Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/07/2022, n. 29014
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a seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da AF AM nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce il 03/06/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Perla Lori, che ha chiesto la sospensione del procedimento ovvero, in subordine, il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Lecce ha disposto la consegna all'Autorità Giudiziaria dello Stato di Francia di AF AM, nato in [...], destinatario di un mandato di arresto europeo processuale in relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio e partecipazione ad una organizzazione criminale.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il consegnando articolando tre motivi.
2.1. Con il primo di deduce violazione di legge in relazione agli art. 2 - 16 della legge n. 69 del 2005, 273 cod. proc. pen. Assume il difensore che AF ZA sarebbe stato "accolto" in Italia dal 2015 quale rifugiato politico, attualmente sarebbe un cittadino italiano che svolge attività lavorativa, non avrebbe riportato condanne e non sarebbe sottoposto a processi pendenti. Nella specie sarebbe stato violato l'art. 2 della legge n. 69 del 2005 e in particolare i diritti fondamentali;
il mandato di arresto non conterrebbe indicazioni sulle fonti indiziarie e sugli elementi di indagine. AF ZA, non conoscendo gli elementi di prova a suo carico non sarebbe stato posto in condizione di difendersi e la Corte di appello avrebbe dovuto richiedere una integrazione dei informazioni ai sensi dell'art. 16 della legge n. 69 del 2005. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la omessa valutazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione dell'art. 19 lett. c) della legge n. 69 del 2005. Il tema attiene al radicamento in Italia del consegnando, titolare di un permesso di soggiorno dal 2005, con un lavoro e una residenza stabile;
la Corte avrebbe dovuto subordinare la consegna alla condizione prevista dall'art. 19 legge indicata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è foindato quanto al terzo motivo.
2. Sono inammissibili il primo e il secondo motivo di ricorso, che possono essere valutati congiuntamente. Sotto un primo profilo, i motivi sono inammissibili per manifesta infondatezza, poiché non tengono conto della modifica apportata all'art. 17, comma 4, legge n. 69 del 2005 dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10. Il nuovo comma 4 della menzionata disposizione così recita: "In assenza di cause ostative la corte di appello pronuncia sentenza con cui dispone la consegna della persona ricercata.". Ne discende che il riferimento ai "gravi indizi" è stato espunto dall'art. 17, con il logico corollario