Cass. civ., sez. I, sentenza 01/04/2011, n. 7563
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Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C C - Presidente -
Dott. P C - Consigliere -
Dott. B R - Consigliere -
Dott. R V - rel. Consigliere -
Dott. G M C - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 15745-2005 proposto da:
CASSA DI RISPARMIO DI FERMO (C.F. 00112540448), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BENACO 5, presso l'avvocato M M C, rappresentata e difesa dall'avvocato C V, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO DEL CALZATURIFICIO GEPIN DI IACOPONI SILVIO & C. S.N.C. (C.F. 00988050449), in persona del Curatore avv. M M, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. DENZA 27, presso l'avvocato P P, rappresentato e difeso dall'avvocato C P, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 321/2004 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 11/05/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/2010 dal Consigliere Dott. V R;
udito, per la ricorrente, l'Avvocato VILLEADO CRAIA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito, per il controricorrente, l'Avvocato PAOLO CEROLINI che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Curatela del fallimento della S.n.c. Calzaturificio Gepin di Iacopini Silvio e C., con citazione notificata il 21/4/1997, conveniva in giudizio la Cassa di Risparmio di Fermo chiedendo la revoca dei versamenti delle somme di L. 18.152.000 e di L. 71.465.262 effettuati il 16/7/1991 a scopo solutorio sul conto corrente n. 1867/1 di essa società. La Cassa di Risparmio di Fermo deduceva che entrambe le rimesse non erano revocabili: quella di L. 18.152.000 perché effettuata con danaro proprio dal terzo fideiussore Giardini Giancarlo, quella di L. 71.465.262 perché accreditata in conto corrente a seguito dell'estinzione di un libretto di deposito al portatore costituito in pegno della società fallita con scrittura 28/1/1991, scrittura che aveva prodotto un effetto traslativo immediato della somma in favore di esso istituto di credito stante la irregolarità del pegno.
Con sentenza 27-30/12/1999, il Tribunale di Fermo accoglieva la domanda di revocatoria limitatamente al solo pagamento della somma di L. 71.465.262, sulla quale riconosceva gli interessi legali dalla domanda, compensando tra le parti le spese processuali. In relazione a tale secondo pagamento riteneva il giudice di prime cure: 1) che esso era revocabile indipendentemente dalla revoca del contratto di pegno, perché avendo acconsentito alla richiesta di estinzione del libretto ed al versamento della somma sul conto corrente la Cassa aveva tolto ogni effetto al vincolo pignoratizio, per cui la causa del pagamento della somma era costituita esclusivamente dal rapporto di conto corrente;
2) che non era operabile la compensazione invocata dalla Cassa ai sensi dell'art. 56 L. Fall., in quanto, stante l'unicità del rapporto, l'accreditamento aveva dato luogo ad una operazione meramente contabile con conseguente inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 1853 c.c.;
3) che la conoscenza dello stato di insolvenza era dimostrata dall'avvenuta pubblicazione di numerosi protesti per mancato pagamento di titoli di credito per importi elevati,dall'esistenza di procedure esecutive mobiliari e dalla revoca degli affidamenti da parte della stessa Cassa. La sentenza veniva appellata dalla Cassa di Risparmio di Fermo con citazione notificata il 25/7/2000. Si costituiva la Curatela fallimentare replicando e svolgendo appello incidentale con comparsa depositata il 5/12/2000.
La Corte d'appello di Ancona, con sentenza depositata FI 1.5.04, respingeva entrambi gli appelli.
Avverso detta decisione ricorre per cassazione la Cassa di risparmio di Fermo sulla base di nove motivi,illustrati con memoria, cui resiste con controricorso il fallimento Calzature GEPIN. MOTIVI DELLA DECISIONE
La Cassa di Risparmio di Fermo, con il primo motivo di ricorso, si duole della omessa qualificazione della natura del libretto di deposito costituito in pegno nonché delle ritenute modalità estintive del credito di essa Cassa che hanno portato il giudice di seconde cure a ritenere che si fosse verificato un pagamento quando, invece, l'estinzione del libretto e