Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/12/2022, n. 48843

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/12/2022, n. 48843
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 48843
Data del deposito : 22 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da O A, nata il 14/05/1958 a Raiano avverso la sentenza del 25/02/2022 emessa dalla Corte di appello di L'Aquila;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere G D A;
lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale M F L, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore della parte civile, Avv. A T, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o di rigetto del ricorso, con la condanna dell'imputata al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese del grado.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 25 febbraio 2022 la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Sulmona in data 19 novembre 2019, che dichiarava A O responsabile del reato di cui agli artt.110 e 388 cod. pen., condannandola alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 100,00 di multa, previa concessione delle attenuanti generiche, oltre al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile S T, per avere, in concorso con A T (nel frattempo deceduto), effettuato il 30 giugno 2015 una cessione in suo favore di quote sociali del complessivo valore di euro 136.749,31, mettendo in liquidazione la società "Mobili T di A&G s.r.l.", sebbene in data 12 giugno 2015 fosse stato notificato ad A T un atto di pignoramento delle predette quote, a seguito di un provvedimento emesso dal Tribunale di Sulmona, trascritto il 9 novembre 2015 presso la Camera di commercio di L'Aquila.

2. Avverso la richiamata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, deducendo con un primo motivo la mancanza di motivazione rispetto alle prove testimoniali sia di R G, commercialista dell'azienda, là dove ha riferito di non aver mai interloquito con l'imputata riguardo alle quote sociali e ad eventuali vincoli su di esse insistenti, sia del Maresciallo Suele Manini, ascoltato ex art. 507 cod. proc. pen., poichè intervenuto per sedare il diverbio insorto fra padre (A T) e figlio (S T) al momento della notifica del pignoramento delle predette quote, a causa della pretesa dell'odierna parte civile, all'epoca creditore procedente, di voler entrare nel possesso dell'immobile ove era ubicata la sede della società: testimonianze, queste, sulla cui base era possibile affermare che l'imputata non poteva in alcun modo aver compreso il fatto che in data 12 giugno 2015 oggetto del pignoramento erano le quote sociali, anziché l'immobile.

2.1. Con un secondo motivo si lamentano vizi della motivazione e di inosservanza o erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., non avendo la sentenza impugnata tenuto conto del fatto che alla parte civile nessun danno era derivato dal trasferimento delle quote societarie all'imputata, in quanto il Tribunale civile di Sulmona aveva dichiarato estinto con sentenza il credito e il titolo esecutivo a tutela del quale la parte civile aveva proposto querela per il reato de quo.

3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 25 ottobre 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. L'Avv. A T, difensore della parte civile S T, ha trasmesso in data 3 novembre 2022 le sue conclusioni alla Cancelleria di questa Suprema Corte, chiedendo la declaratoria di inammissibilità o di rigetto del ricorso, con la condanna dell'imputata al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese del grado, da distrarsi in favore dell'erario per essere la predetta parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile sia per manifesta infondatezza, sia in quanto proposto sulla base di motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, per essere le su indicate ragioni di doglianza genericamente orientate a sollecitare, sul duplice presupposto di una rivisitazione in fatto delle risultanze processuali e di una diversa, o alternativa, e come tale non consentita, rivalutazione delle fonti di prova, l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, omettendo di esaminare criticamente, sulla base di una puntuale analisi logico-argomentativa, i passaggi attraverso cui linearmente si snodano le sequenze motivazionali della decisione impugnata.

2. Nel ripercorrere il quadro delle convergenti risultanze probatorie già in senso conforme apprezzate dalla prima decisione di merito, la Corte distrettuale ha puntualmente esaminato e confutato le, qui reiterate, obiezioni difensive, illustrando le ragioni giustificative dell'affermazione di responsabilità sulla base dei dirimenti rilievi qui di seguito indicati: a) subito dopo la notifica del pignoramento delle su menzionate quote sociali, A T cedeva in favore dell'imputata, sua segretaria, tutte le quote da lui detenute;
b) la notifica dell'atto di pignoramento, cui aveva proceduto S T, era avvenuta alla presenza della stessa imputata, che aveva contestualmente assistito ad un aspro diverbio insorto fra il T ed il figlio S, tanto da rendere necessario l'intervento dei Carabinieri, personalmente richiesto proprio dalla odierna ricorrente;
c) nell'atto di cessione era contenuta una chiara dicitura avente ad oggetto la
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi