Cass. civ., sez. V trib., sentenza 31/08/2022, n. 25561

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 31/08/2022, n. 25561
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25561
Data del deposito : 31 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

2 5 5 C i SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 16484/2015 R.G., proposto DA la "IMMOBILIARE COMMERCIALE S.r.l.", c:on sede in Milano, in persona dell'amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. R D, con studio in Genova, dall'Avv. A B r, con studio in Genova, e dall'Avv. Prof. Francesco D'Ayala Valva, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE CONTRO il Comune di Asti, in persona del Sindaco pro tempore, autorizzato a resistere nel presente procedimento in virtù di deliberazione adottata dalla Giunta Municipale il 23 giugno 2015 n. 310 e di determinazione adottata dal dirigente responsabile il 30 giugno 2015 n. 1008, rappresentato e difeso dall'Avv. A C, con studio in Lecce, elettivamente domiciliato presso l'Avv. G P, con studio in Roma, giusta procura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CO NTRORICORIRENTE AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte il 13 marzo 2015 n. 318/31/2015;
dato atto che la causa è decisa in pubblica udienza, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, essendo stata fatta espressa richiesta di discussione orale;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 giugno 2022 dal Dott. G L S;
udito per la ricorrente l'Avv. A B, che ha chiesto l'accoglimento;
udito per il controricorrente l'Avv. G Pla, per delega dell'Avv. A C, che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Alberto Cardino, che ha concluso per il rigetto.

FATTI DI CAUSA

La "IMMOBILIARE COMMERCIALE S.r.l." ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte il 13 marzo 2015 n. 318/31/2015, la quale, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per l'ICI relativa all'anno 2007, con riguardo a cortili pertinenziali a fabbricati, in conseguenza della loro riqualificazione in termini di aree edificabili, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti del Comune di Asti avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Asti il 15 luglio 2013 n. 78/01./2013, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di primo grado sul presupposto che la potenzialità edificatoria delle aree in questione (anche se soltanto prevista da strumenti urbanistici non ancora attuati) doveva essere considerata ai fini della stima del valore imputabile a terreno soggetto ad ICI, posto che il vincolo pertinenziale era destinato a venir meno con la programmata demolizione dei fabbricati. Il ricorso è affidato a quattro motivi. Il Comune di A:sti si è costituito con controricorso. Con conclusioni scritte, il P.M. ha chiesto il rigetto del ricorso. La ricorrente ha depositato memoria.

MOTIVI DI RICORSO

1. Con il primo motivo, si denuncia violazione degli artt. 2, comma 1, lett. a, del D.L.vo 15 gennaio 1992 n. 504, 817 e 818 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che i cortili pertinenziali ai fabbricati potessero essere considerati aree edilFicabili ai fini della soggezione ad ICI sin dall'anno 2007 (e, quindi, prima dell'anno 2009), tenendo conto che l'intera superficie era satura dal punto di vista edificatorio e che le cisterne ivi insistenti per il deposito di carburante erano state dismesse e bonificate dal Consorzio Agrario delle Province del Nord-Ovest soltanto nel mese di aprile dell'anno 2008. 2. Con il secondo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato deciso l'appello dal giudice di secondo grado con motivazione inesistente o apparente.

3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sulla nullità dell'avviso di accertamento per carenza motivazionale.

4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione degli artt. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e 7 della Legge 2:7 luglio 2000 n. 212, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l'avviso di accertamento era munito di sufficiente motivazione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Ragioni di priorità logica e giuridica inducono a discostarsi dall'ordine numerico di prospettazione introduttiva dei motivi e ad esaminare in via preliminare il secondo motivo, che censura l'adeguatezza motivazionale della sentenza impugnata nel suo complesso.

1.1 Ciò detto, il secondo motivo è infondato.

1.2 Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell'atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427;
Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975). Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di "motivazione apparente" o di "motivazione perplessa e incomprensibile", allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art.111, comma 6, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248;
Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400;
Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288;
Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627).

