Cass. pen., sez. III, sentenza 03/01/2019, n. 00103
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da A Q, nato a Terracina il 17.4.1962, avverso l'ordinanza in data 15.3.2018 del Tribunale di Latina, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere U M;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, F L, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. F M C, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 15.3.2018 il Tribunale di Latina ha rigettato la richiesta di riesame presentata da A Q avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari di Latina il 7.2.2018, corretto con ordinanza in data 14.2.2018 per la presenza di un errore materiale, avente ad oggetto un GPS Navigator ed un'antenna satellitare con relativi cavi e strumentazione elettrica, il tutto meglio descritto in verbale, in relazione ai reati di cui agli art. 1140 e 1218 cod. nav.
2. Con il primo motivo l'indagato deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per violazione del ne bis in idem o della preclusione processuale, siccome il decreto preventivo era stato emesso a seguito dell'annullamento del decreto di sequestro probatorio da parte del Tribunale del riesame di Latina. Il decreto di sequestro preventivo doveva considerarsi a sua volta nullo perché disposto sulla base degli stessi ed identici elementi già ritenuti insussistenti e/o insufficienti per il sequestro probatorio che era stato annullato per difetto assoluto di motivazione. Con il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e/o c), cod. proc. pen., in relazione agli art. 1140 e 1218 cod. nav., per totale difetto di motivazione sulle esigenze preventive. Precisa, con riferimento alla "falsa rotta", che la Polizia giudiziaria aveva effettuato la prova sul GPS solo il 28.12.2017 con l'imbarcazione in porto e non in navigazione. Quanto al controllo ex post, effettuato nel periodo precedente, contestato nel capo d'imputazione, bastava osservare che nessuno, nemmeno la Polizia giudiziaria operante, aveva potuto constatare se, nei giorni considerati, ci fosse stato un secondo GPS alterato, collegato all'AIS (automatic identification system), siccome un controllo in mare sul natante, sebbene possibile per il monitoraggio continuo dell'AIS, non era mai stato fatto durante la navigazione. Ragionevolmente, non si poteva parlare di una falsa rotta accertata e nessuna motivazione poteva confutare l'asserzione difensiva. Non v'erano poi riscontri obbiettivi del fatto che le condotte fossero state poste in essere per effettuare la pesca a strascico in zone non consentite mediante manipolazione dell'apparato AIS;
peraltro, nello stesso decreto, era stato detto che si trattava di "occultare un'attività di pesca di frodo in zone non consentite in orari notturni". Aggiunge che non erano state trovate le reti per la pesca a strascico né il pescato di frodo, perché non era stato effettuato alcun controllo in mare;
inoltre non si era nel periodo natalizio, perché le contestazioni riguardavano i precedenti mesi di ottobre e novembre, quindi il riferimento agli indebiti profitti economici era stato il frutto di una dispercezione del Giudicante. Spiega, sotto il profilo tecnico, che le unità di pesca comunitarie superiori ai 15 metri di lunghezza sono dotate, in ottemperanza dell'art. 4, par. 12, e dell'art. 9 Reg. CE 1224/2009, di un ACS (sistema di controllo satellitare), munito di sigilli che ne garantiscono l'integrità e l'impossibilità di manomissione, nonché di un AIS che consente di tracciare il mezzo e le cui informazioni sono i/Vki gestite dalla Centrale operativa del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera. Secondo l'ipotesi accusatoria, il collegamento del sistema AIS ad un secondo GPS avrebbe consentito al natante di navigare consapevolmente in zone di pesca vietate, navigazione giustificata a bordo anche ad un eventuale controllo da una posizione apparentemente corretta. Tuttavia, il nnonitoraggio AIS non soffriva di tale deviazione dalla rotta corretta e continuava a rilevare in ogni caso la posizione corretta in mare, sicché solo un difetto di
udita la relazione svolta dal consigliere U M;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, F L, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. F M C, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 15.3.2018 il Tribunale di Latina ha rigettato la richiesta di riesame presentata da A Q avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari di Latina il 7.2.2018, corretto con ordinanza in data 14.2.2018 per la presenza di un errore materiale, avente ad oggetto un GPS Navigator ed un'antenna satellitare con relativi cavi e strumentazione elettrica, il tutto meglio descritto in verbale, in relazione ai reati di cui agli art. 1140 e 1218 cod. nav.
2. Con il primo motivo l'indagato deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per violazione del ne bis in idem o della preclusione processuale, siccome il decreto preventivo era stato emesso a seguito dell'annullamento del decreto di sequestro probatorio da parte del Tribunale del riesame di Latina. Il decreto di sequestro preventivo doveva considerarsi a sua volta nullo perché disposto sulla base degli stessi ed identici elementi già ritenuti insussistenti e/o insufficienti per il sequestro probatorio che era stato annullato per difetto assoluto di motivazione. Con il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e/o c), cod. proc. pen., in relazione agli art. 1140 e 1218 cod. nav., per totale difetto di motivazione sulle esigenze preventive. Precisa, con riferimento alla "falsa rotta", che la Polizia giudiziaria aveva effettuato la prova sul GPS solo il 28.12.2017 con l'imbarcazione in porto e non in navigazione. Quanto al controllo ex post, effettuato nel periodo precedente, contestato nel capo d'imputazione, bastava osservare che nessuno, nemmeno la Polizia giudiziaria operante, aveva potuto constatare se, nei giorni considerati, ci fosse stato un secondo GPS alterato, collegato all'AIS (automatic identification system), siccome un controllo in mare sul natante, sebbene possibile per il monitoraggio continuo dell'AIS, non era mai stato fatto durante la navigazione. Ragionevolmente, non si poteva parlare di una falsa rotta accertata e nessuna motivazione poteva confutare l'asserzione difensiva. Non v'erano poi riscontri obbiettivi del fatto che le condotte fossero state poste in essere per effettuare la pesca a strascico in zone non consentite mediante manipolazione dell'apparato AIS;
peraltro, nello stesso decreto, era stato detto che si trattava di "occultare un'attività di pesca di frodo in zone non consentite in orari notturni". Aggiunge che non erano state trovate le reti per la pesca a strascico né il pescato di frodo, perché non era stato effettuato alcun controllo in mare;
inoltre non si era nel periodo natalizio, perché le contestazioni riguardavano i precedenti mesi di ottobre e novembre, quindi il riferimento agli indebiti profitti economici era stato il frutto di una dispercezione del Giudicante. Spiega, sotto il profilo tecnico, che le unità di pesca comunitarie superiori ai 15 metri di lunghezza sono dotate, in ottemperanza dell'art. 4, par. 12, e dell'art. 9 Reg. CE 1224/2009, di un ACS (sistema di controllo satellitare), munito di sigilli che ne garantiscono l'integrità e l'impossibilità di manomissione, nonché di un AIS che consente di tracciare il mezzo e le cui informazioni sono i/Vki gestite dalla Centrale operativa del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera. Secondo l'ipotesi accusatoria, il collegamento del sistema AIS ad un secondo GPS avrebbe consentito al natante di navigare consapevolmente in zone di pesca vietate, navigazione giustificata a bordo anche ad un eventuale controllo da una posizione apparentemente corretta. Tuttavia, il nnonitoraggio AIS non soffriva di tale deviazione dalla rotta corretta e continuava a rilevare in ogni caso la posizione corretta in mare, sicché solo un difetto di
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