Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/10/2022, n. 19415
Sentenza
27 ottobre 2022
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27 ottobre 2022
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Massime • 1
Nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza.
Sul provvedimento
Testo completo
19415 23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da Margherita Cassano Presidente - Sent. n. sez. 18 -UP 27/10/2022Patrizia Piccialli R.G.N. 32854/2020 Gastone Andreazza Rosa Pezzullo Angelo Capozzi Relatore - Emanuele Di Salvo Aldo Aceto Sergio Beltrani Alessandro Centonze ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IO MA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/05/2020 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio essendo il reato estinto per prescrizione;
uditi i difensori, avv. Giuseppe Passarello e avv. Palmira Fulgida Mirella Viscuso, che hanno concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio essendo il reato estinto per prescrizione. G RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 9 luglio 2018 il Tribunale di Agrigento affermava la penale responsabilità di MA IO in ordine al delitto di cui agli artt. 81 comma 2, 56 e 629 cod. pen. perché, in qualità di gestore subentrato nella - conduzione di un esercizio commerciale, con atteggiamenti intimidatori minacciava di licenziamento i dipendenti qualora non avessero sottoscritto un contratto "a progetto" che, senza alcuna modifica dell'orario di lavoro, prevedeva una decurtazione dello stipendio e l'eliminazione delle mensilità aggiuntive, nel tentativo, non riuscito, di procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno -e, ritenuta la contestata recidiva, lo condannava alla pena di anni due, mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 1.700,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
2. La sentenza del Tribunale di Agrigento era impugnata dall'imputato innanzi alla Corte di appello di Palermo con un atto di appello affidato a quattro motivi: -con il primo, chiedeva l'assoluzione sul rilievo che i dipendenti erano stati tutti licenziati dal precedente datore di lavoro, e che, pertanto, le nuove proposte di lavoro riguardavano un rapporto che doveva ancora sorgere, sicché non potevano essere considerate come minacce tese a coartare la volontà dei dipendenti;
con il secondo, si doleva del diniego delle circostanze attenuanti generiche;
- con il terzo, censurava l'omessa esclusione della recidiva;
con il quarto, infine, lamentava l'eccessività della pena inflitta. - 3. All'udienza del 15 maggio 2020 veniva presentata l'istanza di concordato, mediante la quale l'imputato rinunciava ai motivi riguardanti la responsabilità e l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, insisteva sull'accoglimento del motivo in ordine alla insussistenza della recidiva, indicando la pena finale in anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 400 di multa con il consenso espresso dal Procuratore generale. La Corte territoriale emetteva, quindi, sentenza (corredata da contestuale motivazione) in conformità all'accordo e, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, escludeva l'aumento per la recidiva (frutto di erronea annotazione nel certificato penale del precedente considerato a tal fine) e rideterminava la pena inflitta all'imputato nella misura di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 400,00 di multa. شن 4. Avverso la sentenza di appello l'imputato MA IO, a mezzo del difensore di fiducia avv. Palmira Mirella Viscuso, ha proposto ricorso per cassazione, articolando le censure in due motivi.
4.1. Con il primo motivo, proposto per violazione di legge in relazione all'art. 599-bis cod. proc. pen., censura la sentenza per l'omessa declaratoria di esclusione della circostanza aggravante della recidiva, riguardante doglianza non rinunciata nella proposta di concordato.
4.2. Con il secondo motivo, proposto per violazione di legge in relazione agli artt. 161 cod. pen. e 129 cod. proc. pen., censura l'omessa declaratoria di prescrizione del reato. Il giudice di appello, avendo sostanzialmente escluso la predetta recidiva reiterata e specifica, ha omesso di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione, il cui maturato termine è il 31 gennaio 2016. 5. La Seconda Sezione, investita del ricorso, ha emesso l'ordinanza n. 17439 del 14 aprile 2022 (depositata il 3 maggio 2022) con la quale ha sollecitato l'intervento delle Sezioni Unite registrando un contrasto giurisprudenziale. Un orientamento ammette la ricorribilità della sentenza di appello, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., per dedurre la prescrizione del reato maturata anteriormente alla detta sentenza e non oggetto di specifica rinunzia, in base ai principi espressi da Sez. U, n. 18953 del 25/2/2016, IE. Un altro indirizzo, affermatosi dopo la riforma introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103, limita la ricorribilità della predetta sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza».
