Cass. pen., sez. V, sentenza 06/05/2020, n. 13827

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 06/05/2020, n. 13827
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13827
Data del deposito : 6 maggio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: B D nato a GROSSETO il 25/07/1968 B R nato a BARGA il 16/07/1975 avverso la sentenza del 08/03/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere I S;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore L O che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio, limitatamente alle spese. Rigetto nel resto. udito il difensore l'avv. A A deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione;
l'avv. ANTONIO MANAGO' insiste nell'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Firenze, con la sentenza impugnata, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, ha riformato la sentenza del Tribunale di Grosseto del 27 aprile 2016, condannando B D e B R alla pena di anni uno e mesi due di reclusione ciascuno, in relazione ai delitti di cui agli artt. 110 e 609 cod.pen. (capo a), 110 e 328 cod.pen. (capo b) e 110 e 479 cod.pen. (capo c), oltre che al risarcimento del danno nei confronti della parte civile e alla rifusione delle spese da questa affrontate per entrambi i gradi di giudizio. Gli imputati sono stati accusati di avere, nella qualità di ufficiali di polizia giudiziaria in servizio presso la Questura di Grosseto, in concorso tra loro, sottoposto a perquisizione arbitraria M Igor e B J, in quanto sospettati di essere gli autori del furto di un borsello, consumatosi poco prima;
omesso di redigere il verbale di perquisizione e di trasmetterlo all'Autorità Giudiziaria per la convalida, nonché omesso di redigere il verbale di accompagnamento del M presso la Questura per l'identificazione e di informare tempestivamente del detto atto il pubblico ministero;
attestato falsamente, nell'annotazione di servizio redatta congiuntamente in data 16 settembre 2012, che entrambi i sospettati avevano spontaneamente svuotato le loro tasche, omettendo di dar conto dell'eseguita perquisizione a loro carico;
che Msi aveva acconsentito a recarsi in Questura, omettendo di riferire che era stato da loro accompagnato. La Corte territoriale ha sovvertito il verdetto assolutorio, ritenendo che il Tribunale, pur avendo ritenuto attendibili le dichiarazioni delle parti offese e raggiunta la prova della perquisizione, delle omissioni e delle false attestazioni contestate, fosse pervenuto a conclusioni incompatibili con il quadro probatorio ricostruito ed illogiche sul piano giuridico.

2. Hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con un unico atto d'impugnativa, sottoscritto dal comune difensore. I sei motivi di ricorso dedotti sono enunciati nei limiti richiesti per la motivazione, secondo quanto prescritto dall'art. 173 disp. att. cod.proc.pen.. - Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 192, comma 2, e 603, comma 3, cod.proc.pen. e 609 cod.pen. e il vizio di motivazione, deducendo che: la Corte di appello aveva omesso di disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per esaminare nuovamente le parti offese, ancorché avesse dubitato della piena attendibilità delle stesse per essere il loro narrato contrassegnato da qualche incoerenza;
il detto esame sarebbe stato, comunque, necessario allo scopo di fornire congrua risposta ai rilievi mossi all'attendibilità del M e del B con la memoria difensiva versata in atti;
si sarebbe dovuto, altresì, nuovamente esaminare anche la teste Senzerini allo scopo di accertare definitivamente quanto fosse durata la perquisizione, le cui modalità di esecuzione avrebbero richiesto ben più di due minuti;
modalità che, in ogni caso, non potevano ritenersi arbitrarie poiché il denaro provento del delitto di furto ben avrebbe potuto essere occultato nelle parti intime delle parti offese. - Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 192 cod.proc.pen. e 328 cod.pen. e il vizio di motivazione: alla ritenuta integrazione del delitto di omissione di atti dovuti per ragioni di giustizia osterebbe il principio del nemo se detegere tenetur, la rilevanza meramente interna degli atti dell'ufficio omessi, il difetto di consapevolezza di agire indebitamente in violazione dei propri doveri funzionali;
il detto reato, come anche quello di cui all'art. 609, cod.pen., non sarebbe in ogni caso ascrivibile al capo pattuglia B che non aveva sottoposto a perquisizione personale M e B. - Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 192 cod.proc.pen. e 479 cod.pen. e il vizio di motivazione: le attestazioni non veridiche, anche quelle consistita nell'omessa ostensione di fatti compiuti dai due pubblici ufficiali, sarebbero innocue in quanto riguardanti fatti estranei o marginali rispetto alla funzione documentativa dell'atto (l'annotazione di servizio del 16 settembre 2012);
in ogni caso era carente la motivazione in punto di elemento soggettivo, in quanto nulla era stato argomentato in ordine alla possibile leggerezza comportamentale dei pubblici ufficiali. - Il quarto motivo denuncia la violazione dell'art. 62-bis cod.pen. e il vizio di motivazione sia in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, sia in ordine alla mancata concessione del beneficio della non menzione. - Il quinto motivo denuncia la violazione degli artt. 541 e 598 cod.pen. richiamando il principio di diritto secondo il quale, nell'ipotesi di impugnazione della sentenza di primo grado proposta dal pubblico ministero e di appello incidentale dell'imputato, la parte civile ha diritto al pagamento delle spese processuali sostenute in grado di appello, da porsi a carico dell'imputato, purché la sua partecipazione al giudizio sia dipesa dall'impugnazione incidentale, anche in caso di sua inammissibilità, sempre che, nel giudizio, l'imputato sia condannato, mentre nell'ipotesi in cui questi sia stato assolto, sia in primo, sia in
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