Cass. civ., sez. I, ordinanza 07/11/2022, n. 32647
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ORDINANZA sul ricorso 28329/2020 proposto da: VI.MA s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro-tempore, elett.te domiciliata presso l'avvocato C R, dal quale è rappres. e difesa,con procura speciale in calce al ricorso;-ricorrente - -contro- Fallimento della VI.MA s.r.l. in liquidazione, in persona del curatore p.t.;P G, P A;- intimati - avverso l'ordinanza n. 4332/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 20/02/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2022 dal Cons. rel., dott. C R. RILEVATO CHE Con sentenza del 20.2.2020, la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla VI.MA . s.r.l. avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 17.6.15, che respinse il reclamo nei confronti della sentenza dichiarativa del fallimento della stessa società, osservando che: la doglianza relativa all'errore che la Corte territoriale avrebbe commesso a ritenere valida la notificazione del ricorso per fallimento, sebbene l'ufficiale giudiziario, non potendo procedere con pec (per aver la società omesso l'indicazione del relativo indirizzo pec nel registro delle imprese da cui emergeva la sede in Forio d'Ischia), non avesse tentato la notificazione presso la sede legale, che non era collocata in Forio d'Ischia, ma a Napoli, non coglieva la ratio decidendi avendo la Corte d'appello ritenuto in fatto che l'ufficiale giudiziario avesse tentato senza successo la notifica presso la sede in Forio, per poi procedere al deposito ex art. 140 c.p.c.;la ricorrente avrebbe dunque dovuto proporre ricorso per revocazione;il secondo motivo del ricorso per cassazione, volto a sostenere l'insussistenza di crediti in capo all'istante, trattandosi di credito contestato, era inammissibile per aver la Corte territoriale compiuto l'accertamento incidentale ex art. 6 I.f., scrutinando comunque anche l'effettiva sussistenza del credito fatto valere;il terzo motivo tendeva al riesame dei fatti concernenti l'esame della documentazione contabile della società, in ordine all'asserita erronea valutazione del materiale istruttorio;il quarto motivo era parimenti inammissibile perché verteva nuovamente sulla sussistenza dello stato d'insolvenza, afferendo al merito della causa. La VI.MA s.r.l. ricorre in cassazione per revocazione della suddetta ordinanza, ex art. 391bis e 395, n.4, c.p.c., con due motivi, illustrati con memoria. Non si sono costituiti gli intimati.RITENUTO CHE Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 391bis e 395, n.4, c.p.c e degli artt. 15,18, I.f., 102 e 112, c.p.c., 24 Cost., per aver la cassazione affermato un fatto inesistente ed escluso dagli atti, da una parte non percependo la denuncia articolata della ricorrente che non si era doluta del fatto che l'ufficiale giudiziario non si fosse recato presso la sede legale per tentare la notificazione, ma dell'assenza dell'accertamento, nella relata, che in Forio d'Ischia non esisteva la via S. Tommaso D'Aquino, nonostante la Corte d'appello avesse accertato l'irreperibilità della stessa società presso la sede legale in Forio, essendo dunque impossibile tale notifica. In subordine, la ricorrente chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, c.
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