6. Con decreto del 7 settembre 2022 il Presidente aggiunto ha fissato l'udienza del 27 ottobre 2022 per la trattazione del ricorso nelle forme della pubblica udienza.
7. In data 3 ottobre 2022 è pervenuta memoria del Procuratore generale con la quale si condivide l'orientamento che ammette il ricorso per cassazione per i в principi espressi da Sezioni Unite "IE" e si chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza per l'estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla decisione di secondo grado.
8. In data 21 ottobre 2022 è stata depositata memoria difensiva con la quale si insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La questione di diritto per la quale il ricorso è stato rimesso alle Sezioni Unite è la seguente: «se avverso la sentenza di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. sia consentito proporre ricorso per cassazione con il quale si deduca l'estinzione per prescrizione del reato, maturata anteriormente alla pronuncia di secondo grado».
2. Deve essere esaminato il primo motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione del concordato da parte del giudice di appello per non aver escluso la recidiva, in ordine alla quale le parti avevano convenuto per l'accoglimento del relativo motivo di appello.
3. Il motivo è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata ha escluso la contestata recidiva. Come si desume dalla motivazione, è stato specifico oggetto di accertamento il presupposto costituito dalla sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Agrigento il 3 novembre 2011 e annotata come definitiva sul certificato del casellario giudiziale - sulla base del quale la prima decisione aveva giustificato la sussistenza della recidiva, oggetto di motivo di impugnazione al quale l'appellante non aveva rinunciato in sede di concordato e sul quale le parti si erano accordate sull'accoglimento così formulando la concorde pena da applicare. -Del resto, è del tutto pacifico in quanto lo riconosce lo stesso ricorrente che il mancato incremento di pena per la recidiva da parte della sentenza impugnata ha implicato la sua esclusione (Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319; Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838;).
4. In relazione alla seconda censura la ordinanza di rimessione osserva che, prima della riforma introdotta con la legge n. 103 del 23 gennaio 2017, le Sezioni Unite sono state chiamate a decidere «se la presentazione della richiesta di applicazione della pena da parte dell'imputato e il consenso a quella proposta dal pubblico ministero possano costituire una dichiarazione legale tipica di rinuncia alla prescrizione non più revocabile». Con la sentenza n. 18953 del 25 febbraio 2016, IE, le Sezioni Unite hanno escluso che, nel rito del "patteggiamento" regolato dagli artt. 444 ss. cod. proc. pen., la richiesta di applicazione della pena da parte dell'imputato, o il consenso prestato alla نشن proposta del pubblico ministero, possano, di per sé, valere come rinuncia, restando all'inverso prioritaria la verifica dell'insussistenza delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen., tra cui l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione;
verifica da compiersi aliunde, ossia indipendentemente dalla piattaforma negoziale e sulla base delle risultanze processuali. In particolare hanno affermato che, ai fini del valido esercizio del diritto di rinuncia alla prescrizione, è sempre necessaria la forma espressa, che non ammette equipollenti e ciò, sia per l'espresso disposto dell'art. 157, comma 7, cod. pen., sia in quanto la rilevanza dell'atto dismissivo e la pregnanza dei suoi effetti sono tali da richiedere una particolare modalità di manifestazione. Hanno, inoltre, negato l'esistenza di regimi differenziati in tema di rinuncia alla prescrizione, correlabili alle eventuali peculiarità del giudizio, considerato che la normativa in materia riveste carattere generale, essendo valida per tutti i casi e moduli procedurali, senza eccezioni o diversificazioni di sorta.
4.1. Dopo la citata decisione, si è formato un orientamento secondo il quale i principi enunciati da Sezioni Unite "IE" devono valere anche per l'istituto del concordato in appello, introdotto con la novella del 2017 (art. 599-bis cod. proc. pen.), con conseguente superamento dell'indirizzo esegetico (formatosi in costanza della previgente normativa) secondo il quale, dopo la definizione concordata della pena in appello, non può essere dedotta l'estinzione del reato per prescrizione maturata prima della pronuncia del giudice di appello o successivamente ad essa (Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, Camassa, Rv. 245920). Questo perché la definizione concordata della pena in appello, conseguente al previo accordo delle parti sui relativi motivi, non può implicare la rinuncia alla