Cass. civ., sez. III, sentenza 13/02/2019, n. 4147

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Massime1

In tema di risarcimento del danno da circolazione stradale, l'azione conferita dall'art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005 al terzo trasportato, nei confronti dell'assicuratore del vettore, postula l'accertamento della corresponsabilità di quest'ultimo, dovendosi riferire la "salvezza del caso fortuito", di cui all'inciso iniziale della norma, non solo alle cause naturali, ma anche alla condotta umana del conducente di altro veicolo coinvolto; la relativa presunzione di legge può,tuttavia, essere superata dalla prova, a carico dell'assicuratore del vettore, della totale assenza di responsabilità del proprio assicurato, ovvero dalla dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 141, comma 3, del d.lgs. n. 209 del 2005 dall'assicuratore del responsabile civile intervenuto nel processo, a fronte della quale il giudice è tenuto ad estromettere l'originario convenuto, rivolgendosi "ex lege" la domanda risarcitoria dell'attore verso l'assicuratore intervenuto.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 13/02/2019, n. 4147
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4147
Data del deposito : 13 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

ORIGINALE 4 147--2019 ITALIANA REPUBBLICA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO DIRIGENTE RAPPORTO LA CORTE SUPREMA DI CASSZIONE PRIVATO TERZA SEZIONE CIVILE R.G.N. 22662/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron. 4147 Rep. 1.1. - Presidente Dott. A ALA Ud. 07/11/2018Dott. L A S · Consigliere- Dott. C GSI Rel. Consigliere PU Dott. P GTI Consigliere Consigliere Dott. G P ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 22662-2016 proposto da: ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED CNY in persona del procuratore speciale Dott. M M, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 281 presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE CILIBERTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato G P giusta procura 2018 speciale in calce al ricorso;
2611 ricorrente

contro

R E, elettivamente domiciliato in RCMA, VIA 1 NIZZA 92 PALAZZO TETTAMANTI, presso 10 studio dell'avvocato P M, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso, unitamente all'avvocato RUGGIERO MENNUNI giusta procura speciale in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore;
D C D, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 92, presso lo studio dell'avvocato C D P, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
C J in proprio e nella sua qualità di esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore LEONINO JASMINE elettivamente domiciliata in ROMA VIA NIZZA 24 presso lo studio dell'avvocato CARMINE DI PAOLA, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso e LEONINI DOMENICO, LOMUSCIO FILOMENA, LEONINO ANGELA RITA, LEONINO RUGGIERO VINCENZO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NIZZA 92, presso lo studio dell'avvocato C D P, che li rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso, unitamente all'avvocato P L giusta procura speciale in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore;
controricorrenti nonchè contro 2 DALLA BUONA OSVALDO DANIEL, CASSNO ORNELLA, IODICE PASQUALE, IODICE GIOVANNA, IODICE GRAZIA, IODICE ASSICURAZIONI STERPETA, IODICE FRANCESCA, ITALIANA SPA MODUGNO VITO;
intimati Nonché da: ITALIANA ASSICURAZIONI SPA in persona del Dirigente del Servizio Affari Legali Dott. ELIA MARIA NEGRIN, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ASOLONE, 8, presso lo studio dell'avvocato MILENA LIUZZI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI ANTONIELLI D'OULX giusta procura speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- ricorrente incidentale

contro

IODICE PASQUALE, GIANNINI MARIA, IODICE GIOVANNA, IODICE GRAZIA, IODICE STERPETA, IODICE FRANCESCA tutti eredi ed aventi causa di IODICE GIACOMO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. NICOTERA 291 presso lo studio dell'avvocato MICHELE GUZZO, rappresentati e difesi dall'avvocato MAURIZIO SVASTA giusta procura speciale in calce al controricorso;
controricorrenti all'incidentale Nonché da: IODICE PASQUALE, GIANNINI MARIA, IODICE GIOVANNA, IODICE GRAZIA, IODICE STERPETA, IODICE FRANCESCA 3 tutti eredi ed aventi causa di IODICE GIACOMO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. NICOTERA 29, presso lo studio dell'avvocato MICHELE GUZZO, rappresentati e difesi dall'avvocato MAURIZIO SVASTA giusta procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;
ricorrenti incidentali

contro

R E, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 92 PALAZZO TETTAMANTI, presso 10 studio dell'avvocato P M, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale а margine del controricorso notificato il 7/11/2016, unitamente all'avvocato R M giusta procura speciale in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore;
C J in proprio e nella sua qualità di esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore LEONINO JASMINE elettivamente domiciliata in ROMA VIA NIZZA 24 presso lo studio dell'avvocato CARMINE DI PAOLA, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso e LEONINI DOMENICO, LOMUSCIO FILOMENA, LEONINO ANGELA RITA, LEONINO RUGGIERO VINCENZO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NIZZA 92, presso lo studio dell'avvocato C D P, che li rappresenta e difende giusta speciale inprocura calce al controricorso, unitamente all'avvocato P L giusta procura speciale in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore;
D C D, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 92, presso lo studio dell'avvocato C D P, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
controricorrenti all'incidentale nonchè

contro

ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED CNY, MODUGNO VITO, DALLA BUONA OSVALDO DANIEL, ITALIANA ASSICURAZIONI SPA, CASSNO ORNELLA, DALLA BUONA CRISTOPHER;
intimati - Nonché da: CASSNO ORNELLA in proprio e quale esercente la potestà sui minori IODICE MARIA e IODICE PASUQLAE eredi ed aventi causa di IODICE GIACOMO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NIZZA 92 presso 10 studio dell'avvocato COSIMO DAMIANO MASTROROS, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, unitamente all'avvocato RANIERI RODA giusta procura speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale;
ricorrente incidentale Cy 105

