Cass. civ., sez. III, sentenza 06/03/2018, n. 05177

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 06/03/2018, n. 05177
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 05177
Data del deposito : 6 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

te Ud. 19/12/2017 SENTENZA PU sul ricorso 9059-2016 proposto da: SQUARCIONE MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA SISTINA

125, presso lo studio dell'avvocato M Z, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

EQUITALIA SUD SPA

11210661002, in persona della Dott.ssa M S, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA PIEMONTE

39, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE VARI', che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
- controri corrente - nonchè

contro

ROMA CAPITALE

02438750586;
- intimata - Nonché da:

ROMA CAPITALE

02438750586, in persona del Commissario e legale rappresentante pro tempore Dott. F P T, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DEL TEMPIO DI GIOVE

21, presso lo studio dell'avvocato E M, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- ricorrente incidentale -

contro

SQUARCIONE MARIA, EQUITALIA SUD SPA;
- intimate - avverso la sentenza n. 22874/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 11/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/2017 dal Consigliere Dott. R R;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A M S che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;
udito l'Avvocato M Z;

FATTI DI CAUSA

Nell'accogliere l'opposizione a cartella esattoriale proposta da M S nei confronti di Equitalia Sud S.p.A. (agente della riscossione) e Roma Capitale (ente creditore), il Giudice di pace di Roma condannò Roma Capitale alla refusione delle spese di lite in favore della parte opponente, liquidate in complessivi euro 200, di cui euro 80 per diritti di procuratore ed euro 120 per onorari di avvocato, oltre accessori fiscali e previdenziali. Sull'impugnazione proposta dalla Squarcione avente ad oggetto la misura delle spese processuali, il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 22875/2015 pubblicata il giorno 11 novembre 2015, disattesa l'eccezione preliminare di tardività dell'appello sollevata dalla convenuta Roma Capitale, ha determinato in diversa e maggiore entità l'importo dovuto a titolo di onorari per il primo grado di giudizio;
sul rilievo che «il parziale accoglimento dell'appello - rigetto delle eccezioni preliminari delle parti appellate e riforma della sentenza solo con riguardo alla voce degli onorari - equivale a soccombenza reciproca» ha poi disposto la compensazione integrale delle spese di lite afferenti il secondo grado di giudizio. Ricorre per cassazione M S, affidandosi ad unico motivo;
resistono, con controricorso, Equitalia Sud S.p.A. e Roma Capitale, la quale spiega altresì ricorso incidentale, anch'esso articolato su unico motivo. Tutte le parti hanno depositato memoria illustrativa. Il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi