Cass. pen., sez. I, sentenza 11/10/2023, n. 49799

CASS
Sentenza
11 ottobre 2023
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11 ottobre 2023

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In tema di ricorso per cassazione, l'ammissibilità dell'impugnazione dell'ordinanza che, all'esito dell'istruttoria, abbia revocato una prova testimoniale già ammessa è subordinata all'illustrazione dei motivi per i quali la deposizione ritenuta superflua dal giudice fosse, invece, rilevante ai fini della decisione, trovando applicazione il principio di specificità di cui all'art. 581 cod. proc. pen.

La sentenza straniera non riconosciuta per gli effetti previsti dal codice penale ex art. 731 cod. proc. pen., acquisita, su accordo delle parti, al fascicolo del dibattimento, può essere utilizzata, come documento, per la deliberazione, risultando la sua acquisizione legittima, perché non avvenuta in violazione del divieto di cui all'art. 191, comma 1, cod. proc. pen.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 11/10/2023, n. 49799
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 49799
Data del deposito : 11 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

manimonio 49799-23 - REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE. Composta da: - Presidente - Sent. n. sez. 1064/2023 VITO DI NICOLA UP 11/10/2023 GIORGIO POSCIA R.G.N. 9143/2023 FRANCESCO ALIFFI Relatore DANIELE CAPPUCCIO CARMINE RUSSO ha pronunciato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMA OL IU nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VALENTINA MANUALI, che ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi. udito il difensore dell'imputato, avvocato SERAFINI CLAUDIA del foro di ROMA, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso del Procuratore Generale ed accogliersi i motivi del suo ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata nel preambolo, la Corte di assise appello di Roma, in riforma della pronuncia emessa dalla Corte di assise il 28 febbraio 2022, ha vch assolto IO LI dal delitto di cui all'art. 270-bis cod. pen., contestato al capo a) della rubrica, per insussistenza del fatto e, per l'effetto, ha eliminato la relativa pena. Ha, invece, confermato il giudizio di responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen, 1, 2 1., 2 ottobre 1967 n. 895 e 25 1.9 luglio 1990 n. 185, contestati al capo b), e, esclusa l'aggravante di cui all'art. 270- sexies cod. pen., ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in anni 5 di reclusione ed euro 13.000,00 di multa.

1.1. Secondo la ricostruzione della Corte distrettuale - principalmente fondata sulle dichiarazioni rese dai militari che avevano, a vario titolo, partecipato alla missione internazionale EUNAVFOR Med. Sophia, prevista dall'Onu e dal Consiglio UE per contrastare, tra l'altro il rispetto dell'embargo di armi nonché sull'esito dei controlli in mare - l'odierno imputato aveva raccolto, detenuto e ceduto l'ingente quantitativo di armi da guerra (tra cui bombe, mine, lanciarazzi anticarro) rinvenute a bordo dell'imbarcazione, originariamente denominata Mephisto e successivamente chiamata El Muckthar, destinate al rifornimento di unità combattenti legate all'organizzazione Majiis Shura Thuwar Bengasi, nota con la sigla MS, in violazione dell'embargo verso la Libia imposto da una pluralità di disposizioni normative internazionali, condivise anche dallo Stato libico. Tali disposizioni consentivano esclusivamente il trasporto e importazione di armi per motivi di sicurezza nazionale, purché sotto il controllo del Governo di Accordo Nazionale, tenuta, comunque, a rilasciare un'espressa autorizzazione. LI non aveva, invece, fatto parte di un'associazione terroristica. Non può, infatti, essere considerata tale l'organizzazione MS, peraltro già sciolta all'epoca di consumazione delle condotte partecipative ascritte all'impupato, perché non inserita nella c.d. black list dell'ONU né ritenuta di natura terroristica dai Paesi occidentali e, comunque, stabilmente finanziata dal governo libico internazionalmente riconosciuto al fine di svolgere attività di contrasto alle organizzazioni guidate dal generale AR.

2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione sia il Procuratore generale della Corte di assise di appello di Roma sia l'imputato.

2.1. Il Procuratore generale ha dedotto un unico motivo per vizio di motivazione, con riferimento all'assoluzione dal delitto di cui al capo a). che Lamentalia Corte territoriale non si sia adeguatamente confrontata con una pluralità di elementi aventi decisivo rilievo ai fini della sussistenza della fattispecie associativa. Sostiene il pubblico ministero ricorrente che, una volta ritenuto l'imputato colpevole del reato di detenzione e porto illegale di armi da guerra ed una volta 2 van valutate attendibili sia le dichiarazioni rese dai testimoni di polizia giudiziaria, che hanno ricostruito le peculiari modalità del coinvolgimento di LI nell'operazione volta ad aggirare l'embargo a favore dell'organizzazione terroristica MS sia le dichiarazioni rese dallo stesso LI sulla sua personale partecipazione a numerose missioni per conto del governo libico implicanti necessariamente l'uso di armi, la sentenza impugnata avrebbe dovuto ritenere parimenti accertata l'appartenenza dell'imputato a quest'ultimo sodalizio, con lo specifico ruolo di organizzatore incaricato di mettere a disposizione del gruppo le imbarcazioni utilizzate per il trasporto delle armi, in stretto contatto con uno dei capi riconosciuti, AS Al AN, presente a bordo della Mephisto al momento dei controlli in mare. Non rileva in senso contrario il mancato inserimento di MS nella black list dell'ONU e l'assenza di sanzioni da parte degli organismi internazionali nei confronti della stessa nonché l'accertato finanziamento elargito in suo favore da parte del Governo libico. La natura terroristica di MS è dimostrata in modo decisivo dal ruolo preponderante assunto al suo interno dal gruppo estremistico Ansai El Sharia, circostanza che aveva indotto gli esperti dell'ONU a valutare la possibilità di inserimento nella citata lista. D'altra parte, se, come, risulta positivamente accertato, le operazioni curate da LI erano illegali è conseguenziale ritenere che le armi trasportate fossero destinate al mercato clandestino controllato dalle bande terroristiche e non certo al governo legittimo, che si riforniva stabilmente attraverso gli appoggi garantitigli dagli Stati che lo avevano riconosciuto e che si limitava a tollerare le organizzazioni armate in lotta contro i fedeli a Gheddafi. Lo scioglimento di MS è coevo e non precedente alle operazioni di trasporto di armi ascritte a LI.