contro

IODICE PASQUALE, GIANNINI MARIA, IODICE GIOVANNA, IODICE GRAZIA, IODICE STERPETA, IODICE FRANCESCA tutti eredi ed aventi causa di IODICE GIACOMO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. NICOTERA 29, dell'avvocato MICHELE GUZZO, presso lo studio rappresentati e difesi dall'avvocato MAURIZIO SVASTA giusta procura speciale in calce al controricorso;
controricorrenti all'incidentale avversO la sentenza n. 1454/2016 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 16/08/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/2018 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C che ha concluso per l'accoglimento dei motivi 1 e 2 del ricorso incidentaleprincipale Zurich;
rigetto del ricorso Italiana Assicurazioni;
accoglimento dell'incidentale eredi Iodice;
rigetto dell'incidentale C;
udito l'Avvocato G C;
udito l'Avvocato P L;
udito l'Avvocato P M;
udito l'Avvocato M R;
udito l'Avvocato RANIERI RODA e MASTROROS COSIMO;
udito l'Avvocato LIUZZI MILENA;
6 udito l'Avvocato MAURIZIO SVASTA;
7 22662/2016 FATTI DI CAUS 1. A seguito di sinistro stradale avvenuto il 4 maggio 2008 a Barletta, in cui si erano scontrate una Ford Fiesta guidata da C D B e di proprietà di Osvaldo Daniel Dalla Buona, assicurato con Piemontese S.p.A., poi Italiana Assicurazioni S.p.A. - e un veicolo Rover guidato da G I, di proprietà di P I, assicurato con Zurich Assicurazioni S.p.A. (poi divenuta Zurich Insurance Public Limited Company), e sul quale erano trasportati C L, E R e C D D e in cui decedevano - G I e C L e riportavano lesioni E R e C D D, veniva instaurata una pluralità di cause. In particolare, Piemontese S.p.A. conveniva davanti al Tribunale di Torino ai sensi dell'articolo 140 cod.ass. quelli che riteneva i presumibili danneggiati, mettendo a loro disposizione il suo massimale assicurativo di € 800.000 e chiedendo che fossero accertate le percentuali di responsabilità dei due conducenti e fosse liquidato il danno a tutti i danneggiati entro il massimale;
in questa causa si costituivano i congiunti di G I, cioè la coniuge O C in proprio e quale legale rappresentante dei figli minorenni M I e P I, il padre P I, la madre M G, le sorelle G I, G I, S I e F I, che proponevano domanda di risarcimento nei confronti della compagnia, di C D B e O D D B. I trasportati sulla Rover sopravvissuti E R e C D D e gli eredi del trasportato deceduto C L, cioè la moglie Jenny C, la figlia Jasmine L, e gli ulteriori congiunti Domenico L, Angela L, Rita L, Ruggiero Vincenzo L e Filomena Lo Muscio agivano davanti al Tribunale di Trani ex articolo 141 cod.ass.nei confronti di Zurich Assicurazioni S.p.A. e di P I. Avendo il Tribunale di Trani dichiarato la sua incompetenza a favore di quello di Torino, le relative cause venivano poi riassunte davanti a quest'ultimo e in seguito riunite a quella avviata da Piemontese S.p.A. Con sentenza n. 1454/2016 il Tribunale di Torino dichiarava la responsabilità nella causazione del sinistro di C D B per l'80% e di G I per il 20%, conseguentemente condannando ai risarcimenti. Avendo proposto appello principale Zurich Insurance Public Limited Company e appelli incidentali Italiana Assicurazioni S.p.A., R, Dtaso, i congiunti di C L e i congiunti di G I, la Corte d'appello di Torino, con sentenza del 29 aprile-16 agosto 2016, accertava la responsabilità al 100% della causazione del sinistro in capo al conducente della Ford Fiesta e condannava negli importi che determinava i Dalla Buona e Italiana Assicurazioni S.p.A. a risarcire tutti i danneggiati, nonché Zurich Insurance Public Limited Company a risarcire i trasportati sopravvissuti e i congiunti del trasportato deceduto. 8 2. Ha presentato ricorso Zurich Insurance Public Limited Company sulla base di tre motivi.

2.1 Il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione degli articoli 2909 c.c., 324, 329, secondo comma, e 342 c.p.c. e omesso accertamento di giudicato interno attinente alla inapplicabilità dell'articolo 141 cod. ass. a carico dell'assicuratore del vettore. Fin dal primo atto difensivo del primo grado la compagnia ora ricorrente avrebbe eccepito che l'incapienza del massimale assicurativo della Ford Fiesta e la sua messa a disposizione da Italiana Assicurazioni senza riserve con l'azione ai sensi dell'articolo 140, quarto comma, cod. ass. comporterebbero l'inapplicabilità dell'articolo 141 cod.ass., per cui verrebbe meno l'onere della compagnia assicuratrice del vettore a risarcire i trasportati a prescindere dall'accertamento della responsabilità. Il Tribunale avrebbe aderito a tale impostazione nella sua sentenza, respingendo la tesi che l'attuale ricorrente avesse l'onere di risarcire i trasportati sulla Rover nonostante la pendenza di giudizio avviato ex articolo 140;
per questo avrebbe ripartito il massimario di Italiana Assicurazioni fra

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