Cass. pen., sez. II, sentenza 22/06/2023, n. 29044
Sentenza
22 giugno 2023
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22 giugno 2023
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Massime • 1
Integra il delitto di rapina impropria la condotta di colui che, non avendo partecipato alla sottrazione della cosa mobile altrui, riceva immediatamente dopo dall'agente il provento della sottrazione e ponga in essere violenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta o per procurare a sé o ad altri l'impunità, sempre che sia consapevole dell'illecita sottrazione del bene consegnatogli.
Sul provvedimento
Testo completo
29044-23 sentenza N. 1907 R. Gen. N. 42700/2022 U.P. del 22/06/2023 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da GEPPINO RAGO Presidente ANNA MARIA DE SANTIS Consigliere IGNAZIO PARDO Consigliere MASSIMO PERROTTI Consigliere GIUSEPPE NICASTRO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NE AN, nato il [...] in [...] contro la sentenza del 14/06/2022 della Corte di Appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. A.M. De Santis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Coli Francesco, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
letta la memoria difensiva del 05/06/2023. RITENUTO IN FATTO 1. Il ricorrente veniva tratto a giudizio e condannato con doppia conforme nei due gradi del merito per i reati di rapina impropria di cui all'art. 628/2-3 n. 1 cod. pen. e lesioni «perché, subito dopo che BU OR e RA EL (nei cui confronti si procede separatamente) si erano impossessati di due banconote da euro 50 di proprietà di AR EX colpendolo all'altezza del petto e 1 strappandogliele dalle mani (banconote asseritamente dovute per accordi relativi ad un acquisto di sostanza stupefacente), utilizzava violenza e minaccia nei confronti del AR che li stava inseguendo per farsi restituire la somma sottratta, ingaggiando con lo stesso una colluttazione, cui partecipavano anche il BU e il RA, cagionandogli le lesioni di cui al seguente capo b) proferendo le seguenti frasi “se non la smetti di seguirci ti buttiamo di sotto così non ti trova più nessuno..... se non la smetti ti buttiamo sui binari e ti lasciamo lì" con l'aggravante del fatto commesso in più persone riunite».
2. Contro la sentenza di Appello, il ricorrente, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, l'erronea applicazione della legge penale ossia dell'art. 628/2 cod. pen. Ad avviso della difesa (pag. 3 ricorso), il delitto di rapina propria sarebbe incompatibile con quello di rapina propria: infatti, sarebbe errato affermare, come ritenuto dalla Corte d'appello, la sussumibilità della condotta del ricorrente nel delitto di rapina impropria, in una situazione caratterizzata dalla cosiddetta quasi flagranza. Da una parte, la quasi flagranza ed il delitto di rapina impropria non potrebbero coesistere al cospetto di una rapina precedentemente consumata mentre, dall'altra parte, l'affermazione implicherebbe che il ON avesse comunque partecipato, anche mediante concorso o rafforzamento morale, alla rapina propria già effettuata senza la sua presenza. Il medesimo concetto è stato ribadito, successivamente, nella memoria depositata ex art 585/4 cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate. - -2. La difesa del ricorrente a sostegno della propria tesi invoca l'applicazione del principio di diritto secondo il quale «è inammissibile il concorso delle due ipotesi di rapina, propria e impropria, le quali si comportano rispetto alla tutela dello stesso bene come mezzi diversi per un medesimo scopo. In conseguenza se si usa violenza o minaccia per sottrarre una cosa mobile altrui e, subito dopo la violenta sottrazione si usa ancora violenza o minaccia per assicurarsene il possesso o per procurare a sé o ad altri l'impunità, il delitto di rapina resta unico. La condotta violenta o minacciosa rivolta ad assicurare il possesso ovvero a garantire la impunità manca di una propria tipicità se la sottrazione è già stata violenta, dato che per la rapina impropria è necessario che la sottrazione non sia stata violenta perché viceversa viene a mancare un requisito necessario per la sua configurabilità. Se, però, l'agente commette altri fatti reati 2 lin per assicurarsi l'impossessamento o l'impunità, al di fuori della