Cass. pen., sez. II, sentenza 18/11/2020, n. 32466

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 18/11/2020, n. 32466
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32466
Data del deposito : 18 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CASAMONICA GUIDO nato a FRASCATI il 21/02/1975 avverso la sentenza del 14/06/2019 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere A S;
sentito Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale E P, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, l'avvocato M B, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. C G propone ricorso straordinario per errore di fatto avverso la sentenza in data 14.6.2019 con la quale la Corte di cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso avverso il decreto della Corte di appello di Roma che aveva confermato il decreto del Tribunale di Roma applicativo della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per due anni e la confisca dei beni nella sua diretta disponibilità.

2. L'errore viene individuato nella parte in cui la Corte ha affermato che il ricorso in data 31.1.2019, a firma dell'Avv. M B, era stato redatto dopo che il proposto aveva revocato il mandato a quel difensore che, pertanto, legittimamente non era stato destinatario dell'avviso di fissazione dell'udienza.Secondo il ricorrente, invece, l'Avv. B, al momento della proposizione del ricorso, era munito di regolare mandato, così che la Corte era incorsa in un duplice vizio perché, da un lato, non veniva dato avviso al difensore della fissazione dell'udienza del 14/6/2019, dall'altro lato e conseguentemente, non venivano valutati i motivi proposti con il ricorso del già menzionato difensore.

3. A sostegno dell'assunto si osserva che C G aveva revocato il mandato il 29.1.2019, con dichiarazione rilasciata all'Ufficio matricola della Casa Circondariale di Perugia;
che con successiva dichiarazione rilasciata con le stesse modalità, in data 1.2.2019 Casamonica aveva nuovamente nominato l'Avv. B, confermando contestualmente la nomina dell'Avv. Alessandro Diddi e revocando l'Avv. Ivano Chiesa;
che tale dichiarazione era stata trasmessa lo
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi