Cass. pen., sez. V trib., sentenza 22/07/2019, n. 32887
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: PEDROLLO CRISTIAN nato a ZEVIO il 24/02/1970 avverso la sentenza del 09/03/2018 del GIP TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;lette/Gertitt le conclusioni del PG RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Giudice per le Indagini Preliminari di Verona con la sentenza impugnata, emessa a seguito di richiesta di decreto penale di condanna, ha dichiarato, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato di cui all'art. 483 cod. pen., nei confronti di P C. 2. Ha proposto appello avverso la indicata pronuncia il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia, deducendo l'erroneo calcolo del termine di prescrizione da parte del giudice, per non avere egli considerato che all'indagato era stata contestata la recidiva reiterata ed infraquinquennale, che, quale circostanza aggravante ad effetto speciale, comporta, ai sensi dell'art. 157 co. 2 cod. pen., nel caso di specie, la determinazione del termine di prescrizione in anni dieci ( anni sei + 2/3 = 10, scadenti il 11.8.2019, tenuto conto della data del commesso reato il 11.8.2009 ).