Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 31/05/2019, n. 15010
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e SENTENZA sul ricorso 21844-2016 proposto da: AMA - AZIEND MUNICIPALE AMBIENTE - S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCELLO PRESTINARI 13, presso lo studio dell'avvocato M P, che la rappresenta e difende;- ricorrente -contro GI DNILO, BINI FABRIZIO, CARDONI MAURIZIO, CELLAMARE ROBERTO, CENCIARELLI FABIO, CIMA LORENZO, CIOCCIO VALTER, DI BIASE MASSIMO, GROSSI UMBERTO, MANCINELLI MAURIZIO, N F, R E, RUGGERI RENATO, SCAFA MAURIZIO, SERAFINI MASSIMILIANO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CIPRO 77, presso lo studio dell'avvocato C S, che li rappresenta e difende;- controricorrenti - nonché contro SANTANGELO ANDREA;- intimato - avverso la sentenza n. 1039/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/03/2016, R.G.N. 7490/2011;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/03/2019 dal Consigliere Dott. C P;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C, che ha concluso per l'estinzione del procedimento per intervenuta rinuncia;udito l'Avvocato M P;udito l'Avvocato C S. R.G. n. 21844/2016 FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 1039 pubblicata il 29.3.2016, la Corte d'appello di Roma ha respinto l'appello proposto da AMA - Azienda Municipalizzata Ambiente s.p.a. avverso la sentenza di primo grado che, in accoglimento della domanda dei lavoratori, aveva riconosciuto l'illegittimità della decurtazione dei giorni di permesso fruiti ai sensi dell'art. 33, comma 3, L. n. 104 del 1992 ai fini del computo delle ferie.
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