Cass. civ., sez. I, ordinanza interlocutoria 11/03/2019, n. 06969
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TERLOCUTORIA sul ricorso 15010/201.5 proposto da: Costruzioni Romane s.p.a. in liquidazione, già ICS Grandi Lavori s.p.a., già S Locatelli S.p.a., e SGS S.r.l., già S Global Service s.r.I., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, Via Bertoloni n. 26 b, presso lo studio dell'avvocato B C, che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati P M e S P, con procura in calce al ricorso;-ricorrente - contro S Costruttori s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 82, presso lo studio dell'avvocato I G, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato I E, con procura in calce al controricorso;-controricorrente - contro S C e SA.PAR. s.r.I., in persona del legale rappres. p.t., - intimati - avverso la sentenza n. 1787/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/03/2015;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/12/2018 dal cons. C R. FATTI DI CAUSA Con sentenza del 14.9.11, il Tribunale di Roma- Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale- rigettò le domande proposte dalla S Costruzioni s.p.a. nei confronti della S Locatelli (oggi ICS Grandi Lavori s.p.a.), della S Global Service s.r.l. e di C S, aventi ad oggetto l'inibitoria dell'illegittimo uso dei marchi "S" e "S Costruttori" di cui era titolare l'attrice, l'inibitoria, a norma degli artt. 2598 e 2600, c.c., dell'illegittimo uso del segno "S", quale condotta di concorrenza sleale, nonché l'inibitoria alla S Locatelli s.r.l. e alla S Global Service dell'uso del patronimico "S" nella denominazione sociale e nella ditta, e la condanna al risarcimento dei danni. Con la medesima sentenza, il Tribunale sospese il giudizio limitatamente alle domande proposte contro la SA.PAR. s.r.l. in attesa della definizione del giudizio relativo alla nullità del marchio comunitario "Gruppo S".La S Costruttori s.p.a. propose appello;si costituirono le due società convenute e C S;si costituì altresì la SA.PAR. s.r.l. chiedendo l'estromissione dal giudizio e, in subordine, il rigetto del gravame. Con sentenza del 18.3.15, la Corte d'appello di Roma accolse parzialmente l'appello, accertando che l'utilizzo da parte della S Locatelli s.p.a. e della S G.S. s.r.l. del patronimico "S" nella loro denominazione sociale costituiva atto di concorrenza sleale ex art. 2598,n.1, c.c., e violazione del diritto dell'attrice all'uso esclusivo della sua denominazione sociale. Al riguardo, la Corte osservò che: era infondata l'eccezione d'incompetenza della Corte d'appello essendo invece competente la Sezione Specializzata della stessa Corte;non era applicabile l'art.2563 c.c., relativo alla ditta e non alla denominazione della società cui era invece applicabile diversa normativa;l'uso del patronimico "S" nelle ragioni sociali delle società convenute aveva creato confusione con il nome e l'attività svolta dall'attrice atteso che era in grado di far ritenere ad operatori anche avveduti che la stessa società attrice e le società convenute appartenessero al medesimo gruppo imprenditoriale (ancorché in forma di semplice partecipazione al capitale o di collaborazione contrattuale);l'inserimento del patronimico "S" non appariva idoneo a fugare il rischio di confusione;le parole "Global Service" per la loro genericità erano parimenti inidonee a differenziare le due società;pertanto, l'utilizzo del suddetto patronimico costituiva atto di concorrenza sleale confusoria con il medesimo patronimico utilizzato dalla S Costruttori atteso che ciò induceva a ritenere l'esistenza di un collegamento tra le imprese concorrenti in quanto operanti nel medesimo settore dell'edilizia;quanto al rigetto della domanda di accertamento del compimento di atti di concorrenza sleale per l'utilizzo del marchio "S", l'appellante non aveva censurato la decisione del Tribunale. La Costruzioni Romane s.p.a. (già Ics Grandi Lavori s.p.a., già S Locatelli s.p.a.) ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Resiste la S Costruttori s.p.a. con controricorso. Non si sono costituiti gli altri soggetti intimati. Le parti hanno depositato memorie.
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