Cass. pen., sez. VII, ordinanza 13/06/2023, n. 25516
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO MAIELLO SIMONE nato a CASALNUOVO DI NAPOLI il 13/09/1977 avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere A C;visti gli atti e la sentenza impugnata;esaminato il ricorso di E M S;OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, tra l'altro concesse con giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva, è generico in quanto privo di una effettiva censura nei confronti della decisione impugnata essendo lo stesso meramente evocativo del vizio enunciato;osservato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945);rilevato, pertanto, che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro tremila.