Cass. pen., sez. III, sentenza 11/12/2018, n. 55356

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 11/12/2018, n. 55356
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 55356
Data del deposito : 11 dicembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI CACCAMO EMANUELE SALVATORE nato a PALERMO il 30/05/1982 avverso la sentenza del 11/09/2017 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere L R;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore P M che ha concluso chiedendo: inammissibilità del ricorso. udito il difensore avvocato A che si riporta ai motivi del ricorso ed insiste nell'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'Appello di Messina, con sentenza dell'I 1 settembre 2017 ha confermato la decisione con la quale, in data 27 ottobre 2014, il Tribunale di Patti aveva affermato la responsabilità penale di E S D C per il reato di cui agli articoli 110 cod. pen. e 6, comma 1, lett. d) decreto legge 172/2008 perché, in concorso con un'altra persona, effettuata attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, quali materiale ferroso, una bicicletta, marmitte, pasticche di freni, un motore di aspirapolvere, un cambio di motore ed altro, mediante un automezzo "Piaggio Porter" di proprietà di terzi (fatti accertati in Torrenova, il 25 settembre 2012). Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, osservando come, con uno dei motivi di appello, fosse stato evidenziato che il delitto contestato non era applicabile al caso in esame, in quanto la norma che si assume violata spiegherebbe la propria efficacia soltanto nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, dichiarato ai sensi della legge 225/1992 e che i fatti si sarebbero svolti in un comune siciliano, Torrenova, in provincia di Messina, il 25 settembre 2012, quando non vigeva alcuna disposizione decretante lo stato di emergenza nel settore dello "smaltimento" dei rifiuti. Aggiunge di aver fatto rilevare alla Corte territoriale che, ai fini della applicabilità dell'articolo 6 d.l. 172/2008 al caso di specie, non avrebbe alcun effetto il

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9 luglio 2010, in quanto riguardante lo stato di emergenza in materia di "gestione" dei rifiuti urbani speciali pericolosi nel territorio della Regione Siciliana e, dunque, non lo "smaltimento", specificando che sia il

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16 gennaio 2009, riguardante la provincia di Palermo, sia il

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13 gennaio 2010, che aveva prorogato lo stato di emergenza nella stessa provincia, riguarderebbero lo "smaltimento" di rifiuti e non anche la "gestione" degli stessi. Afferma, poi, che la Corte del merito avrebbe comunque omesso di rispondere sul punto, limitandosi a richiamare l'applicazione dello stato emergenziale in relazione all'articolo 2, comma 5 cod. pen., dunque con riferimento alla ultrattività della normativa e non anche in risposta a quanto prospettato nel motivo di impugnazione.

3. Con un secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, rilevando che la Corte di appello non avrebbe considerato la sua qualifica di commerciante ambulante di rottami metallici, documentalmente dimostrata mediante denuncia di inizio attività e visura storica della Camera di Commercio e che questa documentazione avrebbe comunque efficacia anche nel territorio ove erano stati accertati fatti. Rileva che tutto il materiale trasportato rientrerebbe tra quello oggetto dell'attività commerciale autorizzata e che anche sul punto la Corte territoriale non avrebbe fornito adeguata risposta, avendo omesso una completa verifica della documentazione prodotta.

4. Con un terzo motivo di ricorso lamenta, ancora una volta, il vizio di motivazione, osservando che, nelle rigettare la richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'articolo 131-bis cod.