Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2013, n. 798

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Se venga eccepito soltanto nella comparsa conclusionale il difetto del potere rappresentativo in capo alla persona che, per conto di una società di capitali, ha conferito il mandato alle liti, quest'ultima può legittimamente indicare la fonte del proprio potere di rappresentanza nella memoria di replica ed allegarvi i documenti giustificativi.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2013, n. 798
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 798
Data del deposito : 15 gennaio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco - Presidente -
Dott. D'ALESSANDRO Paolo - Consigliere -
Dott. AMBROSIO Annamaria - rel. Consigliere -
Dott. GIACALONE Giovanni - Consigliere -
Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 11754/2009 proposto da:
IA LO DITTA INDIVIDUALE [...]in persona del titolare omonimo, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALESSANDRIA 128-130, presso lo studio dell'avvocato PIRO ANTONINO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro
UNICREDIT S.P.A. 00390840239 (quale incorporante la CAPITALIA S.P.A.) e per essa quale inandataria la UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK S.P.A. in persona del Dott. MANTINI GIUSEPPE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell'avvocato LUDINI ELIO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1320/2008 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/03/2008, R.G.N. 4931/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/2012 dal Consigliere Dott. ANNAMARIA AMBROSIO;

udito l'Avvocato ANTONINO PIRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 31 marzo 2003 il Tribunale di Roma accoglieva l'opposizione all'ingiunzione proposta dalla Banca di Roma s.p.a. (ora UNICREDTT s.p.a.) nei confronti della ditta individuale LO MA e per l'effetto revocava il decreto ingiuntivo opposto, avente ad oggetto il pagamento della somma di L. 413.785.381, oltre accessori, che il MA assumeva essergli dovuta a titolo di ripetizione di indebito oggettivo derivante dall'applicazione di interessi ultralegali e c.m.s. non validamente pattuiti per iscritto e, comunque, usurari, relativamente a tre rapporti di conto corrente bancario intrattenuti con la banca opponente.
La decisione, gravata da impugnazione di MA LO, era confermata dalla Corte di appello di Roma, la quale con sentenza in data 27 marzo 2008, condannava l'appellante al pagamento delle ulteriori spese.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la ditta individuale LO MA, svolgendo due motivi. Ha resistito la UNICREDIT s.p.a. e, per essa, quale mandataria la UniCredit Credit Management Bank s.p.a. depositando controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 182 e 184 c.p.c., e art. 345 c.p.c., comma 2, e art. 161 c.p.c., (art. 360 c.p.c., n. 3). Parte ricorrente
assume, articolando i relativi quesiti di diritto, che la verifica della rappresentanza processuale della società opponente andava operata d'ufficio ai sensi dell'art. 182 c.p.c., atteso che i sottoscrittori della procura si erano qualificati"rappresentanti autorizzati" invocando le proprie qualità, rispettivamente, di "dirigente" e di "funzionario", senza indicare ne' l'organo che tale potere dovrebbe aver loro conferito, ne' il correlativo atto di conferimento;
di conseguenza il giudice, anche in fase di appello e in mancanza di giudicato sul punto, avrebbe dovuto verificare se le qualità dichiarate fossero astrattamente idonee a conferire la rappresentanza processuale della società (con la correlativa e indispensabile rappresentanza sostanziale), senza tuttavia poter fondare la decisione sulla produzione documentale tardivamente allegata alla memoria di replica nel primo grado del giudizio, da ritenersi inammissibile, come dedotto mediante specifico motivo di gravame.

1.1. Il motivo investe il punto della decisione in cui la Corte di appello - richiamati principi espressi da questa Corte, che, in tema di rappresentanza processuale delle società, fanno carico alla parte che contesti la qualità di chi ha sottoscritto il mandato come rappresentante della società, l'onere di fornire la prova negativa - ha ritenuto di inferirne la natura di eccezione in senso proprio della relativa questione, osservando che la stessa, siccome risultava formulata dal MA solo con la comparsa conclusionale del primo grado del giudizio, era ormai preclusa all'appellante. Resta il fatto che la Corte di appello - prescindendo dal rilievo di inammissibilità ha poi esaminato nel merito l'eccezione e l'ha dichiarata infondata alla luce della documentazione prodotta dall'opponente con la memoria di replica nel primo grado del giudizio (ritenuto "momento processualmente utile al contrasto dell'eccezione formulata dall'opposto MA in comparsa conclusionale"), evidenziando che dalle deliberazioni del 20 luglio 1992 e del 17 dicembre 1998 del C.d.A. della Banca di Roma, ritualmente depositate presso il notaio G. Mariconda di Roma, risultava il conferimento ai funzionari Pierluigi Oliva e Michelangelo Verdino dei poteri di firma sociale, id est del potere di rappresentanza vincolante per la società conferente.

1.2. Orbene occorre, innanzitutto, osservare che il motivo di ricorso si incentra sul punto della decisione che ha affermato l'inammissibilità dell'eccezione di difetto di rappresentanza processuale, segnatamente evidenziando parte ricorrente, in senso contrario, la doverosità del rilievo ufficioso del difetto di rappresentanza ex art. 182 cod. proc. civ., in presenza di indicazioni relative ai sottoscrittori della procura ("funzionario" e "dirigente") che non implicavano il conferimento di poteri rappresentativi. Lo stesso motivo non impinge, invece, sull'argomento alternativo svolto dalla Corte di appello in punto di infondatezza della stessa eccezione, limitandosi parte ricorrente a contestare l'ammissibilità della produzione documentale, in base alla quale è stata svolta la verifica della giustificazione dei poteri dei sottoscrittori della procura.
Ciò precisato, il motivo di ricorso va rigettato, ancorché la motivazione della decisione impugnata meriti di essere integrata e, in qualche misura, anche corretta.

1.3. Va premesso che l'accertamento

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