Cass. civ., sez. I, ordinanza 18/06/2018, n. 16070
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In materia di contratti bancari, la omessa sottoscrizione del documento da parte dell'istituto di credito non determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta, prevista dall'art. 117, comma 3, del d. lgs. n. 385 del 1993. Il requisito formale, infatti, non deve essere inteso in senso strutturale, bensì funzionale, in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione è dunque priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell'istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto.
Sul provvedimento
Testo completo
16070- 1 8 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto FRANCESCO A. GENOVESE Presidente BANCA CONTO CORRENTE ANTONIO VALITUTTI Consigliere LAURA TRICOMI Consigliere Ud. 20/04/2018 CC GIULIA IOFRIDA Consigliere Rel. Cron. 16070 LOREDANA NAZZICONE Consigliere R.G.N. 23860/2015 e.u. ibrich ORDINANZA sul ricorso 23860/2015 proposto da: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., quale incorporante la Banca legale rappresentante pro Antonveneta s.p.a., in persona del Roma, Via Carlo Mirabello tempore, elettivamente domiciliata in n. 18, presso lo studio dell'avvocato Quintarelli Alfonso, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente - contro ко 3 а 80 18 0 2 F.I.A. Forniture Industriali Antinfortunistiche S.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza della Libertà n.10, presso lo studio dell'avvocato Colombaroni Francesca, rappresentata e difesa dall'avvocato Marino Aurelio, giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrente - avverso la sentenza n. 5060/2014 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2018 dal cons. IOFRIDA GIULIA;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CARDINO ALBERTO che ha chiesto che Codesta Corte di Cassazione voglia rigettare il ricorso.
FATTI DI CAUSA
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 5060/2014, pronunciata in un giudizio promosso dalla società F.I.A. s.r.l. nei confronti della Banca Antonveneta s.p.a., ora Banca Monte dei Paschi di Siena, al fine di ottenere la declaratoria di nullità totale, per difetto di forma scritta, del contratto di conto corrente e dei contratti costitutivi delle linee di finanziamento, che nel predetto conto hanno trovato regolamento, ovvero, in subordine, la declaratoria di nullità parziale, per omessa indicazione del disciplinare economico, degli stessi contratti, con successiva rideterminazione del saldo del conto, senza capitalizzazione trimestrale, spese e commissioni di massimo scoperto e con l'accertamento dell'insussistenza del saldo passivo del conto quale risultante dalle scritture della banca, ha rigettato sia l'appello principale dell'istituto di credito sia l'appello incidentale proposto dalla società, così confermando l'impugnata sentenza non 2 definitiva del Tribunale che, in parziale accoglimento della domanda attorea, aveva dichiarato la nullità del contratto di conto corrente per difetto di forma scritta. In particolare, la Corte territoriale poi, a fronte della produzione in giudizio da parte della banca del contratto di conto corrente, recante la firma del legale rappresentante della società F.I.A. s.r.l. e delle sigle di sottoscrizione asseritamente riferibili allo stesso istituto di credito, ha ritenuto che quest'ultime non equivalessero ad una sottoscrizione, poiché indecifrabili, non provenienti dal legale rappresentante della società e, ad ogni modo, non idonee a manifestare la volontà negoziale della banca, come confermato dal fatto che le sigle medesime erano state apposte da un funzionario all'interno di un'unica casella, con la dicitura, al centro, "riservato alla banca - accertamento sottoscrizioni", quale mera assunzione di responsabilità del funzionario medesimo, diretta a riconoscere lo specimen di firma della cliente, sostenendo, inoltre, che né l' invio degli estratti conto durante il rapporto, né la produzione in giudizio del documento ad opera della parte che non l'aveva sottoscritto, potessero determinare la regolare conclusione del contratto, posto che la stessa produzione documentale era avvenuta, oltretutto, dopo che la società correntista aveva già revocato il proprio consenso, invocando l'accertamento della nullità del contratto. Avverso tale pronuncia, propone ricorso per Cassazione, notificato il 2/10/2015, con due motivi, la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., quale incorporante della Banca Antonveneta s.p.a.. La società F.i.a. s.r.l. in liquidazione resiste con controricorso. Il P.G. ha depositato conclusioni scritte. Le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 3 1. Preliminarmente, va respinta l'eccezione della controricorrente in ordine all'inammissibilità del presente ricorso per cassazione, per carenza di interesse ad agire della ricorrente, essendo, nelle more del giudizio, passata in giudicato la sentenza definitiva del Tribunale. Invero, questa Corte a S.U. ha già