Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/03/2009, n. 5621
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In tema di accertamento delle violazioni delle norme del codice della strada, il personale dipendente delle società concessionarie di aree adibite a parcheggi a pagamento può legittimamente rilevare le violazioni in materia di sosta limitatamente agli spazi contrassegnati da strisce blu e/o da segnaletica orizzontale, ma non anche quelle violazioni che non riguardino tali aree e non comportino pregiudizio alla funzionalità delle medesime seppure commesse nella zona oggetto di concessione.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Primo Presidente -
Dott. S S - Presidente di sezione -
Dott. V A - Presidente di sezione -
Dott. S G - Consigliere -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. B M - Consigliere -
Dott. G U - rel. Consigliere -
Dott. S S - Consigliere -
Dott. F F - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 11904/2004 proposto da:
COMUNE DI PRMA (00162210348), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 11, presso lo studio dell'avvocato R A, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PGLIARI MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PRIOLI 180, presso lo studio dell'avvocato B F, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PGLIARI GIORGIO, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2169/2003 della GIUDICE DI PCE di PRMA, depositata il 09/01/2004;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 03/02/2009 dal Consigliere Dott. U G;
udito l'Avvocato A R;
udito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale Dott. INELLI Domenico, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Parma ha proposto ricorso, basato su di un solo motivo, avverso la sentenza del Giudice di pace di Parma del 6.1.2004, con cui era stata accolta l'opposizione proposta da P Mario avverso verbale di accertamento della polizia municipale della stessa città, redatto su indicazione degli ausiliari del traffico dipendenti dalla società concessionaria della gestione dei parcheggi a pagamento nella zona in questione, relativo all'infrazione di cui all'art. 7 C.d.S., commi 1 e 4, per sosta vietata, peraltro nella zona oggetto di concessione di parcheggio a pagamento;
resiste con controricorso il P ed entrambe le parti hanno presentato memoria.
L'opposizione era stata accolta sulla base di un duplice ordine di ragioni: in primo luogo, la violazione era stata accertata da una operatrice del TEP, concessionaria della gestione dei parcheggi a pagamento nella ZTL di Parma, che non rivestiva ad personam la qualità di ausiliario del traffico e in secondo luogo in quanto la L. n 127 del 1997, art. 17, comma 132, conferisce al personale dipendente dal concessionario funzioni di accertamento delle violazioni in materia di sosta limitatamente alle aree oggetto della concessione e che dette aree, considerato il disposto dell'art. 7, commi 6 e 7, andavano individuate in quelle evidenziate da righe blu e da corrispondente segnaletica verticale ed in quelle che costituiscono lo spazio minimo ed indispensabile per compiere le manovre necessarie a garantire la concreta fruizione del parcheggio e non sull'intera area oggetto della concessione.
Investita di tale questione, la Sezione Seconda Civile di questa Corte ha rimesso gli atti al sig. primo Presidente, per l'eventuale rimessione della stessa alle SS.UU., avendo rilevato l'esistenza di un contrasto tra la tesi secondo cui la competenza delegata ai dipendenti della concessionaria sono limitate alle violazioni in materia di sosta dei veicoli (art. 7 C.d.S, comma 1 e art. 157 C.d.S., commi 5, 6 e 8) commesse nelle aree comunali oggetto di concessione e specificamente destinate al parcheggio previo pagamento di un ticket, potendosi estendere anche alle aree poste a servizio di quelle a pagamento, immediatamente limitrofe esclusivamente se ed in quanto precludano la funzionalità del parcheggio (Cass. Sez. 1^, nn 7336