Cass. civ., sez. III, sentenza 20/04/2015, n. 7998
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In materia di espropriazione immobiliare, il pignoramento, pur componendosi di due momenti processuali, cui corrispondono i due diversi adempimenti della notifica dell'atto al debitore esecutato e della sua trascrizione nei registri immobiliari, è strutturato come fattispecie a formazione progressiva, nella quale, mentre la notificazione dell'ingiunzione al debitore segna l'inizio del processo esecutivo (e produce, tra gli altri effetti, quello dell'indisponibilità del bene pignorato), la trascrizione ha la funzione di completare il pignoramento, non solo consentendo la produzione dei suoi effetti sostanziali nei confronti dei terzi e di pubblicità notizia nei confronti dei creditori concorrenti, ma ponendosi anche come presupposto indispensabile perché il giudice dia seguito all'istanza di vendita del bene. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione con cui il giudice di merito - in relazione ad una fattispecie caratterizzata dalla ricorrenza di due pignoramenti contestuali, notificati, rispettivamente, a nome di ciascun creditore, uno solo dei quali, però, risultava trascritto - aveva dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva, in ragione della rinuncia agli atti proveniente dal solo creditore che aveva provveduto alla trascrizione del pignoramento, senza che l'altro fosse intervenuto nella processo esecutivo dal primo instaurato).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S G - Presidente -
Dott. V R - Consigliere -
Dott. A A - Consigliere -
Dott. D S F - Consigliere -
Dott. B G L - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 28057/2012 proposto da:
TOMASELLI ANGELO TMSNGL29T18A056Q, considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se medesimo;
- ricorrente -
contro
C FANCESCA, RUSSO MICHELE, RUSSO GIOVANNA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1331/2012 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 20/08/2012 R.G.N. 916/07;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/2015 dal Consigliere Dott. G L B;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S G, che ha concluso per l'inammissibilità in subordine rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con sentenza depositata il 12 agosto 2012, la Corte d'Appello di Catania ha rigettato l'appello proposto dall'avv. T A avverso la sentenza del Tribunale di Catania del 2 febbraio 2007. Con questa sentenza era stato rigettato un primo reclamo, in data 14 settembre 2006, e dichiarato inammissibile un secondo reclamo, in data 5 gennaio 2007, proposti dall'avv. T, ai sensi dell'art. 630 c.p.c.. I reclami erano relativi, il primo, all'ordinanza dell'11 luglio 2006 (notificata il 6 settembre 2006) con la quale il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Catania, sezione distaccata di Mascalucia, su istanza della creditrice pignorante, poi rinunciante, S M, aveva dichiarato l'estinzione del processo esecutivo n. 113/2005 nei confronti degli esecutati Capuana Francesca, Russo Giovanna e Russo Michele, quali eredi di Russo Alfio;
il secondo, all'ordinanza del 12/15 dicembre 2006 (comunicata il 21 dicembre 2006), con la quale il giudice dell'esecuzione aveva confermato la propria precedente ordinanza di estinzione e l'ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento.
1.1.- La Corte d'Appello ha ribadito l'inammissibilità del reclamo proposto con ricorso del 5 gennaio 2007 perché questo "reca solo una data (5 gennaio 2007) nonché una sigla illeggibile... mentre non reca, ne' sull'originale ne' sulla copia, il timbro di deposito della cancelleria".
Quanto al reclamo proposto con ricorso del 14 settembre 2006, ha ritenuto che, non avendo il creditore avv. Tornaseli trascritto l'atto di pignoramento in suo favore, pur avendolo notificato ai debitori esecutati, e non avendo svolto atto di intervento nella procedura esecutiva iniziata dalla creditrice pignorante Sabister (unica a favore della quale risultava essere stato trascritto l'atto di pignoramento), fosse sufficiente la rinuncia di quest'ultima per dichiarare estinto il processo esecutivo ai sensi dell'art. 629 c.p.c.. Ha perciò confermato la sentenza di rigetto del reclamo
avverso le ordinanze di estinzione del processo esecutivo, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado in favore degli appellati, pur avendo rigettato la domanda di questi ultimi di condanna della controparte per responsabilità processuale aggravata. 2.- Avverso la sentenza l'avv. T A propone ricorso con due motivi. Gli intimati non si difendono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Col primo motivo si deduce violazione del principio di rispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, con riferimento all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Secondo il ricorrente sarebbe "clamorosamente non vera" l'affermazione della Corte territoriale secondo cui il reclamo proposto con ricorso del 5 gennaio 2007 non contiene la firma del cancelliere ed il timbro dell'avvenuto deposito in cancelleria. Il ricorrente sostiene che, invece, vi sarebbe un timbro, apposto in testa all'atto, che recherebbe la sigla del cancelliere, Dott.ssa C B. Pertanto, il reclamo avrebbe dovuto essere considerato ammissibile e la Corte si sarebbe dovuta pronunciare sul motivo d'appello concernente il mancato adempimento da parte della cancelleria di quanto disposto dall'art. 178 c.p.c.. 1.1.- Il motivo non merita di essere accolto.
Il dedotto vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, non è coerente con la ratio decidendi della sentenza
impugnata.
La Corte d'Appello non ha omesso di pronunciarsi sul primo motivo d'appello. Piuttosto, non è entrata nel merito di quanto dedotto dall'appellante perché ha confermato la statuizione di inammissibilità del reclamo per mancato rispetto delle forme previste dall'art. 178 c.p.c., comma 4. In particolare, ha ritenuto che il reclamante non avesse provveduto a depositare il reclamo presso la cancelleria;
pertanto, questa non avrebbe potuto dare corso agli ulteriori adempimenti prescritti dallo stesso art. 178 c.p.c., comma 5, sui quali era basato il motivo d'appello.
