorso osservando, per quel che qui rileva, che: a) per effetto dell'entrata in vigore del nuovo codice deontologico forense ora in avanti, breviter, C.D.F.- e del principio di tipizzazione degli illeciti dallo stesso introdotto, dovevano ritenersi legittimamente formulate, anche in assenza di specifica contestazione riportata nel nuovo codice deontologico, le contestazioni disciplinari lesive della funzione ed immagine dell'avvocatura contestate con riguardo a comportamenti relativi a periodi precedenti all'introduzione dell'obbligatorietà della c.d. tipizzazione;
b) in ragione dell'impossibilità di ricomprendere nel vigente C.D.F. tutta la casistica degli illeciti disciplinari dell'avvocato, شی Ric. 2020 n. 21874 sez. SU - ud. 09-02-2021 -4- era legittima la contestazione di un comportamento illecito non ricompreso nelle norme contenute nei titoli II, III, IV, V, VI del vigente C.D.F., ma violativo dei principi generali e non derogabili di cui al Titolo I, dovendo considerare cogenti nel periodo di applicazione della nuova normativa ai procedimenti disciplinati in essere al 14.12.2015 le norme e le sanzioni previste dal Titolo I del vigente C.D.F.;
c) il CNF ha il potere di apportare alla decisione del giudice di primo grado le integrazioni ritenute necessarie rispetto ad una motivazione incompleta, riesaminando le circostanze che hanno condotto il COA a ritenere la responsabilità dell'incolpato;
d) non ricorrevano i presupposti per la riunione del procedimento esaminato con altro pendente nei confronti dell'Avv. F recante il n. 4/16 R.G.-, poiché i fatti contestati nei due giudizi si erano verificati in tempi notevolmente diversi, né essendovi tra le contestazioni contenute nei due procedimenti alcun rapporto di pregiudizialità;
e) non ricorrevano nemmeno i presupposti per la sospensione del giudizio disciplinare in pendenza di procedimento penale, applicandosi l'art. 54 della I. n. 247/2012 e non sussistendo alcuna necessità di acquisizione di atti relativi al procedimento penale pendente a carico dell'incolpata, aggiungendosi in ogni caso che anche in caso di applicazione della normativa precedente non vi era corrispondenza fra i capi di incolpazione deontologici ed i capi di imputazione penali;
e) era infondata la dedotta incompetenza del CDD di Perugia a favore di quello di Foggia ove l'Avv. F era iscritta, essendosi consumati nel circondario umbro i fatti contestati nella stragrande maggioranza e trovando applicazione l'art. 38 del R.D.L. n. 1587/33, né risultando aperto alcun procedimento disciplinare a carico dell'incolpata innanzi al COA di Foggia per i medesimi fatti per i quali era stata sottoposta a giudizio disciplinare dal CDD di Perugia, così dovendosi escludere l'applicazione del principio della prevenzione, ragion per cui la competenza a giudicare andava individuata in relazione al luogo di Ric. 2020 n. 21874 sez. SU - ud. 09-02-2021 شن -5- commissione dell'illecito disciplinare coincidente, per quasi tutti gli illeciti contestati, con il circondario del COA di Perugia. In ogni caso le contestazioni attenevano alla violazione di doveri deontologici avvenuti presso lo studio secondario dell'Avv. F in Foligno dove la stessa aveva incontrato i clienti e non all'ipotesi di truffa, trovando applicazione l'art. 51 della legge professionale (già art. 38 R.D.L. n. 1578/33), non avendo rilievo il luogo indicato dall'autorità giudiziaria penale ai fini del radicamento della competenza per il procedimento penale, individuato esclusivamente in base al reato più grave;
f) non era ravvisabile alcuna violazione istruttoria per mancata assunzione dei testi indicati dall'incolpata la quale, destinataria di due atti di citazione a comparire avanti all'organo disciplinare nelle sedute del 14.12.2015 e dell'8.2.2016, non aveva presentato alcuna lista testimoniale nei termini di 7 giorni prima delle due udienze. La circostanza che il CDD, probabilmente ritenendo che si fosse in presenza di testi a controprova, aveva ammesso l'escussione delle persone indicate