2.2. L'imputato, per il tramite del difensore di fiducia avv. Claudia Serafini, ha articolato sei motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.2.1. Il primo motivo ripropone l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione in favore dell'Autorità giudiziaria libica. Lamenta che la sentenza impugnata, nel ritenere infondata la prospettazione difensiva, abbia violato, oltre che l'art. 6 cod. pen. in relazione agli artt. 3, 15 e 287, la Convenzione delle Nazioni unite sul mare del 1982, il principio di diritto internazionale consuetudinario sotteso alla dichiarazione di "baia storica", il principio di diritto internazionale della reciprocità tra gli Stati nonché gli artt. 2 e 143 cod. nav., 91, 32 e 96, Convenzione Uniclos sul mare del 1982. Al riguardo evidenzia che l'imbarcazione El Mukthar, a bordo della quale sono state trovate le armi: -è stata controllata nel golfo della Sirte, dunque all'interno delle acque 3 van AllAdrift interne» della Repubblica Araba della Libia, che sono sottoposte alla giurisdizione esclusiva di tale Stato, in considerazione:-della mancata ratifica da parte della Libia della Convezione di Montego bay sulla estensione delle acque territoriali fino alle 12 miglia marine a partire dalle linea base;
- della mancata contestazione degli Stati costieri del comportamento della Libia che ha esteso tale limite fino a 97 miglia marine ed ha qualificato il golfo della Sirte quale baia storica;
- del principio di reciprocità; era di nazionalità libica perché batteva la bandiera di questo Stato, il suo comandante e l'equipaggio erano libici, così come l'armatore ed il proprietario, la società Al RA Ltd, che aveva concluso l'acquisto ben prima del controllo e del sequestro delle armi, pagando integralmente il prezzo e ricevendo in consegna dell'imbarcazione nell'aprile del 2017. L'appartenenza della quota di maggioranza della società acquirente a cittadini libici imponeva alle Autorità italiane la radiazione immediata e di ufficio dai registri navali italiani per l'assenza dei presupposti;
era in servizio governativo non commerciale, come tale dotata, in alto mare, di completa immunità sovrana (sovereign immunity) dalla giurisdizione di qualsiasi Stato diverso da quello di appartenenza. Tra i documenti in atti vi è l'autorizzazione ministeriale alla navigazione indirizzata al Comandante della regione militare di Bengasi nonché i permessi di viaggio rilasciati dal Ministero della difesa in relazione alle due missioni interessate ai controlli di maggio e giugno 2017 aventi natura militare perché dirette da EK AK, militare alle dipendenze del governo legittimo di Tripoli.

2.2.2. Con il secondo motivo deduce, a mente dell'art. 606 lett. c), cod. proc. pen. violazione delle norme processuali di cui agli artt. 486, 495, commi 2 e 4, cod. proc. pen. nonché dell'art. 6, comma 3 lett. d), convenzione EDU e 111 Cost. Tenuto conto dell'assenza di motivazione nella sentenza impugnata o del mero rinvio alle giustificazioni, erronee in fatto ed in diritto, della pronuncia resa in esito al primo grado del giudizio, eccepisce nuovamente: - la nullità dell'ordinanza con cui la Corte di assise ha escluso gran parte e testimoni indicati alla difesa sul proposto erroneo che si trattava di prove superflue o irrilevanti. Al contrario, le persone indicate erano tutte chiamate a deporre su fatti e circostanze strettamente attinenti ai capi di imputazione: o come giornalisti a conoscenza dell'ambiente lavorativo dell'imputato e della situazione politica in Libia come soggetti in vario modo coinvolti nella compravendita dell'imbarcazione curata da LI quale semplice intermediario;
la nullità delle ordinanze, in data 14.10.2020, 27.5.2021, 12.7.2021 e 29.11.2011, con cui la Corte di assise ha rigettato la richiesta ex art. 495, commi 2 e 4, cod. proc. pen. di ammissione dei testimoni a discarico inseriti nella lista ex 4 van haaff art. 468 cod. proc. pen. ed illegittimamente esclusi. Si tratta dei testimoni IO D'MI, che avrebbe fornito precise informazioni sul reale contenuto di una intervista

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