Cass. pen., sez. VII, ordinanza 21/12/2018, n. 58131
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PACCHETTI MO nato a MILANO il 03/07/1974 avverso la sentenza del 01/03/2018 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere U B;N. RG. RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO 1.PACCHETTI M ricorre avverso la sentenza in epigrafe che confermava la sentenza del Tribunale di Monza che la aveva condannata alla pena di mesi due di reclusione ed euro 80 di multa in relazione a ipotesi di tentato furto di ab- bigliamento sportivo presso centro commerciale in Cinisello Balsamo. 2. Il ricorrente deduce vizio motivazionale e violazione di legge in relazione al- la prova logico attraverso cui era stata riconosciuta la responsabilità del preve- nuto nonché alla testimonianza assunta in ordine al superamento delle casse e con riferimento alla esclusione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod.pen. e della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. identificazione della ricorrente quale conducente del veicolo coinvolto nel sinistro, 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto del tutto privi di confronto con la motivazione della sentenza impugnata, la quale risulta logica e priva di contraddizioni e costitui- scono mera riedizione delle censure in fatto svolte con i motivi di appello e disat- tese dal giudice distrettuale con argomentazioni logiche. Con particolare riferi- mento all'accertamento della responsabilità penale del ricorrente in relazione al reato di furto tentato a supporto della dichiarazione dell'addetto alla sicurezza del centro commerciale depongono i plurimi e convergenti elementi indiziari rap- presentati dal fatto che il ricorrente aveva rimosso, strappandoli i cartellini dei capi di abbigliamento e li aveva riposti all'interno di un borsone. In relazione al trattamento sanzionatorio il giudice distrettuale escludeva la cir- costanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen. escludendo, in relazione al nu- mero e al valore dei capi sottratti, la irrisorietà del danno provocato e dall'altra parte escludeva la causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. richia- mando i plurimi e specifici precedenti penali del prevenuto e un atteggiamento antidoveroso della volontà incompatibile con le condizioni dell'istituto richiamato.
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