Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/05/2023, n. 26222

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Sentenza
4 maggio 2023
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4 maggio 2023

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Massime • 1

La previsione dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui, quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo, non richiede che la nullità si manifesti alla presenza dell'imputato, essendo sufficiente la presenza del difensore, anche d'ufficio, in quanto unico soggetto legittimato a dedurre il vizio. (In motivazione la Corte ha chiarito che l'ordinamento processuale privilegia la difesa tecnica rispetto all'autodifesa, che non è mai consentita in via esclusiva, ma solo in forme che si affiancano all'imprescindibile apporto di un esperto di diritto abilitato alla professione legale).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/05/2023, n. 26222
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26222
Data del deposito : 4 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

26222-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Massimo Ricciarelli -Presidente - Sent. n.sez. 597/23 Ercole Aprile UP 4/5/2023 Maria Silvia Giorgi R.G.N. 6356/2023 Maria Sabina Vigna Paolo Di Geronimo Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RA CE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 24/2/2022 dalla Corte di appello di Bari;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
letta le conclusioni dell'avvocato Donatella Paolillo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bari confermava la condanna del ricorrente per il reato di peculato, rigettando l'eccezione di nullità sollevata in relazione all'omessa notifica della data di rinvio dell'udienza preliminare, conseguente al legittimo impedimento manifestato dall'imputato in concomitanza con la data indicata nell'avviso di fissazione dell'udienza.

2. Avverso tale sentenza il ricorrente ha proposto un unico motivo con il quale deduce la nullità della sentenza conseguente alla nullità del decreto che ha disposto il giudizio. A tal fine, è stata ricostruita la scansione processuale nel modo che segue: all'udienza preliminare del 31 gennaio 2018 g.u.p. prendeva atto del legittimo impedimento dell'imputato e rinviava al 7 marzo 2018, onerando della comunicazione del rinvio il difensore d'ufficio; all'udienza del 7 marzo 2018, nonostante l'assenza dell'imputato e la partecipazione di un diverso difensore d'ufficio, procedeva all'emissione del decreto di rinvio a giudizio;
l'eccezione di nullità veniva tempestivamente sollevata dinanzi al Tribunale e riproposta dinanzi alla Corte di appello, restando in entrambi i casi disattesa. Sostiene il ricorrente che nel caso di specie si sarebbe verificata una nullità assoluta e,ove pure il vizio fosse stato qualificato in termini di nullità a regime intermedio, doveva ugualmente prendersi atto della tempestiva proposizione dell'eccezione nei termini di cui all'art. 180 cod.

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