Cass. civ., sez. II, ordinanza 05/05/2023, n. 11804
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto d’ufficio al R.G.N. 15578 - 2022 per la correzione di errore materiale dell’ordinanza della Sesta Sezione civile-2 di questa Corte n. 25971/2021 (depositata il 24 settembre 2021) emessa sul ricorso proposto da: CURRIDORI OTTAVIO, rappresentato e difeso dell'avvocato F S, giusta procura speciale in atti,
contro
P A, rappresentato e difeso da ll'avvocato T F, giusta procura speciale in atti;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2023 dal Consigliere Dott. D P;
Rilevato che: -il Funzionario Giudiziario della Corte di appello di Cagliari, dott . M C, con istanza del 21 aprile 2022, ha sollecitato la correzione di errore materiale dell'ordinanza n. 25971/2021 emessa alla udienza del 21/04/2021dalla Sesta Sezione Civile- Ric. 2022 n. 15578 sez. S2 -ud. 16-02-2023 -2- 2 in camera di consiglio e depositata in data 17.06.2022, con la quale il ricorso proposto da O erastato dichiarato inammissibile e il medesimo erastato condannato al pagamento, in favore del controricorrente A P,delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre
contro
P A, rappresentato e difeso da ll'avvocato T F, giusta procura speciale in atti;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2023 dal Consigliere Dott. D P;
Rilevato che: -il Funzionario Giudiziario della Corte di appello di Cagliari, dott . M C, con istanza del 21 aprile 2022, ha sollecitato la correzione di errore materiale dell'ordinanza n. 25971/2021 emessa alla udienza del 21/04/2021dalla Sesta Sezione Civile- Ric. 2022 n. 15578 sez. S2 -ud. 16-02-2023 -2- 2 in camera di consiglio e depositata in data 17.06.2022, con la quale il ricorso proposto da O erastato dichiarato inammissibile e il medesimo erastato condannato al pagamento, in favore del controricorrente A P,delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi