Cass. pen., sez. I, sentenza 20/12/2021, n. 46458

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 20/12/2021, n. 46458
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46458
Data del deposito : 20 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'AMORE PIERO nato a MANDURIA il 11/08/1987 avverso l'ordinanza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
lette le conclusioni del PG C A che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 10 marzo 2021, la Corte di appello di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava nei confronti di Piero D'Amore la sentenza emessa dalla Sezione distaccata di Taranto della Corte il 22 dicembre 2008, irrevocabile il 9 dicembre 2009, di condanna alla pena di anni tre di reclusione ed euro 600,00 di multa per i reati di cui agli artt. 624-bis cod. pen. e 9 legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza pubblica e per la pubblica moralità), limitatamente a quest'ultimo, eliminando il relativo aumento di pena e rideterminando la pena inflitta per gli altri reati in anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 500,00 di multa. Revocava, altresì, la sentenza emessa dal Tribunale di Taranto il 21 giugno 2011, irrevocabile il 20 ottobre 2011, di condanna alla pena di mesi tre e giorni dieci di arresto per i reati di cui agli artt. 116 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e 9 legge n. 1423 del 1956, limitatamente a quest'ultimo, eliminando la relativa pena e determinando quella residua in mesi sei di arresto. La revoca parziale delle due sentenze di condanna discendeva dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 25 del 2019 di illegittimità costituzionale dell'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) nella parte in cui prevede come delitto la violazione degli obblighi e delle prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale ove consistente nell'inosservanza delle prescrizioni di "vivere onestamente" e di "rispettare le leggi".

2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione Piero D'Amore, per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato Luigi Esposito, formulando due distinti motivi di impugnazione. Con il primo motivo di ricorso, vengono dedotti violazione degli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., 111, comma 6, Cost., 6 CEDU nonché vizio di motivazione. Nell'istanza con la quale veniva chiesta la revoca delle due sentenze limitatamente alla condanna per il reato di cui all'art. 9 legge n. 1423 del 1956, era stato segnalato che, in sede di cognizione, il trattamento sanzionatorio irrogato al ricorrente era stato frutto di un errore materiale, atteso che la pena finale di anni tre e mesi otto di reclusione, decurtata di un terzo per la scelta del rito abbreviato, doveva essere pari ad anni due, mesi cinque e giorni dieci di reclusione, e non a quella di anni tre, comminata dalla Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto. Il Giudice dell'esecuzione, tuttavia, aveva omesso di considerare tale circostanza e si era limitato a detrarre l'aumento di pena inflitto per il reato dichiarato incostituzionale, pari a mesi due di reclusione ed euro 100,00 di multa, senza fornire alcuna motivazione della decisione. Con il secondo motivo di ricorso, viene dedotta la violazione degli artt. 444 e 673, comma 1, cod. proc. pen. Con riferimento alla sentenza di condanna del Tribunale di Taranto, la Corte territoriale, dopo avere revocato la stessa per il reato di cui all'art. 9 legge n. 1423 del 1956, aveva determinato la pena residua per la contravvenzione di cui all'art. 116 Codice della Strada in misura quasi doppia di quella applicata su richiesta dal Giudice della cognizione, per di più omettendo di considerare le riduzioni previste per il rito alternativo con cui si era proceduto, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. Al contrario, il Giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto procedere a scomputare dalla pena complessiva quella applicata per il reato per il quale era intervenuta la revoca della condanna. Il difensore, per tutte le ragioni sopra indicate, conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
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