Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/02/2014, n. 2908
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Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. R L A - Primo Presidente f.f. -
Dott. S G - Presidente di Sez. -
Dott. R R - Presidente di Sez. -
Dott. M G - Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. D'ALESSANDRO Paolo - Consigliere -
Dott. T G - Consigliere -
Dott. P S - Consigliere -
Dott. B R - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso R.G. 14382/12 proposto da:
DICCAR ENERGIA MOLISANA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, piazza delle Libertà 20, presso l'avv. G R, che la rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
REGIONE MOLISE, in persona del Presidente pro tempore;
- intimata -
e nei confronti di:
I.S.P.E. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Ennio Quirino Visconti 99, presso gli avv.ti C M, C E e C G B, che la rappresentano e difendono giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
Avverso la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, n. 59/2012, del 22 febbraio 2012, depositata il 16 aprile 2012, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 gennaio 2014 dal Consigliere R Botta;
Udito l'avv. G R per la parte ricorrente e l'avv. Michele Conte, per la parte controricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. VELARDI Maurizio, che ha chiesto il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 1991 la regione Molise rilasciava all'Ing. Venditelli Luigi, al quale sarebbe poi subentrata la società ISPE s.rl., una concessione di derivazione per uso idroelettrico dal fiume Cavaliere, nel territorio dei Comuni di Isernia e Macchia d'Isernia. Nel 2007, sul presupposto che la società concessionaria fosse decaduta per non aver mai provveduto, nonostante le proroghe concesse dalla Regione, all'esecuzione delle opere, all'esercizio dell'impianto e al pagamento del canone previsto, la società Dic.Car s.r.l. presentava domanda per ottenere analoga concessione, che, tuttavia, la Regione negava, nonostante la diffida notificata dalla società richiedente, affermando l'ostatività del vigore della precedente concessione sul medesimo corso d'acqua. Il diniego era impugnato dalla società richiedente innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in unico grado, il quale, con la sentenza in epigrafe, rigettava il ricorso. Avverso tale sentenza la società Dic.Car s.r.l. propone ricorso per cassazione con cinque motivi, illustrato anche con memoria. Resiste la società ISPE s.r.l. con controricorso, illustrato anche con memoria. Non si è costituita la Regione Molise. MOTIVAZIONE
In primo luogo, la società ricorrente contesta la mancata pronuncia di una declaratoria di decadenza, da parte del giudice a quo, della concessione di derivazione rilasciata dalla Regione al dante causa della società ISPE attuale controricorrente.
La censura è inammissibile, in quanto "ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 204 (t.u. delle acque) - che opera un rinvio
recettizio alle corrispondenti norme del codice di procedura civile del 1865 - qualora il Tribunale superiore delle acque pubbliche abbia omesso di pronunciarsi su di una domanda, l'impugnazione esperibile non è il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, previsto dagli artt. 200-202 del medesimo t.u., bensì l'istanza di rettificazione rivolta al medesimo Tribunale superiore" (Cass. S.U. n. 19448 del 2009;
v.