Cass. pen., sez. V, sentenza 19/07/2018, n. 33900
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI LODInei confronti di: CO TR nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 22/01/2018 del TRIBUNALE di LODI sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA FIDANZIA;
Fette/sentite le conclusioni del PG
SIMONE PERELLI
Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio Udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 22 febbraio 2018 il Tribunale del Riesame di Lodi ha accolto il riesame proposto da OR ET avverso il decreto di sequestro probatorio, disposto dal P.M. dello stesso tribunale, di n. 2628 magliette di squadre di calcio italiane ed estere nonché etichette, bobine e cartellini sempre riferiti a squadre di calcio.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il P.M. presso il Tribunale di Lodi affidandolo ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 253 c.p.p. per avere l'ordinanza impugnata stravolto la nozione dì corpo di reato o cose pertinenti al reato nella parte in cui è stata evidenziata la mancanza di un'autonoma correlazione tra il compendio sequestrato e quanto indicato nel provvedimento del pubblico ministero. Peraltro, tale correlazione doveva evincersi ictu oculi dal verbale di sequestro degli operanti.
2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge per omessa motivazione e/o motivazione apparente. Lamenta il Procuratore ricorrente che l'ordinanza impugnata, nell'affermare la mancanza di prova della contraffazione degli articoli in sequestro (per lo più magliette delle squadre di calcio JU, NT, IL, Roma nonché estere), aveva omesso di considerare l'integrazione di perizia del 19.2.2018 prodotta in udienza, da cui emergeva la non autenticità degli articoli posti in sequestro e l'idoneità degli stessi a trarre in inganno l'acquirente. Il Collegio aveva irragionevolmente affermato che i colori delle squadre di calcio sia italiane che estere non possono avere tutela stante la diffusa volgarizzazione e che il nome delle squadre di calcio non può essere considerato marchio industriale tutelato dall'art. 474 c. p.. Infine, era stato erroneamente escluso il fumus del reato di cui all'art. 474 c.p. sul rilievo che vi era palese difformità tra i marchietti impressi sulle maglie sequestrate - soggetto che era già stato licenziatario delle squadre di calcio JU, IL ed NT - in alcuni casi riportanti il nome storpiato della squadra e i simboli originali protetti. In proposito, la fattispecie dell'art. 474 c.p. è volta a tutelare, in via principale e diretta, non la libera determinazione dell'acquirente ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi, trattandosi di reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il secondo motivo, che può essere esaminato per primo, per comodità espositiva, è fondato e va pertanto accolto.Va preliminarmente osservato che il Tribunale di Lodi ha accolto l'istanza del riesame del sig. OR, svolgendo una serie di considerazioni in diritto ed in fatto in ordine alla mancanza del fumus commissi delicti del reato contestato all'indagato che in questi termini si sintetizzano: 1) il nome delle squadre di calcio non può essere considerato come marchio tutelato dall'art. 474 c.p. , tenuto conto che le stesse sono nate come associazioni senza scopo di lucro, che molte squadre dì calcio riportano il nome della città e/o regione in cui giocano (denominazione geografica non tutelabile) e che da decenni il loro uso è invalso nella generalità dei produttori e venditori di articoli sportivi;
2) posto che il c.d. marchietto, ovvero il logo della squadra di calcio, che è apposto sul lato sinistro della maglietta di calcio, è suscettibile di ricevere tutela penale solo se registrato, anche in caso di registrazione si potrebbe dubitare della sua validità per assenza dei requisiti della novità ed originalità;
3) non sussiste, nel caso di specie, il fumus commissi delicti del reato di cui all'art. 474 cp. atteso che la contraffazione presuppone la riproduzione integrale, in tutta la sua configurazione emblematica e denominativa, di un marchio e di un segno distintivo, emergendo, invece, nel caso concreto la palese