Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 10/07/2019, n. 18554

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 10/07/2019, n. 18554
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18554
Data del deposito : 10 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 14562-2015 proposto da: ACEA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G.

FARAVELLI

22, presso lo studio dell'avvocato A M, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GAETANO GIANNI';

- ricorrente -

contro

M D, DE LUCIA NICOLETTA, S R, FACASSI SONIA, T VA elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE G.

MAZZINI

123, presso lo studio dell'avvocato B S, che li rappresenta e difende;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 4264/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/06/2014 R.G.N. 1/2008. R.G. n. 14562/2015 Rilevato che:

1. la Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 4264 pubblicata il 10.6.2014, ha respinto l'appello proposto da Acea s.p.a. nei confronti di M D, D L N, F R, F S e T V, confermando la pronuncia di primo grado con cui era stata dichiarata l'illiceità dell'appalto tra Acea s.p.a. e Cos - Communication Services s.p.a. e l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra Acea e le suddette lavoratrici, con condanna della società al ripristino dei rapporti medesimi;
ha dichiarato cessata la materia del contendere nei confronti degli altri appellati;

2. la Corte di merito ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lett. g) del D.Lgs. n. 276 del 2003, la gestione dei cali center rientrasse tra le ipotesi tipiche di somministrazione di lavoro;
ha desunto da tale previsione l'eccezionalità del ricorso all'appalto per la gestione dei cali center, addossando di conseguenza al committente l'onere di dimostrare i requisiti di configurabilità dello stesso, in particolare l'esercizio del potere organizzativo e direttivo non limitato alla gestione del personale ma esteso al contenuto professionale della prestazione;

3. ha accertato, in base all'istruttoria, che l'attività di cali center fosse svolta dai dipendenti Cos in locali e con mezzi messi a disposizione da Acea;
che nei medesimi locali lavorassero dipendenti Acea addetti al cali center;
che la appaltatrice Cos metteva a disposizione solo il personale "con conseguente evanescenza del rischio d'impresa, anche in considerazione della previsione di un corrispettivo fisso fino ad una certa quantità di telefonate";
che non era dimostrato l'utilizzo dei dipendenti Cos, in conformità alle previsioni del contratto di appalto, nei soli casi in cui i lavoratori dell'Acea fossero occupati oppure arfuori dall'orario di lavoro dei medesimi;

4. ha ritenuto non dimostrato che l'appaltatrice Cos esercitasse un potere organizzativo e direttivo sui propri dipendenti impiegati nell'appalto ed ha anzi accertato che le modalità di svolgimento dell'attività comportassero inevitabilmente l'esercizio da parte di Acea del potere organizzativo e direttivo sui dipendenti Cos, inseriti logisticamente e funzionalmente nell'organizzazione R.G. n. 14562/2015 dalla stessa predisposta per il funzionamento del cali center, come peraltro documentalnnente confermato dalla trasmissione di istruzioni da Acea a tutti gli addetti al cali center, dipendenti Cos o Acea, e dalla identica sottoposizione di tutti i lavoratori a controlli sul contenuto dell'attività svolta, anche mediante chiamate cd. civetta;

5. avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Acea s.p.a., affidato a due motivi, cui hanno resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria, M D, D L N, F R, F S e T V;
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