Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 30/12/2022, n. 38182
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Testo completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 14601-2019 proposto da: A F, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GREGORIO VII n. 16, presso lo studio dell'avvocato G M, che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
SWEET COOKING DI L M impresa individuale, in persona del titolare L M, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GAVINANA
1, presso lo studio dell'avvocato Oggetto R.G.N. 14601/2019 Cron. Rep. Ud. 02/11/2022 CC FRANCESCO PECORA, rappresentata e difesa dagli avvocati LUCA GOLDI, M F B;
- controricorrente -
nonché
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE P REVIDENZA SOCIALE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 213/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 12/02/2019 R.G.N. 856/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/11/2022 dal Consigliere Dott. C P. Rilevato che:
1. La Corte d'Appello di Milano ha accolto l’appello della Sweet Cooking di L M e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto le domande proposte da F A, di accertamento del rapporto di lavoro subordinato svolto alle dipendenze della citata ditta da maggio 2015 al 20.12.2016, di inefficacia del licenziamento orale intimato e di condanna di parte datoriale al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate.
2. La Corte territoriale ha escluso lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato in ragione del carattere non univoco delle testimonianze raccolte e sul rilievo che le prestazioni rese non avessero carattere continuativo, ma fossero eseguite “unicamente a seguito di chiamata per esigenze aziendali e si svolge(ssero) secondo tempi non prestabiliti, ma rimessi alla disponibilità della lavoratrice”.
3. Avverso tale sentenza Fatina Adbaoui ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. La Sweet Cooking di L M ha resistito con controricorso. L’Inps non ha svolto difese. Entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c.
Considerato che:
4. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., dell’art. 116 c.p.c., degli artt. 54-59, 111- 127, 157-162 del c.c.n.l. Turismo Pubblici esercizi, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
5. Si sostiene che l’istruttoria svolta in primo grado abbia confermato l’esistenza di
- ricorrente -
contro
SWEET COOKING DI L M impresa individuale, in persona del titolare L M, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GAVINANA
1, presso lo studio dell'avvocato Oggetto R.G.N. 14601/2019 Cron. Rep. Ud. 02/11/2022 CC FRANCESCO PECORA, rappresentata e difesa dagli avvocati LUCA GOLDI, M F B;
- controricorrente -
nonché
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE P REVIDENZA SOCIALE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 213/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 12/02/2019 R.G.N. 856/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/11/2022 dal Consigliere Dott. C P. Rilevato che:
1. La Corte d'Appello di Milano ha accolto l’appello della Sweet Cooking di L M e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto le domande proposte da F A, di accertamento del rapporto di lavoro subordinato svolto alle dipendenze della citata ditta da maggio 2015 al 20.12.2016, di inefficacia del licenziamento orale intimato e di condanna di parte datoriale al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate.
2. La Corte territoriale ha escluso lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato in ragione del carattere non univoco delle testimonianze raccolte e sul rilievo che le prestazioni rese non avessero carattere continuativo, ma fossero eseguite “unicamente a seguito di chiamata per esigenze aziendali e si svolge(ssero) secondo tempi non prestabiliti, ma rimessi alla disponibilità della lavoratrice”.
3. Avverso tale sentenza Fatina Adbaoui ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. La Sweet Cooking di L M ha resistito con controricorso. L’Inps non ha svolto difese. Entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c.
Considerato che:
4. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., dell’art. 116 c.p.c., degli artt. 54-59, 111- 127, 157-162 del c.c.n.l. Turismo Pubblici esercizi, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
5. Si sostiene che l’istruttoria svolta in primo grado abbia confermato l’esistenza di
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