Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/07/2005, n. 15920
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Nel giudizio di cassazione, i documenti miranti a dimostrare l'irregolare composizione, a causa della presenza nel collegio di un membro con mandato scaduto, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale (irregolare composizione che si presta ad essere denunciata con ricorso alle Sezioni Unite come motivo attinente alla giurisdizione), possono essere depositati davanti alla Corte stessa, anche se non prodotti nel precedente grado di giudizio, purché con il ricorso (secondo quanto prescrive l'art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.), e non successivamente, come è invece disposto (dall'art. 372, secondo comma, dello stesso codice) per i documenti che riguardano l'ammissibilità del ricorso e del controricorso, senza tuttavia che il mancato deposito di tali documenti possa essere superato facendo ricorso a poteri officiosi del giudice di legittimità, atteso che il difetto di legittimazione all'esercizio della funzione giurisdizionale dipende da un complesso di fattori risalenti al procedimento di nomina dei componenti del Consiglio, aventi natura di atti amministrativi, che la Corte di cassazione non ha l'onere di conoscere e di cui essa può acquisire conoscenza solo attraverso gli atti del processo.
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Presidente aggiunto -
Dott. O G - Presidente di sezione -
Dott. I G - Presidente di sezione -
Dott. P E - Consigliere -
Dott. P R - rel. Consigliere -
Dott. V M - Consigliere -
Dott. G G - Consigliere -
Dott. R F - Consigliere -
Dott. C M - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P F, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI 187, presso lo studio dell'avvocato G M D S L, rappresentato difeso dall'avvocato D'ALESSANDRO Nicolò, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA, in persona del Presidente della Provincia pro tempore, selettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, studio dell'avvocato S N, rappresentata e difesa dall'avvocato M F, giusta delega in atti;
- ricorrente -
per regolamento di giurisdizione avverso la decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Sicilia di Palermo n. 27/03 PALERMO, depositata il 20/01/03;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 09/06/05 dal Consigliere Dott. R P;
uditi gli Avvocati Nicolo D'ALESSANDRO, Francesco MINEO;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Corte:
RITENUTO
che Porto Francesco, con ricorso notificato il 12.9.2003, ha impugnato la decisione del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana n. 27/03, depositata il 20.1.2003;
che ha resistito, con controricorso, la provincia regionale di Catania;
che, con il primo motivo, è denunciato, ai sensi dell'art. 362, comma 1, c.p.c., difetto di giurisdizione per irregolare composizione
dell'organo, previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale delle disposizioni concernenti la composizione dell'organo recate dal d.lgs. n. 654 del 1948, con censure di incostituzionalità mutuate dall'ordinanza
13.5.2003 n. 185 del medesimo Consiglio, precisando che, nella specie, il collegio gi nella Camera di consiglio del 18.4.2002 in cui la decisione fu deliberata, era composto, oltre che dai consiglieri togati, anche dai consiglieri Raffaele T ed Andrea P, membri laici designati dalla Regione siciliana, ed assumendo che le menzioniate disposizioni non assicurerebbero ai membri laici del Consiglio le necessarie garanzie di indipendenza e imparzialità;
che il ricorrente richiama la sentenza n. 110167/02 di queste Sezioni unite, con la quale è stato affermato che, in tema di composizione del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, affinché sia rispettato il principio costituzionale d'indipendenza del giudice speciale, occorre che l'art. 3, comma 2, del d.lgs.