Cass. pen., sez. V, sentenza 11/10/2021, n. 36893
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: T R N nato a ORADEA( ROMANIA) il 19/06/1983 avverso la sentenza del 16/05/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere A G;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VINCENZO SENATORE che ha concluso chiedendo udito il difensore
FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Milano confermava la sentenza con cui il tribunale di Milano, in data 16.5.2019, aveva condannato T R N alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625, cc. 1, n. 4), c.p., in rubrica ascrittogli .
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando vizio di motivazione, in quanto la corte territoriale ha reso una motivazione con cui si è limitata a riportarsi a quanto affermato dal giudice di primo grado senza fornire adeguata risposta ai motivi di appello e, in particolare, distorcendo le prove in atti, motivando su prove prive di riscontro, disattendendo la riqualificazione del reato in termini di tentativo e omettendo di motivare in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), c.p.;
all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, c.p.;
alla mancata concessione del beneficio di cui
udita la relazione svolta dal Consigliere A G;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VINCENZO SENATORE che ha concluso chiedendo udito il difensore
FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Milano confermava la sentenza con cui il tribunale di Milano, in data 16.5.2019, aveva condannato T R N alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625, cc. 1, n. 4), c.p., in rubrica ascrittogli .
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando vizio di motivazione, in quanto la corte territoriale ha reso una motivazione con cui si è limitata a riportarsi a quanto affermato dal giudice di primo grado senza fornire adeguata risposta ai motivi di appello e, in particolare, distorcendo le prove in atti, motivando su prove prive di riscontro, disattendendo la riqualificazione del reato in termini di tentativo e omettendo di motivare in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), c.p.;
all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, c.p.;
alla mancata concessione del beneficio di cui
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