Cass. civ., sez. I, sentenza 21/01/2005, n. 1345
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Allorquando l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato intervenga nel corso del giudizio di cassazione, dopo che la parte ammessa al beneficio abbia già nominato un difensore, diverso da quello a spese dello Stato, e questi abbia svolto attività difensiva (nella specie, redazione e deposito del controricorso), la regola posta dall'art. 133 del d.lgs. 30 maggio 2002, n. 115, secondo cui, in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la condanna alle spese della parte soccombente va fatta in favore dello Stato, le spese possono essere liquidate per una quota in favore della parte, per provvedere al pagamento del difensore che ha svolto attività difensiva, e nella restante parte in favore dello Stato.
Il decreto con il quale la Corte d'appello decide sul reclamo avverso il provvedimento del Tribunale in ordine all'ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale della paternità naturale, dichiarando ammissibile l'azione, ha natura decisoria e definitiva ed è impugnabile per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., ma con i limiti previsti per tale tipo di ricorso, proponibile soltanto per violazione di legge; ne consegue che, in relazione alla motivazione, il provvedimento può essere censurato solo sotto il profilo della sua radicale mancanza o della mera apparenza, e non anche sotto il profilo della sua insufficienza o inadeguatezza.
Nel procedimento di reclamo avverso il decreto che dichiara ammissibile l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale - che è un procedimento di natura contenziosa al quale non è applicabile l'art. 738, comma secondo, cod. proc. civ. - per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del P.M., per consentirgli di intervenire nel giudizio, senza che rilevi, o possa in alcun modo essere oggetto di censura o di nullità processuale, il modo dell'intervento di tale organo e l'uso fatto del potere di intervento a lui attribuito, trattandosi di modalità rimesse alla sua diligenza.
Sul provvedimento
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