Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 30/12/2022, n. 38182

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 30/12/2022, n. 38182
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38182
Data del deposito : 30 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 14601-2019 proposto da: A F, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GREGORIO VII n. 16, presso lo studio dell'avvocato G M, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

SWEET COOKING DI L M impresa individuale, in persona del titolare L M, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GAVINANA

1, presso lo studio dell'avvocato Oggetto R.G.N. 14601/2019 Cron. Rep. Ud. 02/11/2022 CC FRANCESCO PECORA, rappresentata e difesa dagli avvocati LUCA GOLDI, M F B;

- controricorrente -

nonché

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE P REVIDENZA SOCIALE;

- intimato -

avverso la sentenza n. 213/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 12/02/2019 R.G.N. 856/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/11/2022 dal Consigliere Dott. C P. Rilevato che:

1. La Corte d'Appello di Milano ha accolto l’appello della Sweet Cooking di L M e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto le domande proposte da F A, di accertamento del rapporto di lavoro subordinato svolto alle dipendenze della citata ditta da maggio 2015 al 20.12.2016, di inefficacia del licenziamento orale intimato e di condanna di parte datoriale al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate.

2. La Corte territoriale ha escluso lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato in ragione del carattere non univoco delle testimonianze raccolte e sul rilievo che le prestazioni rese non avessero carattere continuativo, ma fossero eseguite “unicamente a seguito di chiamata per esigenze aziendali e si svolge(ssero) secondo tempi non prestabiliti, ma rimessi alla disponibilità della lavoratrice”.

3. Avverso tale sentenza Fatina Adbaoui ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. La Sweet Cooking di L M ha resistito con controricorso. L’Inps non ha svolto difese. Entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c.

Considerato che:

4. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., dell’art. 116 c.p.c., degli artt. 54-59, 111- 127, 157-162 del c.c.n.l. Turismo Pubblici esercizi, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

5. Si sostiene che l’istruttoria svolta in primo grado abbia confermato l’esistenza di un potere direttivo in capo al datore di lavoro e la soggezione della lavoratrice alle direttive e agli ordini del medesimo;
che la lavoratrice abbia quindi assolto all’onere di provare la natura subordinata del rapporto di lavoro desumibile, tra l’altro, dall’esecuzione delle prestazioni nella struttura aziendale, con materiali e attrezzature del datore, con rispetto di un orario determinato, obbligo di giustificare le assenze, pagamento di un compenso fisso a cadenza mensile (anche tramite voucher);
si osserva come la Corte di merito abbia errato nell’escludere la natura subordinata delle prestazioni perché svolte con cadenza non costante, non essendo la discontinuità dell’attività lavorativa incompatibile con la subordinazione.
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