1.3 Nella specie, tuttavia, non si può ritenere che la sentenza impugnata sia insufficiente o incoerente sul piano della logica giuridica, contenendo un'adeguata esposizione delle ragioni sottese al rigetto dell'appello (al di là di ogni considerazione sul piano della loro fondatezza in diritto), con particolare riguardo alla potenzialità edificatoria (sulla base della stipulazione del piano esecutivo convenzionato con l'ente locale) dei cortili pertinenziali ai fabbricati, che erano destinati - all'esito della demolizione delle costruzioni ivi insistenti - a far parte di una più ampia area edificabile da suddividere in lotti - sulla base di un preventivo frazionamento catastale - per la realizzazione ex novo di un insediamento commerciale e direzionale. In tal senso, la sentenza impugnata ha soddisfacentemente motivato che: «Nella controversia in esame, la sussistenza del vincolo di pertinenzialità quale asservimento delle aree oggetto dell'accertamento al miglior godimento della cosa principale, è contraddetta dalla chiara intenzione espressa dalla società di frazionarle, quindi provvedere alla demolizione del fabbricato ed erigere un nuovo fabbricato. Oltre al frazionamento, la convenzione e la richiesta di permesso di costruire sono chiara ed indubbia dimostrazione dei presupposti civilistici che configurano la pertinenzialità: la durevole funzione di servizio e ornamento con un rapporto do complementarità protratta nel tempo quale espressione di un vincolo funzionale o strumentale che leghi la cosa accessoria a quella principale al fine del miglior uso di quest'ultima e la effettiva volontà, espressa o fattuale, di creare un vincolo durevole in rapporto di strumentalità con la cosa principale». Ne deriva che il decisum rispetta in maniera congrua il canone del minimo costituzionale.

2. Il primo motivo è infondato.

2.1 L'esame della censura rende opportuna una preliminare sintesi delle vicende antecedenti l'emanazione dell'atto impositivo (secondo la descrizione fattane dalle parti). Con rogito notarile del 15 novembre 2005, la "IMMOBILIARE COMMERCIALE S.r.l." aveva acquistato dalla "MI.RO. S.r.l." un fabbricato sito in Asti e censito in catasto con la particella 223 sub. 3, sub. 4 e sub. 5 del folio 82, con cortile entrostante censito in catasto con la particella 510 del folio 82 e aree adiacenti censite in catasto con le particelle 223, 509, 511 e 512 del folio 82. Con frazionamento catastale del 5 dicembre 2005, le maggiori consistenze delle particelle 223 e 510 del folio 82 erano state suddivise, rispettivamente, nelle particelle 223, 992, 993, 994, 995 e 996 e nelle particelle 510, 990 e 991 del folio 82. I suddetti immobili ricadevano nella zona CD/3 ("Area a prevalente destinazione commerciale") del vigente P.R.G. (Piano Regolatore Generale) del Comune di Asti, essendo compresi nel perimetro del P.E.C.L..I. (Piano Edilizio Convenzionato di Libera Iniziativa) denominato "MI.RO. S.r.l." per la realizzazione di un insediamento commerciale/terziario approvato con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 16 giugno 2005 n. 59 su istanza del dante causa dell'acquirente. Indi, con convenzione urbanistica del 15 dicembre 2005, il Comune di Asti e la "IMMOBILIARE COMMERCIALE S.r.l." avevano dato attuazione ad una variante del suddetto P.E.C.L.I., disciplinando l'utilizzazione urbanistica ed edilizia dei suddetti immobili. Sulla base del piano esecutivo convenzionato, dopo la presentazione della denuncia di inizio attività il 13 aprile 2007, con decreto reso dal dirigente responsabile il 21 gennaio 2008 n. 5, la "IMMOBILIARE COMMERCIALE S.r.l." era stata autorizzata ad eseguire opere di demolizione del fabbricato preesistente. Come si legge nella narrativa della sentenza impugnata: «Con avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2007, il Comune di Asti ha contestato alla società Immobiliare Commerciale S.r.l. di avere dichiarato ai fini ICI il fabbricato acquistato con la rendita catastale originaria e le particelle adiacenti come terreno agricolo, mentre avrebbe dovuto dichiarare l'intera area come edificabile, e provvedere al versamento della corrispondente imposta». In particolare, l'ente impositore aveva addebitato alla contribuente l'omessa dichiarazione in ordine alle particelle 510, 990, 991, 992, 993, 994, 995 e 996 del folio 132, sul presupposto che si trattasse di aree edificabili, e l'infedele dichiarazione in ordine alle particelle 509, 511 e 512 del folio 82, sul presupposto che si trattasse di aree a prevalente destinazione commerciale.
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