Cass. civ., SS.UU., ordinanza 20/01/2022, n. 1781

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La domanda di condanna dell'ASL al riconoscimento del diritto di un disabile ad uno specifico ed individualizzato trattamento terapeutico, sia in modalità diretta che per equivalente monetario, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010, non essendo dubbio che, in presenza di un "pubblico servizio", debba considerarsi impugnabile, quale "provvedimento negativo", l'omissione provvedimentale della P.A. sanitaria in relazione alle specifiche richieste azionate giudizialmente.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 20/01/2022, n. 1781
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1781
Data del deposito : 20 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

N° 178 1-22 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto: regolamento preventivo di Composta da giurisdizione Angelo Spirito - Primo Presicente- R.G.N. 1544/2021 - Presidente di Sezione - Felice Manna Cron. 1781 Consigliere Rel. - Enrico Manzon Lucia Esposito - Consigliere - -CC 09/11/2021 Alberto Giusti - Consigliere - Aldo Carrato - Consigliere - Marco Marulli - Consigliere -- ем. Antonietta Scrima - Consigliere - Rossana Mancino - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1544/2021 R.G. proposto da FI RO, AI AN, quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore FI SS, rappresentati e difesi dall'Avv. Marialuisa Cavuoto, con domicilio telematico avvmarialuisacavuoto@cnfpec.it;

- ricorrenti -

contro

A.S.L. -Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola - intimata 512 21 per regolamento preventivo di giurisdizione nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte al n. 603/2020 R.G. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2021 dal Consigliere Enrico Manzon;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Rita Sanlorenzo, che ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice arministrativo. Rilevato che: Con ricorso ex art. 700, cod. proc. civ. RO FI ed AN AI, quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore SS FI, chiedevano al Tribunale di Verbania, sezione lavoro, di provvedere in via cautelare ed urgente ad assicurare al figlio rappresentato in via diretta ovvero per equivalente monetario- il diritto ad un trattamento riabilitativo adeguato (25 ore settimanali fino al raggiungimento della maggiore età ovvero fino a diverse indicazioni terapeutiche) alla accertata gravità della sua patologia (autismo infantile/adolescenziale). Detto Tribunale, in composizione monocratica, con ordinanza in sede cautelare del 27 aprile 2020, ha

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