Cass. civ., sez. II, sentenza 12/04/1999, n. 3573
Sentenza
12 aprile 1999
Sentenza
12 aprile 1999
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Massime • 1
L'esercizio del potere di cui all'art. 213 cod. proc. civ. di richiedere d'ufficio, alla pubblica amministrazione le informazioni relative ad atti e documenti della stessa che sia necessario acquisire al processo, rientra, al pari del ricorso ai poteri istruttori previsti dall'art. 421 cod. proc. civ., nella discrezionalità del giudice, e non può comunque risolversi nell'esenzione della parte dall'onere probatorio a suo carico. Si tratta, più in particolare, di una facoltà ( e non di un obbligo) del giudice avente ad oggetto poteri inquisitori non sostitutivi dell'onere probatorio incombente alla parte, con la conseguenza per cui tali poteri possono essere attivati soltanto quando sia necessario acquisire informazioni relative ad atti o documenti della p.a. che la parte sia impossibilitata a fornire e dei quali solo l'amministrazione sia in possesso proprio in relazione all'attività da essa svolta.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. VINCENZO BALDASSARRE Presidente
Dott. MARIO SPADONE Consigliere
Dott. FRANCO PONTORIERI Consigliere
Dott. UGO RIGGIO Consigliere rel.
Dott. ANTONINO ELEFANTE Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
GE GI, difeso in virtù di procura a margine del ricorso dall'avv. Domenico Di Martino, ed elettivamente domiciliato in Roma, al Largo L. Antonelli n. 8, presso lo studio dell'avv. Biagio Ferrara.
RICORRENTE
contro
Fallimento COSTELMIETAL s.p.a., in persona del curatore, difeso per mandato a margine del controricorso dall'avv. Vincenzo del Vecchio, ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell'avv. Antonio Siena, alla via Flaminia n. 109
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 1^ dicembre 1995;
Udita nella pubblica udienza del 22 ottobre 1998 la relazione fatta dal Consigliere dott. Ugo Riggio;
Udito l'avv. Domenico di Martino;
Udito il P.M., in persona del sost. proc. generale dott. Umberto Apice, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMEENTO DEL PROCESSO
Con citazione dell'8 febbraio 1985 RG RI conveniva dinanzi al Tribunale di Napoli la Costelmetal s.p.a., onde sentire disporre, ai sensi dell'art. 2932 c.c., il trasferimento della proprietà di due lotti di terreno, rispettivamente di mq.
3.000 e di mq. 695, siti in Casoria e facenti parte di un più esteso appezzamento, promessi in vendita con separate scritture private del 10 gennaio 1974 e del 5 giugno 1978 e non ancora trasferiti all'acquirente, che ne aveva integralmente corrisposto il prezzo, per inadempimento della società convenuta.
Dopo la proposizione della domanda giudiziale e la sua trascrizione alla Conservatoria dei RR.II. veniva dichiarato il fallimento della Costelmetal, nei confronti della cui curatela il processo veniva riassunto.
All'esito il Tribunale, con sentenza del 6 maggio 1992, dichiarava l'improcedibilità della domanda.
A seguito di impugnazione del RI la Corte di appello di Napoli, con sentenza dell'1 dicembre 1995, affermava la procedibilità della domanda giudiziale proposta dall'appellante, siccome non venuta meno a seguito del fallimento della Costelmetal, ma la rigettava nel merito, compensando per intero le spese del giudizio.
La corte napoletana, per quanto qui interessa, rilevava che nella specie trovava applicazione il disposto di cui all'art. 18, comma 2^, della legge 28 febbraio 1985 n. 47, il quale prescrive,
allo scopo di impedire il fenomeno, penalmente rilevante, della lottizzazione abusiva, l'obbligo della allegazione del certificato di destinazione urbanistica (o della dichiarazione sostitutiva nei casi previsti) per la stipula e la trascrizione di atti tra vivi, sia in forma pubblica che privata, aventi ad oggetto, tra l'altro, il trasferimento di diritti reali relativi a terreni.
La mancanza di tale certificato impediva la pronunzia della sentenza ex art. 2932 c.c., sostitutiva dell'atto traslativo negoziale, non potendo perseguirsi con la via giudiziale uno scopo non conseguibile con l'atto notarile, aggirando in tal modo l'ostacolo in questione.
Inoltre, secondo la corte, il rigetto della domanda era determinato anche dalla insufficiente descrizione ed individuazione dei cespiti da trasferire contenuta nei contratti preliminari prodotti in giudizio.
Ricorre per la