Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/03/2019, n. 08623
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Testo completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso 12124-2014 proposto da: Real Lab srl, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
NICOLA RICCIOTTI
11, presso lo studio dell'avvocato C A, rappresentata e difesa dall'avvocato STEFANO D'APOLITO;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI SIRMIONE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
APPIA NUOVA
96, presso lo studio dell'avvocato P R, rappresentato e difeso da quest'ultimo e dagli avvocati MAURIZIO LOVISEITTI e CESARE PERONI;
- controrícorrente - avverso la sentenza n. 929/14 della CTR di Milano, Sez. dist. di Brescia, depositata il 18/02/2014;o udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/2019 dal relatore D C;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale G G, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato G M, delegato, per il ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
letti gli atti del procedimento in epigrafe.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Real Lab srl ha impugnato con più ricorsi davanti alla Ctp di Brescia, tra l'altro, gli avvisi di accertamento ed irrogazione sanzioni relativi all'ICI per gli anni 2008 e 2009. La Ctp di Brescia, nel contraddittorio delle parti, riuniti i ricorsi, li ha respinti con sentenza n. 124/5/11. La Real Lab srl ha proposto appello contro la summenzionata sentenza. La Ctr di Milano, Sez. dist. di Brescia, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 929/14, ha respinto l'impugnazione. La Real Lab srl ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. Il Comune di Sirmione ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dal Comune di Sirmione, sul presupposto che l'appello sia stato deciso in maniera conforme alla giurisprudenza della Corte di cassazione. Tale eccezione è infondata. Infatti, la società ricorrente non contesta in sé il principio di diritto applicato dal giudice del merito (di recente riaffermato da Cass., Sez. 5, n. 4952 del 2 marzo 2018) senza addurre ragioni per discostarsene, ma afferma la sua inapplicabilità ad una situazione nella quale la dedotta inedificabilità deriverebbe da una condotta non conforme a diritto dell'ente pubblico interessato.
2. Con un unico motivo la Real Lab srl lamenta la violazione e falsa applicazione degli
NICOLA RICCIOTTI
11, presso lo studio dell'avvocato C A, rappresentata e difesa dall'avvocato STEFANO D'APOLITO;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI SIRMIONE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
APPIA NUOVA
96, presso lo studio dell'avvocato P R, rappresentato e difeso da quest'ultimo e dagli avvocati MAURIZIO LOVISEITTI e CESARE PERONI;
- controrícorrente - avverso la sentenza n. 929/14 della CTR di Milano, Sez. dist. di Brescia, depositata il 18/02/2014;o udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/2019 dal relatore D C;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale G G, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato G M, delegato, per il ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
letti gli atti del procedimento in epigrafe.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Real Lab srl ha impugnato con più ricorsi davanti alla Ctp di Brescia, tra l'altro, gli avvisi di accertamento ed irrogazione sanzioni relativi all'ICI per gli anni 2008 e 2009. La Ctp di Brescia, nel contraddittorio delle parti, riuniti i ricorsi, li ha respinti con sentenza n. 124/5/11. La Real Lab srl ha proposto appello contro la summenzionata sentenza. La Ctr di Milano, Sez. dist. di Brescia, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 929/14, ha respinto l'impugnazione. La Real Lab srl ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. Il Comune di Sirmione ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dal Comune di Sirmione, sul presupposto che l'appello sia stato deciso in maniera conforme alla giurisprudenza della Corte di cassazione. Tale eccezione è infondata. Infatti, la società ricorrente non contesta in sé il principio di diritto applicato dal giudice del merito (di recente riaffermato da Cass., Sez. 5, n. 4952 del 2 marzo 2018) senza addurre ragioni per discostarsene, ma afferma la sua inapplicabilità ad una situazione nella quale la dedotta inedificabilità deriverebbe da una condotta non conforme a diritto dell'ente pubblico interessato.
2. Con un unico motivo la Real Lab srl lamenta la violazione e falsa applicazione degli
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