1.2.- Il ricorrente censura altresì la valutazione che la Corte ha dato del documento contenente il reclamo de quo, specificamente l'apprezzamento che il giudice ha fatto della sigla ivi apposta, che il ricorrente sostiene essere riferibile al cancelliere. Anche sotto questo profilo, riconducibile al disposto dell'art. 360 c.p.c., n. 5, (nel testo vigente ratione temporis, essendo la
sentenza pubblicata il 12 agosto 2012), la censura è inammissibile. La motivazione della sentenza da conto delle ragioni dell'apprezzamento fattuale del giudice di merito. Il ricorrente non evidenzia alcun vizio di insufficienza, contraddittorietà od omissione della motivazione, ma si limita a contrapporre alla valutazione del documento da parte del giudice la propria contrapposta valutazione, chiedendo sostanzialmente a questa Corte un nuovo esame dello stesso documento.
Ove, poi, la censura si voglia intendere come riferita al fatto che la Corte non si sarebbe accorta che sull'originale del ricorso vi sarebbe stato anche un timbro (oltre la sigla) del cancelliere attestante il depositato, quindi avrebbe avuto un'errata percezione visiva del documento, si tratterebbe di errore revocatorio, non deducibile come motivo di impugnazione in cassazione, nemmeno sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr., tra le tante, Cass. n. 19921/12, n. 9637/13). Il primo motivo di ricorso va perciò dichiarato inammissibile. 2.- Col secondo motivo si denuncia violazione della norma di cui all'art. 629 cod. proc. civ. e della norma di cui all'art. 2666 c.c., con riferimento all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Il ricorrente deduce che la Corte d'Appello avrebbe reso una motivazione "manifestamente incongrua" perché non avrebbe tenuto conto del fatto che egli aveva intimato il precetto di pagamento nei confronti dei debitori esecutati unitamente alla propria assistita Sabister;
che aveva chiesto, congiuntamente alla Sabister, il pignoramento immobiliare in oggetto;
che aveva provveduto in proprio ed anche quale difensore della Sabister a trascrivere il pignoramento presso la conservatoria dei registri immobiliari;
che aveva presentato l'istanza di vendita;
che si era fatto carico delle spese per i compensi del notaio e dell'esperto stimatore. Inoltre sostiene che la motivazione sarebbe "illogica" quanto al richiamo effettuato al precedente della Corte di Cassazione n. 17367/11, poiché questo precedente richiama, a sua volta, la sentenza n. 1729/75, riguardante un caso, diverso dal presente, in quanto vi era stata la cancellazione della trascrizione del pignoramento.
2.1.- Con riguardo alla norma dell'art. 629 c.p.c., il ricorrente rileva che il provvedimento di estinzione della procedura esecutiva sarebbe illegittimo perché non vi sarebbe stata, nel caso di specie, la rinuncia "di tutti i creditori interessati alla procedura", che, a suo dire, avrebbero dovuto essere appositamente convocati in udienza. Richiama, a sostegno dell'assunto, l'orientamento dottrinale, ma anche giurisprudenziale (come da precedente di legittimità n. 9231/97), per il quale il pignoramento immobiliare si perfeziona ed acquista piena efficacia tra le parti al momento della notificazione al debitore, mentre la successiva trascrizione dello stesso presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari ha una funzione non costitutiva ma dichiarativa, nel senso di rendere il pignoramento operativo nei confronti dei terzi estranei alla procedura esecutiva. In ogni caso, secondo il ricorrente, anche a voler seguire l'orientamento opposto, si dovrebbe pur sempre riconoscere che tra creditore e debitore esecutato il pignoramento si perfeziona al momento della notificazione ed a tale fine sarebbe indifferente il fatto che la trascrizione sia richiesta da soggetti diversi dal creditore procedente.
Aggiunge che, nella specie, sarebbe "pacifico" che la trascrizione del pignoramento "è stata eseguita dal sottoscritto ricorrente in nome proprio ed anche quale difensore della Sabister". Pertanto, sarebbe incorsa in errore la Corte d'Appello sia nel ritenere che il ricorrente non avesse la qualità di creditore procedente così come la Sabister "al cui nome la trascrizione risultava intestata dal Conservatore", sia nell'affermare che il ricorrente non avesse presentato istanza di intervento nella procedura esecutiva.
Inoltre, vi sarebbe stata violazione dell'art. 2666 c.c., per il quale la trascrizione, da chiunque si faccia, giova a tutti coloro che vi hanno interesse.
3.- Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. È inammissibile per la parte in cui denuncia il vizio di motivazione.
Non è incongrua ne' insufficiente la motivazione che abbia trascurato di prendere in considerazione tutta una serie di dati di fatto (la formazione del titolo esecutivo anche a favore dell'avv. T;
l'intimazione del precetto anche da parte di quest'ultimo;
lo svolgimento da parte sua di una serie di attività rilevanti in sede esecutiva, comprese la richiesta di trascrizione del pignoramento ed il deposito dell'istanza di vendita;
l'esborso di somme per i compensi del notaio e dell'esperto stimatore) che sono del tutto insignificanti, come si dirà, ai fini della decisione, quindi mancanti del carattere della decisività, ai