Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/09/2018, n. 22430
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Al ricorso per cassazione avverso le sentenze emesse in grado di appello dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche si applica la regola, emergente dal combinato disposto dei commi 4 e 5 dell'articolo 348 ter c.p.c., secondo la quale la sentenza di appello che risulti fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della sentenza di primo grado (cd. doppia conforme) non è censurabile con il mezzo di cui all'articolo 360, comma 1, n. 5, c.p.c.. Il ricorso alle Sezioni Unite proposto avverso tali sentenze è, infatti, disciplinato dalle norme processuali vigenti del codice di procedura civile regolative dell'ordinario ricorso per cassazione, atteso che il rinvio operato dall'art. 202 del r.d. n. 1775 del 1933 alla disciplina del codice processuale del 1865 non deve intendersi come recettizio, ma come formale,con conseguente applicazione delle norme come mutate nel tempo.
Sul provvedimento
Testo completo
22430-18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Primo TRIBUNALE STEFANO SCHIRO' Pres.te f.f. SUPERIORE DELLE - Presidente ACQUE PUBBLICHE CAMILLA DI IASI CONTENZIOSO Sezione - Consigliere Ud. 03/07/2018 - ENRICA D'ANTONIO PU FRANCESCO Consigliere Consigliere on 22430 R.G.N. 28095/2016 ANTONIO GENOVESE Gon22430 ETTORE CIRILLO Rep. ем. Consigliere R FCA Consigliere MARIA ACIERNO LUIGI Consigliere ALESSANDRO SCARANO Rel. ANTONELLO CINO Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 28095-2016 proposto da: CONSORZIO DI ROGGIA VETTABBIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE lo studio dell'avvocato FRANCESCO 48, presso CORVASCE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato F M;
- ricorrente -
contro 325 To COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO 3, presso lo studio dell'avvocato R I, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONELLO MANDARANO, A B ed ELISABETTA D'AURIA;
- controricorrente -
nonchè
contro
UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A.;
- intimata - avverso la sentenza n. 239/2016 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 30/07/2016. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/07/2018 dal Consigliere ANTONELLO CINO;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale MARCELLO MATERA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati Francesco Mantovani ed Angela Bartolomeo.
FATTI DI CAUSA
Il Consorzio di Roggia Vettabbia ha proposto ricorso, sulla scorta di due motivi, contro il Comune di Milano e nei confronti del terzo chiamato in causa Milano Assicurazioni s.p.a. (ora Unipolsai s.p.a.), per la cassazione della sentenza del 30.6.16 con cui il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, confermando la sentenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Milano del 20.2.14, ha rigettato la sua domanda di risarcimento dei danni cagionati al manufatto di sua proprietà denominato Mulino della Torretta (edificio di derivazione di acque irrigue della Roggia Vettabbia) dall'eccessiva quantità di acqua immessa in Roggia dal collettore degli scarichi di piena della città di Milano, con pesante sollecitazione dei carichi sulle Ric. 2016 n. 28095 sez. SU - ud. 03-07-2018 -2- 2 paratoie del Mulino e conseguenti fessurazioni e deterioramento del medesimo. In particolare, secondo quanto riportato nella sentenza gravata, l'attore sosteneva che a seguito della costruzione del depuratore in località Nosedo, la Roggia riceveva un carico di acqua eccessivo, giacché essa costituiva, insieme con il canale Redefossi, lo scaricatore di piena della città di Milano. Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha fondato la propria decisione sul rilievo che dalle risultanze peritali emergeva che l'entrata in funzione del depuratore in località Nosedo, lungi dall'incrementare le portate massime immesse in Roggia, aveva anzi contribuito ad alleggerire i carichi idraulici verso la Roggia e che i danni all'edificio del Consorzio erano da attribuirsi, per un verso, alla vetustà della struttura e, per altro verso, alla carente manutenzione della stessa, risultando tale manutenzione «limitata alla funzionalità essenziale». Secondo il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, quindi, doveva condividersi la valutazione del primo giudice secondo cui il Comune di Milano non doveva rispondere in alcun modo del danneggiamento del Mulino della Torretta;
danneggiamento che doveva ritenersi cagionato esclusivamente dal progressivo deterioramento e dalla carente manutenzione del fabbricato. Il Comune di Milano ha depositato controricorso. Unipolsai spa non ha spiegato difese in questa sede.