Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/04/2004, n. 7281

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

Gli aumenti annuali delle pensioni a carico della Cassa di previdenza ed assistenza forense correlati alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati devono essere applicati anche a favore dei soggetti che abbiano conseguito il diritto a pensione nell'anno di emissione della relativa delibera del consiglio di amministrazione della Cassa, a norma dell'art. 16 della legge n. 576 del 1980, modificato dall'art. 8 della legge n. 141 del 1992, che prevede la decorrenza dell'aumento dall'1 gennaio dell'anno successivo alla data della delibera. Tale sistema di calcolo, che resta valido anche con riferimento a situazioni successive al 1992 essendo rimasto immutato - ai sensi della cit. legge n. 141 del 1992 -il regime di adeguamento delle pensioni in questione, risponde non solo a razionalità (in coerenza con il sistema generale vigente per situazioni affini, quale la perequazione delle pensioni a carico dell'INPS), ma anche all'esigenza di garantire effettività di protezione ad un credito costituzionalmente tutelato (art. 38 Cost.).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/04/2004, n. 7281
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7281
Data del deposito : 16 aprile 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORONA Raffaele - Primo Presidente f.f. -
Dott. OLLA Giovanni - Presidente di sezione -
Dott. PAPA Enrico - Consigliere -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. MIANI CANECARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BENNICELLI 27, presso lo studio dell'avvocato GIULIO CEVOLOTTO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DARIO DONELLA, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
TU OR SE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell'avvocato GUIDO ROMANELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LORENZO STENICO, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 337/00 della Corte d'Appello di TRENTO, depositata il 20/10/00;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica Udienza del 12/02/04 dal Consigliere Dott. FOGLIA Raffaele;

uditi gli avvocati Dario DONELLA, Guido ROMANELLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco che ha concluso per il rigetto del secondo motivo del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 29.12.1999 al Pretore di Trento, l'avv. Giuseppe Martorana esponeva di aver maturato sin dal 1.4.1991, il diritto alla pensione di vecchiaia, e lamentava che la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense gli aveva corrisposto detta pensione in misura erronea avendo provveduto a rivalutare i ratei corrisposti della medesima pensione solo a far data dal gennaio 1993 anziché dal gennaio 1992, come statuito dall'art. 16, c. 2 della legge n. 576 del 1980. Ciò premesso, il ricorrente invocava la condanna della Cassa al pagamento, in suo favore, delle differenze risultanti per effetto della rivalutazione.
La domanda veniva respinta dal Pretore adito, con sentenza del 1993, impugnata dall'avv. Martorana, e quindi riformata dal Tribunale di Trento il quale dichiarava che la pensione del ricorrente doveva essere determinata prendendo a base i dieci più alti redditi annuali degli ultimi 15 anni, rivalutati del 100%.
La Cassa forense ricorreva in Cassazione, ma questa Corte, con sentenza del 1996 rigettava il ricorso.
Sul presupposto che si fosse ormai formato il giudicato sul punto relativo alla rivalutazione della base reddituale utile per la liquidazione della pensione di vecchiaia, l'avv. Martorana proponeva nuovo ricorso al Tribunale di Trento per ottenere l'adeguamento della pensione a decorrere dall'anno 1992, anziché dal 1993 come fatto dalla Cassa.
Il Tribunale di Trento accoglieva la domanda sull'"an" ma tale decisione veniva impugnata dalla Cassa forenze davanti alla Corte di appello della stessa città, la quale,, confermava la sentenza di prime cure con sentenza del 20.12.2000, per la cui cassazione la medesima Cassa ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo. Resiste l'avv. Martorana con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ex art. 378 c.p.c.. Su richiesta della Cassa ricorrente, la Sezione Lavoro di questa Corte - ritenuto trattarsi di questioni di massima importanza riproposte nonostante la pronunzia di queste Sezioni Unite n. 8684 del 1996 - ha rimesso, con ordinanza interlocutoria, gli atti al Primo Presidente il quale ha nuovamente investito queste Sezioni Unite.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Questione sollevata dal ricorso.
Con l'unico motivo - deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 16, 26, primo ed ultimo comma, e 27 ultimo comma della legge n. 576 del 1980 - lamenta la Cassa forense che erroneamente la sentenza impugnata ha affermato il diritto dell'intimato alla rivalutazione della pensione già dal 1 gennaio 1994 anziché dal 1 gennaio 1995.
La censura pone, in sintesi, il seguente interrogativo: deve la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, nel procedere alla rivalutazione delle pensioni di vecchiaia già liquidate in favore degli avvocati, effettuare tale rivalutazione assumendo come decorrenza iniziale il 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale avviene il pensionamento o tali pensioni debbono essere rivalutate al far data dal 1^ gennaio del secondo anno successivo al maturare del diritto a pensione ?
Proprio perché su tale questione viene chiesto a queste Sezioni Unite di riesaminare la propria posizione già assunta con riferimento a fattispecie identica (sent. 4.10.1996, n. 8684), appare necessario premettere una più ampia considerazione intorno alla disciplina previdenziale di settore.

2. Cenni sul sistema della previdenza forense.
La Cassa di previdenza forense è stata istituita con legge 8 gennaio 1952, n. 6, successivamente più volte modificata. Il sistema
normativo della previdenza forense è stato poi profondamente riformato ed analiticamente disciplinato con la legge 20 settembre 1980, n. 576, che ha costruito un sistema di tipo solidaristico,
piuttosto che mutualistico, caratterizzato dalla non corrispondenza tra rischi e contribuzione e dalla irrilevanza della proporzionalità tra contributi e prestazioni previdenziali, in quanto i contributi versati non vengono imputati alla pensione del singolo professionista, ma di essi la Cassa fa una gestione collettiva, provvedendo a determinare l'ammontare delle singole pensioni, che non possono scendere sotto un livello minimo, secondo i parametri di legge. Pertanto, alla erogazione dei vari trattamenti previdenziali (oltre alla pensione di vecchiaia, alla quale la questione in esame si riferisce, la Cassa eroga anche trattamenti pensionistici di anzianità, invalidità, ed in favore dei superstiti) provvede direttamente la CNPAF, su domanda degli aventi diritto, utilizzando i fondi derivanti dai versamenti effettuati dagli iscritti, sotto forma di contributi soggettivi obbligatori (art. 10) e contributi integrativi (art. 11). L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti i professionisti che esercitano la professione con carattere di continuità (art. 22).
Nel sistema esistono peraltro anche delle significative deviazioni rispetto al principio solidaristico, quali la possibilità per gli avvocati di chiedere il rimborso dei contributi versati in caso di mancato perfezionamento dei requisiti per aver diritto al trattamento previdenziale.
Il sistema complessivo ha caratteristiche del tutto diverse rispetto al sistema previdenziale dei lavoratori dipendenti, siano essi pubblici o privati ed anche rispetto alla previdenza dettata per artigiani e commercianti, tanto che i diversi sistemi sono sostanzialmente non comunicanti.
Una così profonda diversità non solo nella concreta disciplina, ma anche a livello di principi generali, preclude qualsiasi possibilità di un richiamo alla disciplina generale per risolvere semplici dubbi interpretativi relativi alla legge previdenziale forense, ed ancor più preclude la possibilità di estensione analogica delle norme generali per colmare eventuali o supposte lacune della disciplina specifica.
Invece, ai principi ispiratori della legge n. 576 del 1980 si sono poi richiamate varie leggi previdenziali di categoria, che hanno provveduto a dotare di una autonoma e compiuta disciplina i sistemi previdenziali di numerose categorie professionali, che si richiamano quindi a principi ispiratori simili a quelli della previdenza forense anche se hanno una disciplina del tutto distinta da essa. Il sistema normativo delineato dalla legge 576 del 1980 è stato in parte modificato dalla legge n. 141 del 1992, che però non ne ha stravolto le linee di fondo ne' i principi ispiratori, introducendo alcuni interventi sostanzialmente migliorativi, sia dal punto di vista quantitativo che dei requisiti, del trattamento previdenziale degli avvocati.
Circa i punti essenziali delle modifiche, è sufficiente rilevare che la legge del 1992 ha aumentato i coefficienti da utilizzare per il calcolo delle pensioni, ha disposto l'aumento delle pensioni minime, ha fissato un tetto minimo per le pensioni di invalidità e indirette facendo venir meno alcune preclusioni al percepimento delle pensioni di inabilità ed invalidità, ha modificato la misura dei contributi da versare, ha introdotto il principio della infrazionabilità degli anni di iscrizione alla cassa, cosicché sia il primo che l'ultimo anno vengono calcolati per l'intero sebbene il professionista sia stato iscritto, in relazione ad essi, solo per alcuni mesi. La successiva legge n. 335 del 1995, di riforma dell'intero sistema delle pensioni, afferma viceversa alcuni indirizzi programmatici che sono del tutto contrastanti con l'attuale sistema della previdenza forense, (quali, nell'art. 1, il proposito di modificare i sistemi pensionistici per adeguarli al principio contributivo). Essa ha una parte programmatica, ed una parte di immediata operatività anche sul sistema della previdenza forense, che sta anche destando notevoli dubbi interpretativi, in merito ad alcuni dei quali la Cassa ha avuto già occasione di chiedere, ad esempio, il parere del Consiglio di Stato.
Venendo ad esaminare più da vicino le norme della legge n. 576 del 1980 direttamente attinenti al problema interpretativo in esame, va
precisato che su tali norme in nulla ha inciso la legge n. 33S del 1995, mentre la legge n. 141 del 1992 ha introdotto alcune modifiche che non hanno però in alcun modo modificato il meccanismo di rivalutazione della pensione.
Si è già visto più sopra come l'articolo 2 della legge n. 576/1980 disciplina i requisiti per l'attribuzione del diritto alla pensione di vecchiaia e i ®iteri per la determinazione dell'ammontare della stessa, e come il successivo articolo 15 disciplina l'anzidetto meccanismo di rivalutazione dei

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi